Notifica (nulla e inesistente) del decreto ingiuntivo e decisione della causa nel merito

La Redazione
01 Aprile 2026

La regola secondo la quale il giudice, pur avendo dichiarato nulla la notifica del decreto ingiuntivo, possa procedere a decidere la causa nel merito, è valida solo in ipotesi di notifica nulla e non anche allorchè la medesima sia inesistente.

Il caso esaminato si riferiva ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui veniva eccepita l’inesistenza della notifica del decreto. Il Tribunale, pur dichiarando inesistente la notifica, esaminava comunque la domanda nel merito, condannando gli opponenti. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado. 

Gli opponenti proponevano ricorso per per cassazione lamentando che, data la ritenuta inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, il giudice non avrebbe potuto decidere la pretesa nel merito.

La Corte, in accoglimento del ricorso, ha evidenziato che «se una volta giudicata inesistente la notifica del (e inefficace il) decreto, si verifica il consolidamento della presunzione di abbandono del titolo che preclude l’esame della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, diversamente accade nel caso di nullità o irregolarità della notifica che, facendo escludere quella presunzione, onera l’ingiunto di proporre opposizione tardiva, fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, con l’effetto di consentire, in caso positivo, l’esame dalla causa nel merito» (Cass. civ. n. 28573/2021).

Ne consegue che, ove venga dichiarata l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo non opera il principio secondo cui «l’opposizione proposta al fine di eccepire l’inefficacia del decreto non esime il giudice dal decidere solo sulla proposta eccezione di inefficacia del titolo, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria».

Ciò in quanto la regola che il giudice, pur avendo dichiarata nulla la notifica del decreto ingiuntivo possa procedere a decidere la causa nel merito, è valida solo in ipotesi di notifica nulla, e non anche allorchè la medesima sia inesistente.

In altri termini, in caso di notifica inesistente è come se non si instaurasse alcun rapporto, sicchè il giudizio di opposizione non può valere come giudizio autonomo; o meglio, l’opposizione a decreto ingiuntivo con notifica inesistente non vale ad instaurare un autonomo giudizio di merito, che possa essere deciso pur dopo aver dichiarato inesistente la notifica del decreto ingiuntivo.

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