PDA, mancata presentazione dell’istanza di decisione e rimessione in termini
03 Aprile 2026
Il caso in esame si riferisce ad un ricorso per cassazione promosso da un condominio per il quale viene formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ed in seguito, trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, dichiarata l’estinzione del giudizio. Il condominio propone opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c. evidenziando di non avere rinunciato al ricorso e, anzi, di avere interesse alla decisione, e sottolineando (testualmente) che «il nuovo rito Cartabia ex art. 380-bis c.p.c. non è applicabile nel caso de quo», dovendosi applicare ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 e non, quindi, al presente giudizio, che è stato introdotto con ricorso ex art. 1137 c.c. depositato il 26 ottobre 2017. In subordine, con apposita istanza, il condominio chiede di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per poter presentare istanza finalizzata alla decisione del ricorso, ponendo l’accento sul fatto che il termine previsto sarebbe ordinatorio e non perentorio. La Corte esamina preliminarmente l’istanza (subordinata) del ricorrente di rimessione in termini per chiedere il giudizio. In merito evidenzia che il termine di quaranta giorni, fissato dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., al contrario di quanto rappresentato nell’istanza, è perentorio e non ordinatorio, come si trae inequivocabilmente dallo stesso secondo comma in esame, il quale stabilisce che, in mancanza dell’istanza di decisione, «il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.», dichiara cioè l’estinzione del giudizio. Ciò stabilito, i giudici reputano infondata l’istanza di rimessione in termini in difetto della condizione di cui all’art. 184-bis c.p.c.: infatti, il condominio non ha dimostrato di essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile, ma ha optato per non chiedere la decisione, dopo che gli era stata notificata la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., facendo leva su un’interpretazione palesemente erronea delregime intertemporale riguardante le modifiche alla disciplina dei giudizi di impugnazione apportate dalla riforma Cartabia (come si vedrà, infra). Venendo adesso all’esame dell’opposizione ex art. 391, comma 3, c.p.c., il Collegio preliminarmente chiarisce che per la giurisprudenza della Corte (Cass. civ. n. 19234/2024), in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Più specificamente, in relazione al presente giudizio, nel quale il ricorrente non ha formulato istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata del consigliere delegato, il Collegio ricorda che le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n. 14986/2025) hanno stabilito che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, se il giudizio è stato dichiarato estinto, la parte ha la possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata. Nella specie, dunque, secondo i giudici di legittimità, una volta sussunto il procedimento introdotto dall’opposizione del condominio ricorrente entro la disciplina dell’art. 391, comma 3, c.p.c., il provvedimento di estinzione risulta correttamente emanato, il che preclude la possibilità di una decisione nel merito del ricorso (vedi, Cass. civ. n. 10131/2024, in motivazione). Del resto, sul punto il condominio nulla osserva poiché esso fonda la propria istanza sull’argomento che, essendo stato il procedimento introdotto, in primo grado, con ricorso ex art. 1137 c.c., depositato il 26 ottobre 2017, la norma dell'art. 380-bis c.p.c. non sarebbe nella specie applicabile, trattandosi di un giudizio iniziato anteriormente al 28 febbraio 2023. A questo riguardo il Collegio evidenzia la non correttezza della tesi in ragione del fatto che l’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 (cosiddetto decreto Cartabia) prevede uno specifico regime intertemporale per le modifiche alla disciplina dei giudizi di impugnazione: il comma sesto, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), della l. n. 197/2022, dispone l’entrata in vigore della riforma del giudizio di cassazione e delle modifiche al capo III del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile, dichiarandone l’applicabilità ai ricorsi in cassazione proposti a far data dal 1° gennaio 2023; lo stesso sesto comma anticipa ulteriormente l’operatività degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c. ai procedimenti introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non sia già stata fissata l’adunanza camerale o la pubblica udienza. Tale interpretazione è stata del resto confermata anche a seguito dell’entrata in vigore del correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024). La sentenza della Corte n. 14986/2025, invero, fa preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia […]. In ultima analisi, concludono i giudici affermando che «in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta istanza art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l’esame del «merito» del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo». |