Applicabilità dell'astreinte per l’inadempimento dell’obbligo di liquidazione dei beni confiscati

07 Aprile 2026

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Bari ha affermato che laddove l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) non provveda all’attivazione delle procedure di vendita dei beni e alla redazione del progetto di pagamento dei crediti utilmente collocati al passivo di cui agli artt. 60 e 61 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), sussistono i presupposti per la condanna dell'Amministrazione all'immediato adempimento di tali obblighi.

Massima 

In tema di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, l’ingiustificata inerzia dell'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nell'attivazione delle procedure di vendita e nella redazione del progetto di pagamento dei crediti ai sensi degli artt. 60 e 61 del d.lgs. n. 159/2011 configura un inadempimento che legittima la condanna dell'Amministrazione all'esatto adempimento degli obblighi di legge, con contestuale applicazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. consistente nel pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione dell'avviso di vendita dei beni, stante la natura di facere infungibile della prestazione dovuta.

La fattispecie

Un istituto di credito, premesso di essere creditore di una somma di danaro derivante dalla stipula di un contratto di mutuo ipotecario e di aver ottenuto l’ammissione al passivo di detto credito ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) a seguito della confisca del patrimonio del debitore, proponeva nei confronti dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (d’ora in poi ANBSC) domanda di condanna al pagamento immediato della somma di denaro oggetto dell’originario contratto di mutuo, oltre interessi ex art. 52, comma 2-bis del Codice Antimafia.

In via subordinata, la parte attrice chiedeva l’immediato adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 60 e 61 del Codice Antimafia, essendo l’ANBSC tenuta, dopo la confisca definitiva, a procedere alla liquidazione di immobili, aziende e beni mobili qualora le somme disponibili non siano sufficienti a soddisfare i creditori; contestualmente formulava domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento a decorrere dal giorno del deposito della sentenza ovvero a decorrere dalla diversa data fissata dal Tribunale.

 La questione affrontata

Il giudice adito rigettava l’azione di esatto adempimento avanzata in via principale dalla parte attrice a causa della fondatezza dell’eccezione sollevata dalla convenuta (e non contestata dal creditore) inerente all’annullamento d’ufficio del progetto di pagamento dei crediti necessario ai sensi dell’art. 61 del Codice Antimafia per il pagamento dei creditori ammessi e collocati al passivo. Osserva la decisione che l’art. 61 del Codice Antimafia sancisce che «Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore». Pertanto, avendo l’ANBSC annullato, in via di autotutela, il progetto di pagamento, la decisione conclude per l’impossibilità di condannare la convenuta al pagamento in favore dell’attrice del credito ammesso, costituendo tale progetto un «presupposto necessario, previsto per legge, per il pagamento dei crediti ammessi al passivo».

Il giudice accoglieva invece la domanda proposta in via gradata, evidenziando che la parte convenuta non aveva fornito alcuna prova circa l’effettivo assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 60 e 61 del Codice Antimafia, né aveva alcun modo stato dimostrato in giudizio che tale inadempimento si fosse verificato per causa ad essa non imputabile.

Così accolta la domanda subordinata, il giudice adito ha poi esaminato la questione dell’applicabilità alla domanda gradata finalizzata ad ottenere l’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 60 e 61 del Codice Antimafia della misura coercitiva di cui all’art. 614-bis c.p.c.

Come è noto, le misure coercitive hanno lo scopo di rafforzare un provvedimento di condanna, venendo irrogate in funzione della realizzazione del rapporto obbligatorio. Precisamente, mediante l’art. 614-bis c.p.c. il creditore può avvalersi di uno strumento di tutela ulteriore, infliggendo al debitore inadempiente delle conseguenze sfavorevoli il cui protrarsi nel tempo potrà essere interrotto da quest’ultimo proprio realizzando la prestazione rimasta inadempiuta.

Stabilisce la norma in discorso che, su espressa domanda di parte, congiuntamente alla condanna di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro, il giudice del processo di cognizione fissa una somma pecuniaria che l’obbligato inadempiente dovrà versare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della condanna.

La sfera di applicazione della misura coercitiva indiretta, inizialmente circoscritta agli obblighi infungibili di fare e di non fare, è stata in seguito opportunamente ampliata. A partire dal 2015, infatti, il Legislatore ha reso le misure coercitive applicabili non più solo a soddisfare gli obblighi di natura infungibile, ma a tutti gli obblighi di fare o non fare, indipendentemente dalla loro infungibilità o meno. Al contrario, tali misure non possono essere impiegate per l’esecuzione dei titoli esecutivi che hanno per oggetto il pagamento di somme di denaro, in virtù di un’espressa disposizione di legge.

Si tratta dunque di una misura che può essere disposta (anche) dal giudice della cognizione con il provvedimento di condanna, previa valutazione della non manifesta iniquità della stessa. È bene specificare come il riferimento al «provvedimento di condanna» rende la misura in esame adottabile non solo nel caso di una sentenza, ma anche nei casi di ordinanze o decreti.

Il provvedimento così adottato costituisce «titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo»; pertanto, il creditore potrà, previa notifica del titolo e del precetto, agire esecutivamente per ottenere la soddisfazione coattiva dell’obbligo al pagamento della sanzione pecuniaria laddove esso rimanga inadempiuto. Il debitore, ove la misura coercitiva sia portata ad esecuzione senza che ve ne siano i presupposti, potrà reagire ad essa proponendo opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

Poiché la ratio dell’art. 614-bis c.p.c. è quella di imporre al debitore un adempimento volontario, manca in essa alcuna finalità risarcitoria. Infatti, in relazione alla sfera giuridico-patrimoniale del creditore, la misura di coercizione indiretta si aggiunge al risarcimento del danno prodotto dall’inadempimento senza sostituirlo. Nonostante ciò, l’esatta quantificazione della somma pecuniaria da parte del giudice risulterà comunque influenzata dalla pretesa risarcitoria del creditore e da una serie di parametri oggettivi in grado di circoscrivere la sua discrezionalità (il valore della causa, la natura dell’obbligazione inadempiuta, il danno quantificato o prevedibile, la situazione finanziaria delle parti nonché qualsiasi utile circostanza relativa al fatto concreto).

Al fine di rendere la misura dell’astreinte più incisiva, coerentemente con la funzione di impulso volta ad ottenere un adempimento volontario da parte del debitore, nel 2022 il Legislatore della Riforma Cartabia ha modificato alcuni importanti profili applicativi dell’art. 614-bis c.p.c.

In particolare, è stata confermata la vocazione generale dell’istituto, già prevista dal Legislatore del 2015, non ravvisandosi più all’interno della rubrica della norma alcun riferimento alla fungibilità o meno della prestazione oggetto di inadempimento, rendendo definitivamente l’istituto applicabile per l’attuazione di qualsiasi tipo di obblighi di fare o di non fare. Come accennato, restano infatti espressamente esclusi dal perimetro applicativo della norma gli obblighi di pagamento di somme di denaro, insieme alle controversie di lavoro subordinato (pubblico o privato) e parasubordinato; inoltre, ai sensi del novellato comma 1 art. 614-bis c.p.c., il giudice ha la possibilità non solo di determinare la decorrenza della misura, così da assegnare all’obbligato un termine congruo per l’adempimento spontaneo, ma anche, per sottese ragioni di equità, il termine di durata della stessa, valutandone la finalità e ogni circostanza utile.

A questo proposito, nella concreta determinazione della misura ex art. 614-bis c.p.c., il giudice ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri espressamente menzionati dalla disposizione. Pertanto, non può limitarsi a valutare il requisito della proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione. Ne deriva che il provvedimento che dispone la misura coercitiva è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, per quanto concerne sia la sussistenza dei presupposti normativi richiesti per l’applicazione dell’astreinte sia la verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta dal giudice della cognizione.

Per quanto concerne i presupposti della misura al giudice, è necessario specificare che il Legislatore espressamente preclude al giudice l’adozione di una misura coercitiva nel caso in cui essa appaia manifestamente iniqua. La manifesta iniquità si rivelerebbe nel caso di una contrapposizione talmente evidente con i principi dell’ordinamento tale da rendere l’applicazione della misura incompatibile con la ratio della tutela del diritto del creditore.

Sempre in tema di corretta quantificazione della misura ex art. 614-bis c.p.c., è necessario per il giudice della cognizione tenere in considerazione il vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento. In altri termini, se l’astreinte ha come finalità quella di indurre l’obbligato all’adempimento volontario, è indispensabile che il protrarsi nel tempo dell’inadempimento produca nella sua sfera giuridica conseguenze negative superiori rispetto ai vantaggi che gli ne trae.

Infine, merita di essere accennato che il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto la possibilità di adottare la misura coercitiva in esame non solo per il giudice di cognizione, ma anche per il giudice dell’esecuzione. In questo modo, il Legislatore della riforma ha attribuito al giudice dell’esecuzione, almeno per l’adozione di una misura di coercizione indiretta, un pieno potere di natura cognitiva relativo alla valutazione della sussistenza o meno dei requisiti e dei presupposti per l’emanazione di un nuovo titolo esecutivo. Conseguentemente, il giudice dell’esecuzione potrà pronunciarsi circa la comminazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. sia laddove tale misura non sia stata precedentemente richiesta nella sede del processo di cognizione, escludendosi tale eventualità nel caso in cui nel processo di cognizione il giudice abbia già respinto la domanda di parte, sia nel caso in cui sussista un titolo esecutivo diverso da un provvedimento di condanna, trattandosi pertanto di un atto pubblico ex n. 3) co. 1 art. 474. In queste ipotesi, la richiesta della parte al giudice dell’esecuzione deve essere proposta dall’avente diritto con apposito ricorso successivamente alla notificazione del precetto, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 612 c.p.c.

 La soluzione proposta

Applicando la norma di cui all'art. 614-bis c.p.c., il giudicante ha consentito al creditore di ottenere una somma di denaro che possa sostituirsi all'obbligazione non realizzata spontaneamente dal convenuto condannato.

Difatti, acclarato l’inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 60 e 61 del Codice Antimafia da parte dell’ANBSC e che gli obblighi previsti dagli articoli in questione avevano ad oggetto un facere infungibile, il Giudice ha accolto anche la domanda, formulata ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., di pagamento in favore dell’attrice della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, laddove, superati i trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non fosse stata disposta la vendita dei beni confiscati.

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