Ancora dubbi sull’applicazione del principio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio»?
Mario De Giorgio
07 Aprile 2026
Qual è oggi la portata del principio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio»? E, prima ancora, cosa si intende per «dubbio ragionevole»? Un breve excursus sull’applicazione nel tempo di tale principio – a partire dall’etimologia del termine «dubbio» fino a giungere alle più recenti pronunce di legittimità sul punto – può forse aiutare a dare una risposta a queste domande.
Etimologia del «dubbio»
La parola «dubbio» deriva dal latino dubium, derivante a sua volta da duo (due), il che lascia chiaramente intendere che il termine viene utilizzato in presenza di una scelta da operare, appunto, fra «due» opzioni differenti.
Stessa origine latina hanno la parola spagnola duda e quella francese doute. Ma anche nella lingua tedesca si ritrova il riferimento al numero due: dubbio, infatti, si dice zweifel, che deriva appunto da zwei (due).
Il dizionario Treccani, poi, definisce il dubbio «un’incertezza, un’esitazione nell’esprimere un giudizio o nel prendere posizione su un argomento», nonché «lo stato d’animo di chi vive questa incertezza», riportando – a mo’ di esempio, ma assai significativamente – l’espressione «nel dubbio, astieniti dal giudicare».
Si può ritenere quanto mai attuale, pertanto, il pensiero di Aristotele, il quale affermava che «quando ragioniamo in entrambe le direzioni e tutti gli elementi del discorso ci sembrano svilupparsi con pari validità in ciascuno dei due sensi, allora siamo in dubbio su cosa fare» (Topici VI, 145, 615, riportato da Carponi Schittar in “Basta Garlasco!”, contributo pubblicato sul n. 1/2025 della rivista Gli oratori del giorno.). Ma è utile anche rammentare le considerazioni svolte al riguardo da Alessandro Manzoni, secondo cui è meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell’errore, e da Herman Hesse, che in Siddharta considera il dubbio scomodo ma essenziale per la crescita personale e, quindi, il primo passo verso la verità.
Venendo all’ambito più prettamente giuridico, l’espressione «al di là di ogni ragionevole dubbio» (dall’inglese beyond any reasonable doubt, da cui l’acronimo B.A.R.D.) è stata introdotta nel codice di procedura penale dalla legge n. 46/2006 (cd. «legge Pecorella»), che ha integrato l’art. 533. La norma ora testualmente recita: «il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
Beyond any reasonable doubt (B.A.R.D.)
Come sostenuto dai giuristi statunitensi James A. Shapiro e Karl T. Muth in un articolo del 2021 intitolato «Al di là di ogni ragionevole dubbio: le giurie non lo capiscono» (Shapiro-Muth, “Beyond a reasonable doubt: juries don’t get it”, in Loyola University Chicago Law Journal, vol. 52, f. 4, 2021, pp. 1029 ss., tradotto e pubblicato sulla rivista on-line Discrimen, 8.2.2023), le giurie americane hanno difficoltà a comprendere cosa si intenda per «dubbio ragionevole».
È ben vero, infatti, che la Costituzione degli Stati Uniti d’America (in particolare al quinto e al quattordicesimo emendamento) prevede che un imputato può essere condannato solo se la pubblica accusa riesce a dimostrarne la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Ed è altrettanto vero che lo standard di dimostrazione richiesto in questo caso «gioca un ruolo fondamentale nel quadro della procedura penale americana, perché opera per dare ‘sostanza concreta’ alla presunzione di innocenza, per salvaguardare contro condanne ingiuste e per ridurre il rischio di errore di fatto in un procedimento penale» (Jackson v. Virginia, 443 U.S. 307, 315 (1979)); di talché si può condannare l’imputato solo quando il convincimento del giurato è «prossimo alla certezza» (United States v. Hernandez, 176 F. 3d 719, 732 (3d Cir. 1999)).
Tuttavia, osservano i predetti studiosi d’oltreoceano, «i giurati possono essere ben riluttanti ad assolvere qualcuno accusato di un crimine grave e violento ‘soltanto’ perché il governo non ha dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio ciò che ‘nei loro cuori’ sentono come probabilmente vero». E il loro (gravoso) compito non è agevolato da testi di legge, che in effetti non forniscono alcuna definizione di ragionevole dubbio. D’altro canto, la Costituzione federale non dispone che nel corso del processo il giudice debba esplicitare alla giuria tale concetto: è sufficiente che i giurati sappiano che grava sullo Stato l’onere di dimostrare la colpevolezza dell’imputato. Alcune giurisdizioni statunitensi, pertanto, non prevedono (o addirittura vietano) che il giudice istruisca la giuria sul significato da attribuire al ragionevole dubbio.
Poste tali premesse, non deve sorprendere che faccia scuola la definizione di ragionevole dubbio fornita nel 1850 dal Giudice Shaw, Presidente della Corte Suprema del Massachussets, nella causa Commonwealth v. Webster: «è quello stato del caso che, dopo la comparazione e considerazione complessive di tutte le prove, lascia le menti dei giurati in condizione tale da non poter dire di provare un’intima convinzione, fino alla certezza morale, della veridicità dell’imputazione» (Commonwealth v. Webster, 59 Mass. 295, 320 (1850)).
Dopo aver letto queste parole, a dire il vero, i dubbi non posso che proliferare: cosa si intende, infatti, per «intima convinzione»? E per «certezza morale»?
Naturalmente nel nostro sistema giuridico la decisione non è affidata a una giuria composta da semplici cittadini, ai quali dover fornire indicazioni per giungere alla formulazione di un verdetto; la decisione sulla responsabilità dell’imputato, infatti, spetta a un giudice togato, che dovrà poi illustrare in sentenza le motivazioni alla base della propria scelta.
Pur tuttavia, come detto, il canone «beyond any reasonable doubt» è stato trasposto, alla lettera, nel primo comma dell’art. 533 c.p.p.
Con la portata di tale concetto, quindi, occorre misurarsi.
La legge n. 46 del 2006
Nel codice di procedura penale del 1930 il concetto di dubbio affiorava, seppur implicitamente, con riguardo alle sentenze di assoluzione. L’art. 479, infatti, al terzo comma prevedeva che «se non risultano sufficienti prove per condannare, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove». Il codice Rocco, com’è noto, delineava un processo tendenzialmente finalizzato alla condanna dell’imputato e pertanto, qualora non fossero state raccolte prove sufficienti a questo scopo (id est: nel dubbio in ordine alla sua colpevolezza), non restava che assolverlo.
Con il passaggio dal modello processuale inquisitorio a quello accusatorio, nel codice Vassalli del 1989 si ritenne opportuno non riproporre la dicitura «insufficienza di prove» formalizzata nel codice previgente. Il secondo comma dell’art. 530, infatti, si limita a prevedere che «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile». E nella relazione al testo definitivo del codice si spiegano le ragioni di tale scelta: occorreva dare centralità al dibattimento, «luogo in cui l’accusa è chiamata a superare la presunzione di non colpevolezza e si forma la prova nel contradditorio tra le parti ed attraverso l'esame incrociato. È alla presunzione di non colpevolezza che può logicamente collegarsi il venir meno della formula dubitativa». L’art. 530 del nuovo codice, quindi, è maggiormente aderente ai parametri costituzionali rispetto all’art. 479 del codice Rocco, ma risulta pur sempre privo di espliciti riferimenti al dubbio.
Con la legge n. 46 del 2006, come detto, il legislatore italiano ha deciso di collocare l’espressione «al di là di ogni ragionevole dubbio» nel primo comma dell’art. 533, intitolato «Condanna dell’imputato». Il concetto di dubbio, pertanto, viene formalmente inserito nel codice di rito penale e, soprattutto, viene preso in considerazione non già per ‘giustificare’ una pronuncia assolutoria, ma per ‘delimitare’ l’ambito di operatività di una sentenza di condanna.
Questo concetto è stato efficacemente ribadito in un recente scritto di Gaetano Pecorella, che della riforma del 2006 fu l’ispiratore: «il principio, di matrice illuminista, di origine soprattutto anglosassone, adottato di recente nel nostro codice, è quello descritto nella formula secondo cui il giudice non può condannare se non dopo che abbia superato ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. È un sistema indissolubilmente legato al processo accusatorio, e cioè a un processo gestito dalle parti nella ricerca e formazione della prova, a un processo che ha come regola la presunzione di innocenza che sta al Pubblico ministero, e soltanto a lui, superare con le prove introdotte nel dibattimento» (Pecorella, “Al di là di ogni ragionevole dubbio: ovvero, la protezione dell’innocente”, in Diritto di Difesa, rivista on-line dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 7.11.2025).
Cosa s’intende, allora, per ragionevole dubbio?
Ebbene, è lo stesso Pecorella ad affermare che «non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario. È quella situazione che, dopo tutte le considerazioni, dopo tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente del giudice nelle condizioni in cui non può dire di provare una convinzione incrollabile sulla verità dell’accusa» (Pecorella, cit., che in nota poi precisa: “la formula “proof beyond any reasonable doubt” compare per la prima volta nella famosa sentenza in re Winship, ma trova sua definitiva consacrazione nella sentenza O. J. Simpson, la quale ha sostanzialmente ripreso il paragrafo 1096 del codice californiano, laddove sono contenute le istruzioni alla giuria”).
La giurisprudenza in tema di ragionevole dubbio
E qual è stata, passando dal piano teorico a quello pratico, l’applicazione nelle aule di giustizia del principio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio»?
A dire il vero, prima ancora dell’entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si erano pronunciate in proposito con la nota sentenza Franzese (sent. 10 luglio 2002, n. 30328), concernente un’ipotesi di omicidio colposo in ambito sanitario.
Di particolare rilievo fu in quel caso l’affermazione del seguente principio di diritto: «l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio».
Significativamente, in una delle prime pronunce successive all’entrata in vigore della riforma del 2006, la prima sezione penale della Suprema Corte (sent. 28 giugno 2006, n. 30402, dep. 13 settembre 2006) stabilì che «il legislatore ha effettivamente previsto, in virtù della novella legislativa, che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio; però la opinione di gran lunga prevalente è nel senso che il legislatore non abbia fatto altro che formalizzare in legge un principio già acquisito ed incontestabile per cui nel giudizio la condanna dell'imputato è possibile soltanto qualora vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato; cosicché la modifica legislativa finisce per rivelarsi indifferente sul piano del giudizio, considerato pure che già esisteva la regola per cui in caso di insufficienza o di contraddittorietà della prova l'imputato deve essere assolto (art. 530, comma secondo, c.p.p.)».
Tuttavia, osserva sempre Pecorella, «così argomentando si è ignorato, o non si è voluto comprendere, che la regola costituisce l’applicazione sul terreno probatorio del principio costituzionale della presunzione di innocenza, per cui una persona è, e resta tale, se la presunzione di innocenza non è superata al di là di ogni ragionevole dubbio» (Pecorella, cit.).
In effetti, il secondo comma dell’art. 530 c.p.p. (in vigore dal 1989) s’incentrava sulla valutazione delle prove a carico, con la conseguenza che bastava dimostrare la sufficienza di tali prove per dar luogo ad una pronuncia di condanna. Il principio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio (introdotto nel 2006), invece, si riferisce a tutte le emergenze processuali e dunque anche alle ricostruzioni alternative. In buona sostanza, la formula dell’art. 530, comma secondo, c.p.p. «induceva il giudice a seguire l’ipotesi più probabile tra quelle che offriva il materiale probatorio. Oggi la condanna richiede che non vi sia nessun’altra ipotesi ragionevole oltre quella della colpevolezza» (Pecorella, cit.).
Si può ragionevolmente affermare, pertanto, che mentre l’assoluzione non richiede la certezza dell’innocenza, che è sempre presunta (e non deve essere dimostrata dall’imputato), viceversa la condanna presuppone la certezza della colpevolezza (certezza che viene raggiunta solo dopo aver scartato tutte le altre ipotesi alternative ragionevoli, con onere probatorio spettante unicamente alla pubblica accusa).
Una considerazione, quest’ultima, che trova riscontro nella sentenza della prima sezione penale della Corte di cassazione, del 27 aprile 2023, n. 45506, che si è occupata della cd. trattativa Stato-mafia. In particolare, in detta pronuncia si afferma che il ragionevole dubbio è sì una regola di giudizio, che indica al giudice come orientarsi nell’alternativa decisoria tra assoluzione e condanna, ma «fonda anche un metodo legale di accertamento del fatto (Cass. pen. 19 aprile 2021, n. 25272, Maurici), che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, l'ipotesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla difesa»; di talché s’impone l’adozione di un metodo di verifica dell'ipotesi accusatoria «secondo il criterio della ‘dialettica del dubbio’ (Cass. pen. 15 marzo 2023, n. 1544, Leone; Cass. pen. 21 marzo 2019, n. 28102, Hannouche) e, in particolare, di accertare l'eventuale esistenza di spiegazioni alternative di un determinato fatto compatibili con le prove assunte, esplicitando razionalmente i motivi per i quali tali ipotesi ricostruttive del fatto non siano ritenute ragionevoli».
Il ragionevole dubbio, pertanto, costituisce non solo una regola di giudizio, ma anche un metodo legale di accertamento del fatto.
Orbene, esaminando alcune pronunce del 2025 dei Giudici di Piazza Cavour, si può ritenere che il principio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» inizi ad essere declinato anche in ossequio a quella «dialettica del dubbio», inteso come metodo di valutazione della piattaforma probatoria, cui fa esplicito riferimento la sentenza sulla cd. trattativa Stato-mafia.
La quarta sezione penale, ad esempio, ha affermato che «il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (così Cass. pen. 4 luglio 2025, n. 25731).
Ed ancora, in tema di stupefacenti, sempre la quarta sezione ha stabilito che «qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, c.p.p., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote» (così sent. 18 giugno 2025, n. 29939).
In materia di impugnazioni, infine, la seconda sezione (Cass. pen. 21 ottobre 2025, n. 38915) ha precisato che «in caso di totale riforma in grado di appello, l'onere motivazionale si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello, in ossequio alla presunzione di innocenza e alla regola BARD [beyond any reasonable doubt], si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza».
In conclusione
La regola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» ha origini antichissime (in dubio pro reo recitavano i giuristi latini), ma di fatto si è affermata in tempi relativamente recenti nell’ambito del common law ed è riassunta nell’acronimo B.A.R.D.. Il legislatore del 2006 ha inteso positivizzarla inserendola nel primo comma dell’art. 533 del codice di rito penale, per quanto la giurisprudenza ritenesse che facesse già parte del patrimonio valutativo del giudice.
Le più recenti pronunce della Corte di cassazione sembrano effettivamente orientarsi nel dare più sostanza a detto principio, prendendolo in considerazione anche nella fase dell’accertamento del fatto e non solo al momento della decisione finale.
L’auspicio, quindi, è che la Suprema Corte non si limiti in futuro a valutare la logicità e la non manifesta contraddittorietà della motivazione delle sentenze di merito (come avvenuto per lungo tempo), ma valuti anche le ipotesi alternative prospettate dalla difesa, che – se plausibili e ancorate a precise emergenze processuali – possono dar luogo a un dubbio ragionevole e, per l’effetto, condurre all’assoluzione dell’imputato.
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