Decorrenza del termine di dieci giorni per l’impugnativa delle decisioni di oscuramento di parti dell’offerta
07 Aprile 2026
Per considerando che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, le decisioni di oscuramento devono essere adottate contestualmente all’aggiudicazione e comunicate unitamente ad essa; qualora la stazione appaltante comunichi la decisione solo successivamente, come in esito all’istanza di accesso del soggetto interessato, è comunque applicabile il rito super-accelerato previsto dal comma 4 dell’art. 36. In caso contrario, si vanificherebbe la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche volta a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio; perciò, il dies a quo da cui decorre il termine di dieci giorni per l’impugnazione decorre dalla comunicazione effettiva della decisione di oscuramento. Il rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si applica a tutte le decisioni adottate sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, indipendentemente dal fatto che siano contestuali all’aggiudicazione. La norma ha natura eccezionale e prevede termini processuali estremamente ristretti, funzionali sia al buon andamento della pubblica amministrazione sia alla prevenzione di ricorsi «al buio» sulle procedure di gara. Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva accolto le richieste di oscuramento formulate dai concorrenti, ma non aveva immediatamente messo a disposizione dei primi cinque classificati i documenti oscurati. Anche in questo caso, trova applicazione il rito super-accelerato ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, con il termine di dieci giorni per l’impugnazione decorrente dalla effettiva ostensione dell’offerta tecnica oscurata. Ne consegue che qualsiasi domanda giudiziale di accesso ordinario o di accesso civico generalizzato volta a contestare l’oscuramento, notificata successivamente, deve ritenersi tardiva e inammissibile, anche se proposta nell’ambito di un ricorso volto a impugnare l’aggiudicazione. Il rito super-accelerato non può essere attivato tramite domande incidentali ex art. 116, comma 2, c.p.a., ma richiede un autonomo ricorso entro i termini stabiliti. Anche le domande di accesso civico generalizzato, finalizzate a tutelare un interesse individuale anziché un interesse pubblico, non possono derogare ai termini speciali previsti dal legislatore. |