Decorrenza del termine di dieci giorni per l’impugnativa delle decisioni di oscuramento di parti dell’offerta

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Aprile 2026

Le decisioni di oscuramento devono essere assunte contestualmente e comunicate insieme alla comunicazione dell’aggiudicazione; in esito dell’istanza di accesso sulla decisione di oscuramento non contestuale all’aggiudicazione si applica il rito super-accelerato.

Per considerando che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, le decisioni di oscuramento devono essere adottate contestualmente all’aggiudicazione e comunicate unitamente ad essa; qualora la stazione appaltante comunichi la decisione solo successivamente, come in esito all’istanza di accesso del soggetto interessato, è comunque applicabile il rito super-accelerato previsto dal comma 4 dell’art. 36. In caso contrario, si vanificherebbe la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche volta a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio; perciò, il dies a quo da cui decorre il termine di dieci giorni per l’impugnazione decorre dalla comunicazione effettiva della decisione di oscuramento. 

Il rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si applica a tutte le decisioni adottate sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, indipendentemente dal fatto che siano contestuali all’aggiudicazione. La norma ha natura eccezionale e prevede termini processuali estremamente ristretti, funzionali sia al buon andamento della pubblica amministrazione sia alla prevenzione di ricorsi «al buio»​ sulle procedure di gara. 

Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva accolto le richieste di oscuramento formulate dai concorrenti, ma non aveva immediatamente messo a disposizione dei primi cinque classificati i documenti oscurati. Anche in questo caso, trova applicazione il rito super-accelerato ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, con il termine di dieci giorni per l’impugnazione decorrente dalla effettiva ostensione dell’offerta tecnica oscurata. Ne consegue che qualsiasi domanda giudiziale di accesso ordinario o di accesso civico generalizzato volta a contestare l’oscuramento, notificata successivamente, deve ritenersi tardiva e inammissibile, anche se proposta nell’ambito di un ricorso volto a impugnare l’aggiudicazione. 

Il rito super-accelerato non può essere attivato tramite domande incidentali ex art. 116, comma 2, c.p.a., ma richiede un autonomo ricorso entro i termini stabiliti. Anche le domande di accesso civico generalizzato, finalizzate a tutelare un interesse individuale anziché un interesse pubblico, non possono derogare ai termini speciali previsti dal legislatore. 

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