Avvalimento: necessità per sopperire alla carenza di un requisito tecnico di partecipazione alla gara

Redazione Scientifica
07 Aprile 2026

Il T.A.R. Lombardia, con sentenza 2 aprile 2026, n. 1538, ha chiarito che contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, il subappalto qualificante non è un istituto sovrapponibile all’avvalimento, quindi l’esclusione dalla gara è stata legittimamente disposta dalla stazione appaltante.

Il subappalto qualificante non è un istituto sovrapponibile all’avvalimento, sicché è legittima l’esclusione dalla gara disposta dalla stazione appaltante qualora la concorrente non abbia stipulato un contratto di avvalimento – espressamente previsto dal par. 7 del disciplinare – per sopperire alla carenza del requisito tecnico di partecipazione alla gara costituito dall’iscrizione nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

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