Obbligazioni convertibili in azioni di società terza
06 Aprile 2026
La risposta al quesito deve prendere le mosse dall’art. 2420-bis c.c., norma introdotta dalla legge n. 216/1974 e novellata a seguito della riforma del diritto societario del 2003. Tale articolo prevede che l’assemblea straordinaria possa deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, purché il capitale sociale sia stato interamente sottoscritto. Contestualmente la società deve obbligatoriamente deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme dell’art. 2346 c.c. sull’emissione delle azioni, dal comma secondo al comma quinto. L’art. 2420-bis c.c. dà, quindi, la possibilità all’obbligazionista di tramutare il capitale investito (capitale di debito) in capitale di rischio, mutando così la causa del rapporto nella previsione, evidentemente, che in tal modo il suo guadagno sarà superiore; gli vene, pertanto, data la possibilità di tramutare i suoi titoli in azioni convertibili della stessa società (cosiddetto procedimento diretto). Dal punto di vista economico la norma permette alla società di acquisire liquidità, come avviene nei casi di prestiti obbligazionari ed allo stesso tempo di programmare un aumento di capitale in via differita (Picardi, sub art. 2419, in Commentario a Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, Torino 2014). Ciò rende logico l’obbligo di contestuale aumento del capitale sociale posto che, ai sensi dell’art. 2346, comma 5, c.c., in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Secondo la prassi notarile «la deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili anche per somma inferiore al loro valore nominale (c.d. emissione con disaggio) è legittima, purché le condizioni di conversione non comportino violazione dell’art. 2436, comma 5, c.c. e quindi purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a titolo di rimborso delle obbligazioni stesse per il caso di mancata conversione» (massima Cons. Notarile Milano n. 61/2005). Quanto al versamento integrale del capitale sociale la norma fa riferimento al capitale sociale già sottoscritto e non agli eventuali aumenti di capitale solo deliberati. Si considera pertanto legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili adottata in pendenza del termine per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale (App. Milano, 24 ottobre 1983, così in Memento Pratico, Società Commerciali, 2026, Lefebvre Giuffrè). L’art. 2420-bis c.c., però, non esaurisce tutte le ipotesi di obbligazioni convertibili. Quid iuris, infatti, nei casi di obbligazioni convertibili in azioni di società terza (procedimento indiretto)? È obbligatorio - e qui veniamo all’odierno quesito - aumentare contestualmente il capitale sociale? Nel silenzio della legge, posto che, in caso di conversione di obbligazioni in azioni emesse da società terza non possedute dell’emittente, le azioni acquisite dall’obbligazionista non saranno della società che ha emesso le obbligazioni ma di altra società (società terza), integrando, evidentemente, il capitale sociale di quest’ultima, è da ritenere che l’obbligo di aumento del capitale debba essere assolto dalla società terza e non da quella emittente le obbligazioni secondo lo schema tipizzato dall’art. 2420-bis c.c. Sarà la società terza, dunque, a dover deliberare l’aumento del proprio capitale sociale al servizio della conversione e non potrà né revocarlo né mutarvi la destinazione. È da ritenere inoltre che, sulla base di accordi tra le due società (una emittente le obbligazioni e l’altra emittente le azioni) l’obbligazionista possa richiedere la conversione direttamente alla società terza. Una volta esercitato il diritto di conversione da parte dell’obbligazionista, si risolve il rapporto di mutuo (credito) con la società originaria ed egli diventa socio della società terza. Se invece il diritto di conversione non viene esercitato rimane invariato il rapporto di credito con la società che ha emesso le obbligazioni e l’obbligazionista dovrà essere rimborsato dell’obbligazione in base all’originario piano di ammortamento (così in Memento Pratico, Società Commerciali, 2026, Lefebvre Giuffrè). Non si ritiene, infine, possibile emettere obbligazioni convertibili in azioni di una società che non è stata ancora costituita. In conclusione, se vengono emesse obbligazioni convertibili in azioni di una società terza non possedute dalla società emittente, l’obbligo di aumentare contestualmente il capiate sociale grava sulla società terza e non sulla società emittente; ciò in quanto le azioni acquisite dall’obbligazionista che ha optato per la conversione integrano il capitale sociale della società terza e non della società emittente. |