La simulazione totale del consenso matrimoniale: atto positivo di volontà e criteri operativi di prova
Vincenzo Fasano
07 Aprile 2026
Sulla simulazione del totale consenso al matrimonio, il focus si snoda su tre criteri: la reale intenzione di non sposarsi, ricostruire l’atto di volontà simulativa distinguendolo da crisi o immaturità, e formare un quadro probatorio convergente idoneo a fondare la certezza morale del giudice.
Il quadro normativo
Il matrimonio è un patto (alleanza: foedus) che costituisce una comunione di tutta la vita (consortium totius vitae), ordinata per sua natura al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole (can. 1055 § 1); le proprietà essenziali sono unità e indissolubilità (can. 1056). Il vincolo nasce dal consenso legittimamente manifestato (can. 1057) e gode della presunzione di validità (can. 1060). In questo quadro, il can. 1101 § 2 delimita la fattispecie del consenso meramente apparente: se uno o entrambi i contraenti, con atto positivo di volontà, escludono il matrimonio stesso, contraggono invalidamente. Nella simulazione totale non si giudica la qualità della vita coniugale, bensì l’esistenza del consenso. Perciò l’istruttoria non può limitarsi a descrivere la crisi o la rottura; deve ricostruire, con rigore cronologico, che cosa la parte abbia realmente voluto (o escluso) nel momento del sì. Solo così si evita l’equivoco più frequente: «il matrimonio è finito male, dunque non è mai esistito».
Nozione di simulazione totale e limite epistemico
Si ha simulazione totale quando l’oggetto escluso è il vincolo in quanto tale: non si vuole “quel” matrimonio, né “un” matrimonio secondo la realtà giuridico-sacramentale della Chiesa; si compie, invece, una celebrazione come involucro per un fine sostitutivo. La giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana descrive in alcuni casi questa dinamica come intenzione di non contrarre (cioè di non sposarsi davvero: animus non contrahendi), talora espressa con l’immagine del «recitare una commedia» (comediam agere), per indicare che la manifestazione esterna è stata una rappresentazione priva di contenuto. La distinzione con la simulazione parziale non è graduata sul “livello” di convinzione, ma sull’oggetto: nella parziale esiste una volontà matrimoniale, però deformata dall’esclusione di un elemento o proprietà essenziale; nella simulazione totale manca, in radice, la volontà di contrarre il matrimonio. Questo dato orienta anche l’analisi delle fattispecie contigue: non è simulazione totale la mera ignoranza; non lo è una generica immaturità; non lo è un’intenzione remota ormai priva di efficacia; non lo è la freddezza affettiva, né la sola crisi precoce. La simulazione totale presuppone una decisione contraria al vincolo («non voglio contrarre matrimonio», in latino: volo non contrahere). Il limite epistemico è strutturale: l’atto interno non è percepibile in sé e richiede una ricostruzione indiziaria, controllata dal criterio della convergenza e dalla certezza morale.
L’atto positivo di volontà: forme e false equivalenze
L’atto positivo di volontà (actus positivus voluntatis) è il nucleo tecnico. È atto della volontà (non dell’opinione), è atto vero (non un’abitudine vaga), ed è “positivo” perché pone un oggetto alternativo al matrimonio, sostituendolo al vincolo. In concreto, può presentarsi con profili diversi: attuale, se la decisione di non contrarre accompagna direttamente la celebrazione; virtuale, se la decisione è stata presa prima e rimane efficace sino al sì; esplicito, se dichiarato apertamente; implicito, se desumibile da circostanze oggettive, dal comportamento e dal motivo dominante. Proprio qui si annidano le due false equivalenze più insidiose. La prima: «c’è un fine esterno, dunque c’è simulazione». In realtà, si può entrare nel matrimonio per ragioni imperfette e voler comunque il vincolo; la simulazione nasce quando il fine esterno occupa in via esclusiva la volontà e rende il matrimonio un mezzo, non un vincolo. La seconda: «il rapporto è crollato, dunque il consenso era simulato». Anche qui, la rottura può essere indizio, ma soltanto se si integra con un quadro antecedente e concomitante che riveli la decisione originaria di non contrarre.
Fine oggettivo, fine soggettivo, ragione del contrarre e ragione del simulare
Una chiave di lettura particolarmente efficace, nella simulazione totale, è la distinzione tra fine oggettivo e fine soggettivo (finis operis / finis operantis). Il fine oggettivo è la finalità del matrimonio quale istituto; il fine soggettivo è il motivo del nubente (convenienze sociali, interessi patrimoniali, regolarizzazioni civili). La simulazione totale si configura quando il motivo soggettivo non solo diverge, ma sostituisce l’oggetto matrimoniale: il matrimonio è voluto come strumento per ottenere altro. Operativamente, questo si traduce nella comparazione tra ragione del contrarre e ragione del simulare (causa contrahendi / causa simulandi). La prima spiega perché la parte si è presentata al rito; la seconda spiega perché, pur presentandosi, ha escluso il vincolo. Nei casi “sottili”, il giudizio dipende spesso dal bilanciamento: se emergono ragioni concrete e verificabili per contrarre (progetto effettivo di vita comune, scelte coerenti e non meramente formali, integrazione reale delle sfere di vita), la tesi simulativa perde forza; se invece il quadro mostra un fine sostitutivo autosufficiente, perseguito con costanza e con atti coerenti, la ragione del simulare prevale e diventa credibile l’intenzione di non contrarre.
Prova e certezza morale
La simulazione è atto interno: non si “vede”, si ricostruisce. Per questo, la prassi consolidata valorizza una scansione probatoria sobria: dichiarazioni delle parti, testimonianze qualificate, documenti, e solo dopo gli indizi tratti dall’esperienza, letti in modo disciplinato. La confessione, giudiziale o extragiudiziale, è prova rilevante ma da valutare con prudenza (can. 1536 e can. 1678 § 1), perché può essere condizionata da pressioni o interessi sopravvenuti; la prova testimoniale è decisiva quando è credibile, circostanziata e convergente (can. 1572 e can. 1678 § 2), evitando narrazioni «per sentito dire». I documenti hanno un peso spesso sottovalutato: non provano direttamente la volontà, ma fissano date, scelte, priorità, e rendono controllabile la coerenza tra racconto e fatti. Gli indizi vanno letti nei tre momenti classici: antecedenti (dichiarazioni di non voler contrarre, propositi incompatibili con lo status, preparazione meramente strumentale), concomitanti (atteggiamenti rivelatori di distacco programmato, non semplici emozioni), susseguenti (rifiuto immediato della vita comune, abbandono precoce, attivazione coerente del fine sostitutivo). La loro forza non è additiva, ma convergente: la certezza morale richiesta (can. 1608; Dignitas connubii, art. 247) nasce quando i diversi elementi, considerati nel loro insieme, escludono ragionevolmente l’ipotesi alternativa del consenso autentico.
Strategia istruttoria ed errori ricorrenti
Nella simulazione totale, la differenza tra un fascicolo robusto e un fascicolo fragile non è la quantità, ma l’architettura. Conviene impostare la causa come una linea temporale verificabile, centrata su decisioni e scopi: che cosa la parte voleva ottenere; quando l’ha deciso; quali scelte concrete mostrano che quel fine sostitutivo era già operativo prima del sì; come si collega a parole, condotte e documenti. I testimoni vanno selezionati per prossimità ai fatti, non per prossimità amicale o affettiva, e le domande devono separare fatti e interpretazioni, chiedendo circostanze, tempi, luoghi, parole udite e gesti osservati. L’errore più ricorrente resta la retroproiezione: far dire al dopo ciò che il prima non dimostra. In simulazione totale, la separazione immediata è significativa solo se corroborata da indizi antecedenti e concomitanti; isolata, descrive il fallimento, non l’esclusione. Un secondo errore è l’uso indifferenziato del fine esterno: parlare di “interesse” senza dimostrare che esso è divenuto esclusivo e sostitutivo del vincolo. Un terzo errore è trascurare la ragione del contrarre: ignorarla espone a una lettura unilaterale e rende più facile, per il difensore del vincolo, mostrare la plausibilità di un consenso autentico. Sul piano procedurale, anche alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, vale una regola di prudenza: se la prova è già organica, immediatamente verificabile e convergente, il quadro può talvolta avvicinarsi ai presupposti del percorso processuale più breve (processus brevis); se invece la prova è prevalentemente indiziaria e richiede chiarimenti, il processo ordinario garantisce una migliore tenuta del contraddittorio. In entrambi i casi, l’obiettivo è evitare il «castello probatorio»: non è decisivo accumulare materiale, ma organizzarlo secondo una logica di convergenza.
In conclusione
La simulazione totale non è un giudizio morale sulla persona, né una scorciatoia per “spiegare” un matrimonio fallito. È un accertamento tecnico sull’atto del consenso: nel momento della celebrazione esisteva un atto positivo di volontà che escludeva il vincolo e poneva al suo posto un oggetto diverso? Per rendere solida l’azione occorre, in concreto, qualificare con precisione l’oggetto escluso (il matrimonio in quanto tale: matrimonium ipsum), ricostruire l’atto positivo nelle sue forme (attuale/virtuale; esplicito/implicito) e far convergere le prove su una ragione del simulare realmente dominante, misurata sul confronto con la ragione del contrarre. Quando questo impianto regge, la simulazione totale smette di essere una categoria astratta e diventa, per il professionista, uno strumento affidabile di qualificazione e di prova.
Riferimenti
Per consolidare l’impostazione è utile leggere il can. 1101 in connessione con i cann. 1055-1057 e 1060, e con il can. 1608, così da tenere insieme oggetto del consenso, presunzione di validità e standard probatorio. In chiave comparativa, conviene poi fissare i confini con il can. 1095, con la condizione e con il timore, per evitare sovrapposizioni che indeboliscono la prospettazione. Sul piano pratico, un buon esercizio è trasformare un fascio di circostanze in una sequenza controllabile: decisione, scopo, atti coerenti, riscontri, contro-riscontri, in modo che la ragione decisiva (ratio decidendi) sia “leggibile” già in istruttoria.
Riferimenti dottrinali: A. Stankiewicz, Concretizzazione del fatto simulatorio nel «positivus voluntatis actus», in Periodica 87 (1998), pp. 257-286; A. Sammassimo, Consenso, simulazione e atto implicito di volontà nel matrimonio canonico, Vita e pensiero, Milano, 2022. Riferimenti giurisprudenziali: Coram Funghini, sent. diei 14 octobris 1992, in Ius Ecclesiae 5 (1993), pp. 577-593; Coram Defilippi, sent. diei 25 iulii 2002, in Ius Ecclesiae 16 (2004), pp. 135-163; Coram Erlebach, sent. diei 16 februarii 2012, in Ius Ecclesiae 28 (2016), pp. 601-611.
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Sommario
L’atto positivo di volontà: forme e false equivalenze
Fine oggettivo, fine soggettivo, ragione del contrarre e ragione del simulare