Triangolazioni unionali improprie e indebita detrazione IVA: principio di diritto della Cassazione
03 Aprile 2026
L’Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento IVA nei confronti di una società italiana, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, a seguito di operazioni triangolari poste in essere nell’ambito di un gruppo multinazionale operante nella produzione e commercializzazione di apparecchiature per analisi chimiche: la casa madre statunitense produceva i beni, una società olandese del gruppo curava la logistica e la società italiana ne effettuava la commercializzazione sul territorio nazionale. Normalmente i beni venivano esportati dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi e successivamente ceduti alle filiali europee mediante operazioni intracomunitarie. In alcuni casi, tuttavia, pur in presenza di una cessione dalla società statunitense a quella olandese e di una successiva rivendita alla società italiana, i beni venivano spediti direttamente in Italia. Lo sdoganamento avveniva in Italia tramite uno spedizioniere doganale che versava i dazi e l’IVA all’importazione. In dogana venivano presentate sia la fattura della casa madre statunitense sia quella della società olandese. La società italiana registrava la fattura olandese come costo e la bolletta doganale per detrarre l’IVA, senza presentare elenchi Intrastat. Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale detrazione era indebita, poiché l’operazione non integrava né un acquisto intracomunitario né un’importazione imputabile alla società italiana, con conseguente recupero dell’imposta. La ricorrente riteneva, invece, che le cessioni fossero entrambe rilevanti, ai fini IVA, e tassabili nello Stato italiano in quanto: - la cessione dalla società statunitense a quella olandese integra un’importazione, imponibile ai fini IVA, ai sensi dell’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2 e 201 Direttiva IVA, trattandosi di «beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima»; - la (seconda) cessione della società olandese alla società (contribuente) italiana rileva come cessione imponibile, ai fini IVA, ai sensi degli artt. 2, 6e 7, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, 2, 13 e 32 Direttiva IVA, trattandosi di cessione di beni non di origine comunitaria, ma immessi in libera pratica in Italia e, contestualmente, trasferiti alla società italiana. La Corte di cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: «In materia di IVA, salvo che l’amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un’ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie, nelle quali un operatore avente sede fuori dall’Unione europea esegua una cessione in favore di un operatore avente sede in uno Stato membro europea che ceda, a sua volta, i beni acquistati a un altro operatore che risieda o abbia sede in un diverso Stato membro e i beni siano presentati alla dogana, all’interno del territorio di quest’ultimo, deve ritenersi che la prima cessione sia avvenuta fuori campo IVA (in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario), mentre solamente la seconda cessione integra un’importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell’IVA e corretta la detrazione dell’imposta da parte del secondo cessionario». |