Raccolta dei dati biometrici nelle indagini penali: la CGUE precisa i limiti in cui è consentita
07 Aprile 2026
1) L’art. 10 della Direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, lett. da a) a c), e con l’art. 8 di tale Direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, a meno che sia dimostrato, da un lato, che il diritto nazionale definisce le finalità specifiche e concrete perseguite da tale raccolta in modo adeguato e sufficientemente preciso e, dall’altro, che l’autorità competente è tenuta, in ciascun caso specifico, a valutare se detta raccolta sia strettamente necessaria alla realizzazione di tali finalità, cosicché una siffatta raccolta non riveste un carattere sistematico. 2) L’art. 10 della Direttiva UE 2016/680, letto in combinato disposto con l’art. 4, par. 4, nonché con l’art. 54 di tale Direttiva, e alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo, per l’autorità competente, di motivare adeguatamente, in ciascun caso specifico, il carattere «strettamente necessario», ai sensi di tale art. 10, della raccolta dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato. 3) L’art. 10 della Direttiva UE 2016/680, letto in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, lett. da a) a c), nonché con l’art. 8 di tale Direttiva, e alla luce dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce il rifiuto della medesima di consentire la raccolta dei suoi dati biometrici, anche qualora quest’ultima non sia stata perseguita penalmente o condannata per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati, purché detta raccolta soddisfi la condizione del carattere «strettamente necessario», ai sensi di detto art. 10, e la sanzione penale inflitta a tale titolo rispetti il principio di proporzionalità. |