Sfratto per affitto d’azienda e violazione della firma congiunta

La Redazione
08 Aprile 2026

Nel giudizio di sfratto per finita locazione relativo ad affitto di ramo d’azienda, il Tribunale di Massa qualifica come mere violazioni dell’art. 2475‑bis c.c. gli atti compiuti dal solo amministratore in contrasto con la clausola di firma congiunta, con conseguente annullabilità azionabile solo internamente, esclude la legittimazione del conduttore a far valere tali vizi e dichiara inammissibile l’intervento della società in persona dell’altro amministratore. 

Nelle società a responsabilità limitata, gli atti posti in essere dall’amministratore in violazione delle limitazioni statutarie ai poteri di rappresentanza rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2475‑bis c.c. e, salva l’ipotesi di operazioni che comportino un radicale mutamento dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci ex art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., non determinano la nullità dell’atto ma una mera annullabilità azionabile solo dai soci o dagli amministratori legittimati, non anche dal terzo contraente, né è rilevabile d’ufficio. 

Ne consegue che il conduttore di un ramo d’azienda non è legittimato a opporre, nel giudizio di sfratto per finita locazione, la pretesa violazione della clausola di firma congiunta da parte dell’amministratore che ha inviato la disdetta e intimato lo sfratto, né la società può intervenire in giudizio, in persona dell’altro amministratore, per assumere tesi opposte a quelle già fatte valere quale attrice, dovendosi ritenere inammissibile tale intervento. 

È confermata l’applicabilità del rito speciale locatizio anche allo sfratto relativo ad affitto di azienda comprendente l’immobile, con ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c.

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