Accordo transattivo nella composizione negoziata approvato dall’Erario: il Tribunale di Roma autorizza l’esecuzione

La Redazione
07 Aprile 2026

Il Tribunale di Roma ha recentemente autorizzato l’esecuzione di un accordo transattivo fiscale proposto da una società all’Agenzia delle Entrate, da quest’ultima accolto, che prevedeva la soddisfazione dell’Erario al 50% del relativo credito.

Nell’ambito di un percorso di composizione negoziata, la debitrice chiedeva al Tribunale di Roma, ex art. 23, comma 2-bis, c.c.i.i., di autorizzare l’esecuzione di un accordo transattivo con l’Erario che prevedeva lo stralcio del 50% del debito fiscale, a fronte dell’accoglimento della proposta di transazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (previo rilascio del parere favorevole da parte della Direzione Regionale).

Alla domanda erano allegate la relazione della professionista indipendente sulla convenienza dell’accordo per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, la relazione della società incaricata della revisione dei conti sulla completezza e veridicità dei dati aziendali e una ulteriore relazione sulla fattibilità del piano di risanamento predisposto. Il Tribunale dava atto, senza approfondire sul punto, che «sono state offerte garanzie dell’integrale, tempestivo e regolare adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dalla Proposta di transazione fiscale».

Quanto all’estensione del proprio controllo, il Tribunale richiama due orientamenti giurisprudenziali: uno che attribuisce al giudice un vaglio non meramente formale ma esteso alla regolarità della documentazione, alla falcidiabilità dei crediti e all’idoneità dell’attestazione a fondare un consenso consapevole dell’Amministrazione; un altro che limita il controllo alla coerenza interna delle relazioni e alla loro reciproca non contraddittorietà, escludendo un sindacato sul merito delle valutazioni economiche e sulle scelte negoziali dell’Erario.

Il Tribunale di Roma ritiene di dover verificare l’effettiva esistenza di una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta da soggetto qualificato, e di una comparazione concreta e realistica tra i risultati dell’accordo e quelli dello scenario di liquidazione giudiziale. Esclude però che rientri nei propri poteri ex art. 23, comma 2-bis, c.c.i.i. il giudizio sull’attendibilità delle valutazioni dell’attestatore o sulla sufficienza dell’istruttoria dell’Amministrazione ai fini della formazione del consenso.

Applicando tali principi, il Tribunale accerta che le relazioni depositate sono intrinsecamente coerenti e non contraddittorie, che i dati aziendali sono stati oggetto di attenta verifica da parte del revisore e che la suddetta comparazione è stata effettivamente svolta. Valuta inoltre rilevante, pur non necessaria ai fini minimi di legge, l’analisi dell’impatto sociale della liquidazione, che nel caso concreto comporterebbe gravi ricadute occupazionali, assistenziali e sociali sulla comunità servita, rafforzando il giudizio di convenienza dell’accordo per l’Erario. 

Verificata la competenza del Tribunale di Roma, la regolarità della sottoscrizione, la formazione dell’accordo nel perimetro della composizione negoziata, l’assenza di diritti indisponibili e la presenza di tutta la documentazione prescritta, il giudice conclude per la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 23, comma 2-bis, c.c.i.i. Conseguentemente, autorizza l’esecuzione dell’accordo transattivo fiscale. 

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