Permesso di necessità: carattere di eccezionalità e interpretazione costituzionalmente orientata

06 Aprile 2026

Pur avendo il permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. un carattere di eccezionalità, gli deve essere accordata un’interpretazione costituzionalmente orientata dei suoi presupposti, tra cui quello della nozione di «evento familiare di particolare gravità». 

Il permesso di necessità impone una valutazione del carattere eccezionale della nozione di evento familiare di particolare gravità 

Nella decisione in commento, la Cassazione torna ad occuparsi della lettura dei presupposti costitutivi del permesso di necessità di cui all’art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevando che si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali che hanno approcciato in modo differente la nozione di «evento familiare di particolare gravità».

Secondo un primo orientamento, più restrittivo, la nozione di «evento» si identifica come un fatto storico preciso, puntuale e specifico, necessariamente connotato da occasionalità e non ripetibilità, ritenendo che l’eccezionalità richiesta dal legislatore non possa che tradursi nell’unicità della concessione (così Cass. pen., sez. I, n. 57813/2017Cass. pen., sez. I, n. 17593/2019Cass. pen., sez. I, n. 31923/2023Cass. pen., sez. I, n. 27225/2025).

Secondo invece un diverso orientamento, maggiormente più estensivo, nella nozione di «evento» si deve tener conto della sua evoluzione progressiva che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto (così Cass. pen., sez. I, n. 39608/2019Cass. pen., sez. I, n. 40923/2023; Cass. pen., sez. I, 28318/2025).

Ai fini della nozione di evento prevale una lettura costituzionalmente orientata che valorizza la funzione dell'umanità della pena

La Cassazione, con la decisione del caso, ha aderito al secondo orientamento giurisprudenziale che, pur riconoscendo il carattere eccezionale del permesso di necessità, valorizza una lettura della nozione di evento familiare di particolare gravità, maggiormente coerente con la funzione dell’art. 30, comma secondo, ord. pen. e con i parametri costituzionali e convenzionali che governano l’esecuzione della pena.

Per la Cassazione, infatti, il requisito dell’eccezionalità non può essere sovrapposto a quello dell’assoluta unicità o irripetibilità dell’evento, in quanto una simile lettura finirebbe per svuotare di contenuto la disposizione, riducendone l’operatività a ipotesi del tutto marginali e tradendone la funzione di umanizzazione della pena.

Il permesso di necessità non è invero giustificato da un fatto isolato in senso meramente cronologico, ma da una vicenda familiare di particolare gravità e non usuale, idonea a incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto e, quindi, nel grado di umanità della detenzione.

In tale prospettiva, la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non è ontologicamente incompatibile con una condizione grave, progressiva o stabilizzata purché essa, all’esito di un periodo temporalmente apprezzabile, assuma rilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiari del detenuto, anche in assenza di un aggravamento clinico, quando risulti dimostrata l’impossibilità, 

protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettivi attraverso contatti personali ordinari.

In tale cornice, il requisito dell’eccezionalità opera come limite alla frequenza della concessione e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, imponendo una valutazione concreta e individualizzata, ancorata alla specificità della vicenda e refrattaria a schemi astratti.

Secondo la Cassazione, tuttavia, l’adesione a tale impostazione interpretativa non comporta alcuna apertura indiscriminata alla reiterazione dei permessi di necessità, restando ferma l’esigenza di preservare il carattere eccezionale dell’istituto ed evitare che situazioni croniche si traducano in una periodicità di fatto del beneficio. L’esclusione di automatismi preclusivi fondati sulla stabilità della condizione familiare non implica, infatti, la legittimazione di prassi reiterative, imponendo al contrario un controllo rigoroso volto a scongiurare la trasformazione del permesso in uno strumento ordinario di mantenimento dei rapporti affettivi.

Criteri valutativi oggettivi a cui i giudici di merito devono attenersi nella valutazione del permesso reiterato

Secondo la Cassazione, in primo luogo, assume rilievo l’accertamento effettivo dell’intensità e della concretezza del legame affettivo, che non può essere presunto solo sulla base della parentela; in secondo luogo, deve essere valutata la possibilità di mantenere il rapporto affettivo tramite strumenti alternativi, quali i colloqui telefonici o i video colloqui, verificando non solo la loro astratta disponibilità, ma anche la loro concreta idoneità a soddisfare le esigenze relazionali; infine, deve essere valutato il tempo trascorso dall’ultimo contatto o dalla precedente fruizione del permesso.

Secondo la Cassazione deve inoltre escludersi qualsiasi predeterminazione di una periodicità fissa del beneficio, dovendo ogni istanza essere valutata autonomamente e in concreto, sulla base dei presupposti attuali, senza automatismi né in senso favorevoli né in senso preclusivo. In sintesi, può affermarsi il principio di diritto per cui la nozione di «evento familiare di particolare gravità» ex art. 30, comma secondo, ord. pen. non è ontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e stabilizzata del congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressiva di una situazione che, per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e per l’impossibilità dei contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nella vicenda umana del ristretto; il requisito dell’eccezionalità opera dunque quale limite alla frequenza della concessione del beneficio e non come una preclusione assoluta della sua reiterazione, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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