L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado nella giurisprudenza
Francesco Bartolini
08 Aprile 2026
Il focus è dedicato all'esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado: tema, questo, di grande interesse pratico, considerata la difficoltà di distinguere tra i capi condannatori che beneficiano di tale regime e quelli di accertamento.
Inquadramento
L’art. 33 della l. n. 353/1990, introdusse nel sistema processuale civile una modifica che, in allora, ebbe notevole forza innovativa. Esso, sostituendo il testo dell’art. 282 c.p.c., dispose che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Esisteva nella codificazione un precedente in tal senso, che aveva costituito una eccezione vistosa alla regola generale dell’esecutività legata (alla sentenza d’appello e) al giudicato. L’art. 431 c.p.c., come sostituito dalla l. n. 533/1973, aveva reso provvisoriamente esecutive le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore: ma l’eccezione veniva giustificata dalla considerazione dovuta ai crediti di lavoro sulla base del principio per cui venter non patitur dilationem. L’art. 282 modificato elevava quell’eccezione a regola generale, nell’intento di conseguire risultati sulla via dello sveltimento dei giudizi. La riforma sopprimeva il potere del giudice di disporre o meno, su istanza di parte, l’esecuzione provvisoria della sentenza, eventualmente sottoponendola a una cauzione, alla scadenza di un termine o all’avveramento di una condizione. La nozione di provvisorietà che in proposito era stata utilizzata anteriormente diventava impropria poiché poteva essere riferita alla sola possibilità di una riforma della sentenza a seguito di impugnazione.
Mentre, però, il citato art. 431 c.p.c. menzionava chiaramente le sentenze di condanna, legando per tal modo il contenuto della sentenza provvisoriamente eseguibile all’imposizione di una prestazione a carico della parte soccombente, l’altra norma si fermava alla menzione delle sentenze di primo grado, senza specificarne la natura e il contenuto. In pratica la disposizione mutata sollevava l’interessato dall’onere di dover attendere tempi e gradi successivi del processo per poter agire esecutivamente ma nulla specificava in ordine al tipo di sentenze immediatamente azionabili. In difetto di indicazioni, l’anticipazione dell’esecutività al momento della decisione di primo grado riportava all’attualità un interrogativo che era stato dibattuto in dottrina e giurisprudenza quando essa era a discrezione del giudice di primo grado, riguardante le sentenze cui riferire questa immediata eseguibilità: soltanto le pronunce di condanna, come specificato nel rito del lavoro, oppure anche le decisioni di accertamento e quelle costitutive? Esisteva uno spazio di esecutività immediata più ampio di quello che deve essere fondato su un titolo idoneo all’azione esecutiva?
Solo le condanne, anche se implicite
All’indomani della riforma del 1990 la giurisprudenza si espresse in modo netto. L’esplicito riferimento alle sentenze di condanna effettuato dall’art. 431 c.p.c. (e dall’art. 447 che lo richiama) imponeva di affermare che l’anticipazione, al primo grado di pronuncia, dell’efficacia della sentenza riguardava soltanto le sentenze di vera e propria condanna, le uniche idonee per loro natura a costituire titolo esecutivo (Cass. civ. n. 1037/1999; e ancora Cass. civ. n. 21367/2004). Del resto, si diceva, l’art. 283 c.p.c. è chiaro nel riferire i provvedimenti di sospensione dell’esecuzione provvisoria, demandati al giudice d’appello, all’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ed alla sua esecuzione forzata. La questione sembrava chiusa, almeno in giurisprudenza, ma la realtà è più complessa della semplificazione dei principi e cominciò a farsi strada l’opinione per cui una anticipazione dell’esecuzione poteva essere riferita a un comando che comunque, prima o poi, sarebbe stato eseguibile. Una condanna poteva sussistere all’interno di pronunce il cui contenuto primario era diverso: essere, cioè, implicita nei casi in cui l’esigenza di esecuzione della pronuncia scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Si decise, così, che nel caso della costituzione di una servitù di passaggio alla via pubblica occorreva assicurarne l’usufruibilità da subito per l’ovvia necessità di ottenere un risultato utile senza ritardi pregiudizievoli per l’avente diritto (condanna implicita: Cass. civ. n. 1619/2005).
Le sentenze costitutive
Il passaggio successivo riguardò la compatibilità dell’esecuzione provvisoria con le sentenze costitutive. L’aver ammesso la condanna implicita nel contesto di pronunce aventi oggetto diverso portava direttamente all’attenzione la possibile individuazione di aspetti immediatamente eseguibili anche nelle sentenze che hanno per effetto la costituzione di posizioni soggettive. In proposito Cass. civ. n. 18512/2007 affermò che nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di modo che, qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva. La decisione rappresentava una importante rottura con il passato, anche se in seguito non fu seguita. Le motivazioni svolte nella decisione erano tuttavia suggestive:
- nell’ordinamento non esiste un principio secondo cui al riconoscimento della tutela costitutiva non possano seguire effetti immediati prima del passaggio in giudicato della sentenza;
- non è di per sé sostenibile che le sentenze costitutive e quelle di mero accertamento siano prive di effetti prima del giudicato;
- poiché la statuizione di condanna presuppone quella di accertamento della pretesa sostanziale che deve trovare attuazione tramite la condanna, è di tutta evidenza che la statuizione di accertamento presupposta ha almeno l’effetto di consentire l’attuazione forzata della dipendente statuizione condannatoria pronunciata dal giudice;
- nel caso di sentenze costitutive, poiché contengono sempre una statuizione di accertamento, qualora a questa si accompagni una statuizione di condanna la giustificazione dell’esecutività di quest’ultima è la medesima che opera per la statuizione di condanna che consegua all’accoglimento dell’azione di condanna, che anch’essa suppone una previa statuizione di accertamento;
- la disputa dottrinaria sull’estensione dell’art. 282 c.p.c. alle sentenze di mero accertamento o costitutive appare priva di giustificazione poiché questa norma si riferisce alle statuizioni condannatorie della sentenza sia che essa abbia come presupposto solo un accertamento e sia che essa abbia come presupposto un accertamento e un effetto costitutivo:
- ne deriva che l’art. 282 c.p.c., nel conferire la provvisoria esecutorietà alla sentenza di primo grado, si riferisce alle statuizioni condannatorie della sentenza, sia che essa abbia a presupposto un’azione di condanna e sia che essa abbia a presupposto un’azione costitutiva, sì che la sentenza di primo grado può comunque venire utilizzata come titolo esecutivo per le statuizioni condannatorie ivi contenute.
Le sentenze di mero accertamento
La sentenza citata trovava occasione in una vicenda in cui era stata domandata una pronuncia costitutiva ma estendeva il principio che affermava anche alle sentenze di mero accertamento. Sul punto la pronuncia si poneva in netto dissenso rispetto alla dottrina, per la quale le sentenze di mero accertamento non hanno alcun contenuto eseguibile né in via provvisoria né in via definitiva. Esse, si era precisato, possono valere, al più, per chiedere un provvedimento cautelare. Sul punto Cass. civ. n. 7369/2009 dichiarò, in contro corrente, che, se pure le sentenze di accertamento non hanno l’idoneità ad avere l’efficacia di cui all’art. 282 c.p.c., tale efficacia va riconosciuta per le statuizioni di condanna conseguenziali.
Le Sezioni Unite
Le Sezioni unite hanno inquadrato la questione riguardante le sentenze costitutive in un modo diverso da quello seguito dalla citata Cass. civ. n. 18512/2007 e sono giunte ad un risultato divergente. Esse hanno affermato (Cass. civ. n. 4059/2010; conforme Cass. civ. n. 25941/2023) che l’esecuzione provvisoria di una sentenza costitutiva è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. La Corte ha così motivato: «…. la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte - talvolta «corrispettiva» - del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva. Così, ad esempio, nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna, altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita. L'effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l'irretrattabilità della sentenza, per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un'efficacia anticipata dell'obbligo di pagare il prezzo: si verificherebbe un'alterazione del sinallagma. Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice - ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare - di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell'effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo. Così può dirsi per la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. E quindi, con riguardo all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia». La pronuncia ha accentrato l’attenzione sul rapporto di sinallagmaticità, escludente una esecuzione anticipata, ammessa invece nei casi di semplice dipendenza: l’esecuzione provvisoria «… è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato» (Cass. civ. n. 28508/2018; Cass. civ. n. 27416/2021; Cass. civ. n. 16737/2011).
Le decisioni posteriori costituiscono applicazioni o specificazioni dei principi come sopra affermati.
Breve casistica
Spese del giudizio. Inizialmente si affermò che la condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado può costituire titolo esecutivo soltanto nel caso in cui essa risulti accessoria ad una sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva o esecutiva per legge e comunque non quando consegue alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio (Cass. civ. n. 9236/2000). Successivamente la restrizione è stata abbandonata per l’affermazione secondo cui sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda (Cass. civ. n. 16262/2005, che estende il principio alle sentenze di equità del giudice di pace). Conforme Cass. civ. n. 21367/2004.
L’interpretazione in tal senso è divenuta conforme: Cass. civ. n. 10826/2020, con riferimento a sentenza di incompetenza; Cass. civ. n. 1283/2010, riferita a decisione di qualunque contenuto, di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo. Ed ha ricompreso, non senza contrasti, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale: così Cass. civ. n. 32380/2023, contra Cass. civ. n. 19899/2024.
Abitazione familiare. La natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell'art.155-quater c.c., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e corrispondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l'ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato (Cass. civ. n. 1367/2012).
Scioglimento di comunioni. In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione del conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria exart. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità (Cass. civ. n. 2537/2019).
Successione mortis causa. La sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima ha l’effetto costitutivo di accertamento della lesione della quota e della risoluzione delle disposizioni negoziali lesive e ha l’efficacia di pronuncia di condanna immediatamente eseguibile se dispone l’obbligo del condividente a versare il controvalore della quota; per questa parte essa è provvisoriamente esecutiva integrandosi un rapporto di dipendenza tra capo costitutivo e capo condannatorio (Cass. civ. n. n. 12872/2021).
Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto. Non è riconoscibile l'esecutività provvisoria, exart. 282 c.p.c., del capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., ne' è ravvisabile l'esecutività provvisoria della condanna implicita al rilascio dell'immobile, in danno del promittente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell'immobile, producendosi l'effetto traslativo della proprietà del bene solo dal momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario della pronuncia (Cass. civ., sez. un., n. 4059/2010).
Controversie di lavoro subordinato. La giurisprudenza ha inteso il richiamo alla sentenza che pronuncia condanna, contenuto nell’art. 431 c.p.c., in senso aderente allo stretto tenore della disposizione. L’esecutorietà provvisoria della sentenza di primo grado riguarda unicamente la statuizione di condanna all’adempimento di una prestazione pecuniaria. Pertanto tale esecutorietà provvisoria non concerne l’affermazione del diritto del lavoratore ad essere iscritto negli elenchi INPS quale bracciante agricolo, avente natura dichiarativa (Cass. civ. n. 1211/2018); non è riferibile alla sentenza che accerta il diritto del lavoratore a una qualifica superiore e condanna il datore di lavoro all’attribuzione di detta qualifica perché il conferimento delle mansioni dipende dalla volontaria cooperazione, infungibile, del debitore (Cass. civ. n. 7576/2018; Cass. civ. n. 11364/2004); è invece immediatamente eseguibile la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento per il capo che condanna il datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento (Cass. civ. n. 9132/2003; Cass. civ. n. 4211/2018).
Riferimenti
Cass. civ., sez. un., sent., 22 febbraio 2010, n. 4059.
De Falco, La provvisoria esecutività della sentenza in Italia e in Francia: le novità della riforma Cartabia e del décret n. 1333-2019, Dir. proc. civ., 2023, p. 543-545.
Pizzella, Esecutività della sentenza di primo grado e sua inibitoria (prima e) dopo la riforma Cartabia, Dir. proc. civ., 2003, 4, 788 ss.
Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, Torino, II, 55,
Carpi, La provvisoria esecutività della sentenza, Milano, 1979, 59 ss.
Impagnatiello, La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive, Riv. Trim. dir. e proc. Civ., 1992, 47 ss.
Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, Milano, 2026, 187 ss.
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