Procedura di gara, causa di esclusione non automatica e rilevanza dell'indagine penale ultratriennale
08 Aprile 2026
La questione oggetto del giudizio. La società ricorrente impugnava gli esiti della gara indetta da ARIA S.p.A. per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale lombardo, censurando, fra gli altri motivi di ricorso, l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di una società il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione era stato coinvolto in un procedimento di indagine per il reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). La società aggiudicataria aveva dichiarato, nella procedura di gara, l’esistenza della vicenda penale deducendone la neutralità perché i fatti si erano verificati oltre il triennio di rilevanza a fini dichiarativi. Secondo la ricorrente, invece, la vicenda penale avrebbe rilevato negativamente sull’affidabilità dell’impresa aggiudicataria; di qui, l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta nei suoi confronti. Il ragionamento del Collegio. Nel respingere il gravame, il Collegio ha ricordato che, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici, coerentemente a quanto previsto dall’art. 57 par. 7 della Direttiva UE 24/2014, il fatto di reato non oggetto di accertamento definitivo in sede penale può rilevare quale grave illecito professionale; tuttavia, la rilevanza temporale di decorrenza e di durata della causa di esclusione è espressamente delimitata in tre anni dalla data del fatto in questione. In questo modo, si è stabilito che la rilevanza giuridica del fatto non può estendersi oltre il triennio dalla sua verificazione, decorso il quale si presume che il fatto oggetto di indagine penale non abbia più una pregnanza tale da giustificare l’esclusione dalla gara. Nel caso di specie, secondo il Collegio, gli eventi riferiti alla precedente procedura di affidamento non possono comportare l’esclusione dalla gara della società aggiudicataria dal momento che l’indagine penale ultratriennale si è chiusa senza richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero. Conclusioni. Il Collegio ha rigettato integralmente il gravame alla luce del limite temporale espressamente previsto dal codice dei contratti pubblici, in recepimento dell’art. 57 par. 7 della Direttiva UE 24/2014. |