Giurisdizione in caso di domanda risarcitoria da lesione dell’affidamento
08 Aprile 2026
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie del privato per i danni derivanti dall’annullamento in autotutela di un provvedimento ampliativo, come un condono edilizio illegittimamente rilasciato. In questo caso il privato fa valere un diritto soggettivo, poiché la pretesa non investe la legittimità dell’atto amministrativo, che costituisce il presupposto della lite, ma la violazione dei doveri di correttezza e buona fede della p.a. La responsabilità da lesione dell’affidamento non è qualificabile come extracontrattuale né come contrattuale, ma come responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art 1173 c.c. cv., sia se non sia stato emanato alcun provvedimento amministrativo e il privato abbia confidato in un mero comportamento della p.a., sia quando il danno derivi dall’emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo. Nella domanda risarcitoria il privato deve provare l'esistenza di un contatto sociale qualificato, ossia un rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio e lo specifico comportamento della p.a. in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, idoneo a generare, sul piano causale, un legittimo convincimento di poter confidare nella piena legittimità dell'atto amministrativo. Nel caso concreto il rigetto della domanda risarcitoria è stato confermato per l’agevole percepibilità, con l'ordinaria diligenza, o, quantomeno, la colpevole ignoranza, della illegittimità del provvedimento di sanatoria, tale da non ingenerare fiducia nella correttezza dell'operato della p.a. e idonea a escludere un affidamento incolpevole. |