Il discrimen tra truffa ed estorsione nell'ambito di un rapporto di lavoro

La Redazione
08 Aprile 2026

Ai fini della distinzione tra i delitti di truffa ed estorsione nell’ambito di un rapporto di lavoro è irrilevante la formale assunzione della qualità di datore di lavoro dell’agente, non prevedendo l’art. 629 c.p. un reato proprio.

Ai fini della distinzione tra i delitti di truffa ed estorsione nell’ambito di un rapporto di lavoro è irrilevante la formale assunzione della qualità di datore di lavoro dell’agente, non prevedendo l’art. 629 c.p. un reato proprio; rileva invece la prospettazione di un male ingiusto, anche implicito, avuto riguardo alle circostanze e alle modalità delle richieste, ove queste si inseriscano in una «prassi aziendale» idonea a coartare la volontà del lavoratore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di estorsione nella prospettazione, da parte degli imputati, di un male ingiusto, sub specie di conseguenze negative sulla prosecuzione del rapporto lavorativo, imponendo quale vera e propria prassi aziendale, la riconsegna in contanti di parte dello stipendio il giorno stesso della riscossione o quello successivo, nell’ufficio dell’imputato, alla presenza di altri dipendenti ed anche dei «titolari» della azienda).

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