Pubblicato in Gazzetta il sesto aggiornamento del «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»

La Redazione
08 Aprile 2026

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 80 del 7 aprile 2026 è stato pubblicato il sesto aggiornamento del «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio», che recepisce le modifiche di cui al Provvedimento del 23 marzo 2026 della Banca d’Italia.

Il provvedimento modifica per la sesta volta il «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio» del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato (l’ultimo aggiornamento, il quinto, risaliva al 12 marzo 2024).

Le nuove modifiche rispondono all’esigenza di uniformare, aggiornare e riordinare, per ragioni di fruibilità da parte degli interessati, la vigente disciplina della Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio all’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale.

In particolare, tengono in considerazione:

  • l’art. 16 della legge 5 marzo del 2024, n. 21, (“Legge Capitali”), che ha semplificato il regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite;
  • gli Orientamenti di vigilanza in materia di Società di Investimento Semplice (SiS) di Banca d’Italia e Consob del 6 luglio 2021;
  • Orientamenti ESMA del 21 agosto 2024 sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi;

Si avverte l’esigenza di coordinare la disciplina contenuta nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio,:

  • con la disciplina europea in materia di gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei regolamenti (UE) 345/2013 e 346/2013 come modificati dal regolamento (UE) 2017/1991;
  • con la disciplina europea sui gestori di fondi ELTIF, contenuta nel regolamento (UE) 2015/760 come modificato dal regolamento (UE) 2023/606;
  • con la disciplina europea sui fondi comuni monetari, contenuta nel regolamento (UE) 2017/1131;
  • con la disciplina europea dei depositari di PEPP, contenuta nel regolamento (UE) 2019/1238.

Le modifiche riguardano le seguenti disposizioni: - Titolo I; - Titolo II; - Titolo III; - Titolo IV; - Titolo V, ad eccezione dei Capitoli IV e VII; - Titolo VI; - Titolo VII; - Titolo VIII; - Allegati II.5.1; IV.4.1; IV.4.2; IV.6.1; IV.6.2; IV.6.3; IV.6.3bis; IV.6.4; V.1.1; V.3.1; V.3.2; V.3.3; V.6. Gli Allegati IV.1.1; IV.2.1; VI.5.1 sono abrogati.

La presente modifica normativa è entrata in vigore l’8 aprile 2026.

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