CGUE: stop alle “motivazioni in forma abbreviata” dei giudici di ultima istanza quando è in gioco il diritto dell’Unione

La Redazione
08 Aprile 2026

Con sentenza del 24 marzo 2026, la Corte di giustizia interviene in modo particolarmente incisivo sul rapporto tra obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici di ultima istanza e prassi nazionali di decisioni con motivazione sommaria. 

La domanda pregiudiziale proviene dal Consiglio di Stato olandese, sezione contenzioso amministrativo, investito dell’appello di un cittadino marocchino cui era stato negato un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi, nonostante la presenza della moglie e dei figli, cittadini olandesi, nel territorio nazionale. L’interessato faceva valere un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’art. 20 TFUE, lamentando anche il mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice di primo grado, a fronte di divergenze giurisprudenziali interne sull’onere della prova. 

Il Consiglio di Stato olandese evidenziava di poter decidere, ai sensi dell’art. 91, par. 2, della legge sugli stranieri (Vreemdelingenwet 2000), con una motivazione “in forma abbreviata”, limitandosi ad affermare che l’impugnazione non comporta annullamento e che non sussistono questioni di rilievo per l’unità o lo sviluppo del diritto, né per la tutela giurisdizionale in generale. Tale prassi è ampiamente utilizzata nelle controversie in materia di immigrazione

La Corte ricorda anzitutto la funzione sistemica del rinvio pregiudiziale quale “chiave di volta” del sistema giurisdizionale dell’Unione, volto ad assicurare l’interpretazione uniforme del diritto UE e ad evitare il consolidarsi di giurisprudenze nazionali contrastanti. Di conseguenza, il giudice nazionale di ultima istanza può essere esonerato dall’obbligo di rinvio solo se ricorre una delle tre note eccezioni Cilfit (irrilevanza, precedente della Corte, acte clair). 

La nuova regola applicabile affermata dalla Corte è che, quando una parte si avvale del diritto dell’Unione (o quando il giudice deve rilevarlo d’ufficio), il giudice di ultima istanza che decide di non rinviare deve sempre motivare, in modo “specifico e concreto”, quale delle tre eccezioni Cilfit ritiene applicabile, anche se l’ordinamento interno consente decisioni con motivazione abbreviata. 

Tale obbligo di motivazione opera indipendentemente dall’esistenza di una formale istanza di rinvio pregiudiziale da parte delle parti, poiché il rinvio si fonda su un dialogo “da giudice a giudice” e sulla valutazione autonoma del giudice nazionale circa la necessità della pronuncia della Corte. 

La Corte precisa che la motivazione potrà essere anche succinta, specie quando la questione è manifestamente irrilevante o identica ad altra già decisa, ma non può ridursi a un generico richiamo alla norma processuale interna che consente la motivazione abbreviata. In alternativa, il giudice di ultima istanza può espressamente fare proprie le ragioni del giudice di merito, purché quest’ultimo abbia a sua volta motivato in termini conformi al canone Cilfit. 

In conclusione, la CGUE dichiara incompatibile con l’art. 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’art. 47, secondo comma, Carta, una normativa nazionale che consenta al giudice di ultima istanza di respingere motivi fondati sul diritto UE con mera motivazione sommaria, senza indicare le specifiche ragioni per cui è applicabile una delle tre eccezioni Cilfit.