Giustizia riparativa: possibile l'attuazione di un programma con vittima «surrogata»

Fabio Fiorentin
08 Aprile 2026

La questione affrontata dalla Cassazione è la seguente: quali sono i criteri con i quali il giudice deve valutare la richiesta dell’imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa?

Massima

La giustizia riparativa risponde all’interesse pubblico a ricomporre la ferita sociale derivata dalla commissione di un fatto-reato e non coincide con l’interesse della persona offesa o della parte civile. Ai fini dell’accesso dell’imputato ad un programma riparativo, il giudice deve quindi valutare soltanto la sussistenza del pericolo che lo svolgimento del medesimo possa impedire l’accertamento dei fatti o recare pregiudizio alla vittima, tenendo comunque presente che, in caso di dissenso di quest’ultima, l’imputato può essere ammesso ad un programma con vittima «a-specifica».

Il caso

La vicenda processuale riguardava un uomo condannato per violenza sessuale commessa nei confronti di una ragazza minorenne in stato di minorata difesa. All’imputato era stato riconosciuta la diminuente del vizio parziale di mente. Nel corso del procedimento di merito, i giudici avevano negato all’interessato l’ammissione ad un programma di giustizia riparativa, tenuto conto che i genitori della vittima avevano dichiarato di non essere interessati, che l’imputato non aveva riconosciuto i fatti e per il rischio che la vittima, per la sua giovane età, avrebbe potuto essere esposta al rischio di vittimizzazione secondaria e non pienamente libera di autodeterminarsi nel corso dell’eventuale programma effettuato con l’autore del reato, persona adulta. La rilevante differenza di età era stata quindi ritenuta dirimente al fine di ritenere preclusa la restorative justice. Avverso tale diniego proponeva ricorso l’imputato.

La questione

La questione affrontata dalla Cassazione è la seguente: quali sono i criteri con i quali il giudice deve valutare la richiesta dell’imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione accoglie il ricorso dell’imputato rilevando che l’ordinamento prevede una molteplicità di tipologie con cui può realizzarsi un percorso di giustizia riparativa e che non necessariamente questo deve prevedere l’incontro tra l’autore di reato e la vittima, ben potendo attuarsi un programma riparativo con vittima «surrogata» - una persona, cioè, che ha subito offese analoghe a quelle della vittima effettiva o un’offesa diversa - soprattutto nei casi in cui la partecipazione di quest’ultima la esporrebbe ai rischi di ulteriore vittimizzazione. La Corte ricorda, inoltre, che i programmi riparativi non sono subordinati al consenso della vittima, persona offesa o parte civile, rispondendo la GR a un interesse pubblico alla composizione dei conflitti che abbraccia un orizzonte più ampio di quello che guarda soltanto all’offesa subita dalla vittima, per comprendere anche le finalità di recupero sociale del reo. Infine, la Cassazione ribadisce il principio che la mancata ammissione dei fatti o l’assenza di risarcimento non costituiscono elementi che possono essere ritenuti di per sé ostativi al programma riparativo perché la GR non è finalizzata a obiettivi risarcitori.

Osservazioni

La decisione in rassegna evidenzia che la mediazione può essere condotta con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, e quindi in massima sicurezza per la vittima reale (art. 53, comma primo, 1 lett. a)). Lo prevede, tra l’altro, espressamente l’Handbook on Restorative Justice Programmes delle Nazioni Unite, che inserisce la mediazione con vittima «surrogata» tra i «quasi-restorative justice processes».

 Il D.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) legittima questi interventi, che consentono di sganciare la possibilità per l’offender di accedere alla GR dal consenso della vittima. Ci si può indubbiamente chiedere se questa tipologia di programma sia perfettamente in linea con le caratteristiche fondative della giustizia riparativa, soprattutto quando le vittime siano espressamente contrarie sia a partecipare in prima persona, sia allo svolgimento di un programma così strutturato.

Viene infatti da domandarsi, in questi casi, quale è il consenso che vale per l’avvio della giustizia riparativa: quello della vittima effettiva o quello della vittima surrogata? Se valesse quest’ultimo, infatti, come sottintende anche la pronuncia in commento, la volontà della vittima effettiva resta priva di importanza: essa resta esclusa e costretta ad una marginalità che ne accentua di per sé la vittimizzazione secondaria. Certo, la pratica conosceva programmi con vittima «surrogata» anche prima della riforma Cartabia, ma istituzionalizzare la possibilità di sostituire una vittima con un’altra – come ha fatto il d.lgs. n. 150/2022 - significa accettare il rischio di questa possibile conseguenza. Dovrebbe, invece, essere lasciato ai mediatori il compito di comprendere le ragioni per le quali la vittima effettiva rifiuta l’incontro. In ogni caso i programmi di GR possono essere svolti anche in modi che non prevedano la vittima surrogata e dunque non appare necessario avere previsto normativamente il ricorso a tale ipotesi di programma.

Emerge, in filigrana, una se una vittima vuole l’incontro e l’autore la rifiuta, il sistema non fornisce certo alla vittima un autore «surrogato», mentre vale – come si è visto - il contrario.

La sentenza in commento riporta dunque all’attenzione la posizione della vittima effettiva a fronte della disciplina normativa saldamente ispirata alla concezione reocentrica che ispira la «via italiana» alla giustizia riparativa.

In quest’ottica, se è vero che il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa, la ricostituzione dei legami con la comunità sono le mete verso cui l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 chiede di orientare la rotta riparativa, gli obiettivi della GR finiscono per coincidere in larga parete con quelli dell’esecuzione penale costituzionalmente orientata orientati alla reinclusione sociale del reo (Bonini).

Ma, non è soltanto nella fase dell’esecuzione che tutta la disciplina è orientata sulla figura del reo, condannato o internato, e la vittima effettiva resta sullo sfondo, ma anche nella fase processuale di merito si verifica il medesimo fenomeno come dimostra in modo eloquente la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, che richiama l’applicazione degli istituti della GR in chiave appunto di tutela dell’interesse dell’autore di reato, laddove dal punto di vista delle fonti europee viene chiarito, invece, che la GR dovrebbe essere agìta anche nell’interesse della vittima e delle esigenze a quest’ultima riconducibili, anche e soprattutto quelle che il processo penale non può strutturalmente soddisfare.

Una disciplina orientata all’interesse (e alle connesse premialità sul piano del trattamento sanzionatorio e dell’accesso ai benefici penitenziari) rischia, in definitiva, di esporre la vittima specifica, cioè la persona che effettivamente ha subìto l’offesa, ad un processo di ulteriore marginalizzazione e strumentalizzazione e, in definitiva, la espone a patire una sofferenza aggiuntiva a quella già propria della vicenda criminosa che l’ha vista, suo malgrado, protagonista.

Riferimenti

Bartoli R., una giustizia senza violenza, né stato, né diritto - Ancora sul paradigma giuridico della giustizia riparativa, relazione tenuta al Convegno La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie, svoltosi a Trento nei giorni 24-25 marzo 2023.

Bartoli R., Complementarietà, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa, in Sist.pen., rivista online, 12 marzo 2025.

Bouchard M., I diritti degli offesi. Storia di una lotta per il riconoscimento, in www.questionegiustizia.it, Rivista online, 23 settembre 2024.

Fiorentin F. – Bouchard M., La giustizia riparativa, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024.

Maggio P., Parisi F., Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere, in questa Rivista 19 ottobre 2023.

Palazzo F., Giustizia riparativa e giustizia punitiva, in G. Mannozzi - G.A. Lodigiani (a cura di), Giustizia riparativa, Il Mulino, Bologna, 2015.

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