Addebito delle accise provinciali sull’energia elettrica e azione di ripetizione dell’indebito

La Redazione
08 Aprile 2026

La Corte di cassazione si occupa di azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. in relazione a somme versate a titolo di addizionale provinciale ex art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511/1988 (norma dichiarata costituzionalmente illegittima da C. Cost. 15 aprile 2025, n. 43).

Nel giugno 2024, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Avellino, aveva rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito proposta da una società in relazione alle somme versate a due società fornitrici di energia elettrica a titolo di addizionale provinciale alle accise di cui al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20. 

Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di un solo motivo, deducendo l’omessa disapplicazione dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in relazione alla direttiva 2008/118/CE. La ricorrente sosteneva che l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. non richiede la diretta applicazione della direttiva in un rapporto tra privati, essendo sufficiente una valutazione incidentale dell’illegittimità della pretesa tributaria nel rapporto verticale Erario–fornitore, da cui discende l’assenza di causa del pagamento effettuato dall’utente.

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, abrogata nel 2012, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43, in quanto non rispettava il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevedeva solo una generica destinazione del gettito «in favore delle province».

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8469 pubblicata il 4 aprile 2026, ha accolto il motivo, ribadendo il seguente principio di diritto:

«La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha reso “ab origine” indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di richiedere, agli utenti, il pagamento dell’addizionale sulle accise, giustificando, pertanto l’azione di ripetizione dell’indebito dei secondi verso i primi».

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