Responsabilità dell’avvocato e onere probatorio nella perdita di chance

La Redazione
10 Aprile 2026

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 825/2026, conferma il rigetto della domanda risarcitoria della locatrice contro i propri difensori per mancato intervento in una procedura esecutiva immobiliare promossa contro il socio illimitatamente responsabile della debitrice. Difettano la prova del nesso causale tra omissione e danno e quella dell’incapienza dei debitori, anche sotto il profilo della perdita di chance.

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, l’inadempimento dell’obbligazione difensiva non determina automaticamente il sorgere dell’obbligo risarcitorio, occorrendo che il cliente provi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che, senza l’errore o l’omissione del difensore, il risultato utile sarebbe stato verosimilmente conseguito. 

Nel caso di mancato tempestivo intervento in una procedura esecutiva immobiliare, il danneggiato deve dimostrare non solo che l’intervento avrebbe evitato l’estinzione della procedura, ma anche che, in concreto, il credito sarebbe stato soddisfatto, provando la capienza del ricavato rispetto all’intero ceto creditorio e l’assenza di altri rimedi esperibili (ulteriori esecuzioni, azione revocatoria, ecc.). 

La perdita di chance costituisce autonoma entità patrimoniale e richiede la prova, almeno presuntiva, dell’apprezzabile probabilità di conseguimento del risultato favorevole; non è sufficiente il mero dato del valore del bene pignorato e della sua successiva vendita in difetto di elementi sulla situazione debitoria complessiva del debitore e sull’effettivo riparto del ricavato.

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