L'amministratore di fatto di imprese non operative sotto la lente della Cassazione

Ciro Santoriello
08 Aprile 2026

La figura dell’amministratore “di fatto” trova applicazione anche in relazione a società non operative nel cui ambito, quindi, non vi è una continua e protratta attività di direzione e decisionale? Con la sentenza commentata, la Suprema Corte fa chiarezza sul punto.

Massime

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devono essere commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti che per l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale. Il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite.

Il caso

In sede di merito, veniva pronunciata sentenza di condanna nei confronti di un imputato quale responsabile di molteplici fatti di bancarotta. L’imputato, oltre ad essere presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di una società fallita era ritenuto anche dominus di gruppo di imprese e coamministratore di fatto di tutte le società facenti parte del gruppo, parimenti fallite.

A sostegno di questa conclusione, i giudici di merito evidenziavano come tutte le quote delle diverse società fallite erano nella titolarità esclusiva della holding della famiglia dell’imputato, quindi le fallite risultavano controllate dalla società di famiglia dell’imputato.

Sussisteva poi il collegamento fra le medesime società, come attestato all’effettuazione di diversi versamenti infragruppo quali finanziamenti e restituzione degli stessi, il tutto senza giustificazione alcuna – con conseguente riconoscimento della sussistenza di fatti di bancarotta patrimoniale.

Inoltre, l’imputato aveva assunto decisioni strategiche fondamentali anche con riferimento a società in cui non rivestiva alcun ruolo, essendo in tali persone giuridiche le funzioni in effetti svolte dall’amministratore di diritto assolutamente irrilevanti e dipendenti dalle scelte assunte dall’amministratore di fatto.

In sede di ricorso per cassazione, per quanto di interesse in questa sede, si lamentava violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della qualità di amministratore di fatto dell’imputato. Le prove avrebbero escluso lo svolgimento di attività gestorie da parte dell’imputato, risultando un altro soggetto amministratore di diritto e non avendo la società mai svolto attività effettive.

La questione

La figura del cosiddetto amministratore di fatto o – come si usa indicare in via alternativa tale figura – l’imprenditore occulto, riferendosi queste espressioni al soggetto che – pur privo di qualsiasi investitura formale e di qualsiasi titolo giuridico – di fatto gestisce comunque la persona giuridica e dispone dei beni della medesima (Cass. Pen., sez. V, 19 ottobre 1999, n. 14103), è da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza ed ha oggi trovato riconoscimento nella disposizione di cui all’art. 2629 c.c. – pacificamente operante anche con riferimento al diritto penale fallimentare (Cass., sez. V, 5 giugno 2003, n. 36630).

Evidentemente, perché ad un soggetto possa attribuirsi la qualifica di amministratore di fatto non è sufficiente che lo stesso compia atti sporadici ed isolati di amministrazione dei beni sociali ma occorre un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica ed alla relativa funzione (Cass. Pen., sez. I, 12 maggio 2006, n. 18464, secondo cui non occorre che il soggetto eserciti tutti i poteri propri dell’organo di gestione, essendo sufficiente l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale); tuttavia, come detto, una volta accertato la circostanza che un singolo, sia pure privo di titolo giuridico, si è costantemente inserito nella gestione della persona giuridica è possibile senz’altro qualificare lo stesso come destinatario dei precetti penali contenuti nella legge fallimentare.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori e clienti ovvero in qualsiasi settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2024, n. 12715; Cass. pen. sez. V, 13 ottobre 2023, n. 49666. Sul tema insiste particolarmente Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6813, secondo cui la qualifica di amministratore di fatto non può essere fatta derivare dalla semplice circostanza che il soggetto privo della qualifica formale abbia avuto solo un significativo coinvolgimento nelle operazioni di bancarotta, per quanto tali condotte delittuose possono risultare complesse e significative).

Peraltro, il soggetto che assume la qualifica di amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma di doveri che competono all’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, fra i quali vanno ricomprese le condotte dell’amministratore di diritto, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia di fronte a tali condotte, in applicazione della regola di cui all’art. 40 c.p., con la conseguenza, per l’appunto, che all’amministratore di fatto compete anche un obbligo di vigilanza sul comportamento dell’amministratore di diritto (Cass. pen., sez. V, 07 marzo 2024, n. 9885).

Anche per l’amministratore di fatto, l’elemento soggettivo in caso di bancarotta patrimoniale consiste nella consapevole volontà dei singoli atti di distrazione e della idoneità dei medesimi a cagionare danno ai creditori, in quanto privi di sinallagma rispondente al fine istituzionale dell’impresa, mentre in caso di bancarotta fraudolenta documentale occorre il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare incompleta tenuta delle scritture contabili e dalla consapevolezza che questa rende o potrà rendere impossibile ovvero difficile la ricostruzione delle vicende del patrimonio del fallito. Con riferimento invece al reato di bancarotta fraudolenta documentale si afferma che la tesi secondo cui tale soggetto gravato dell’intera gamma dei doveri che gravano sull’amministratore di diritto si estende anche agli adempimenti in tema di corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili societarie (Cass. pen., sez. V, 3 settembre 2019, n. 36987.

La Cassazione ha affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con la quale l’imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell’amministratore di fatto, in applicazione dell’art. 40, comma 2, c.p., anziché per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l’azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, considerato che non si determina un’apprezzabile modifica del titolo di responsabilità (Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2024, n. 24365).

Per quanto concerne la posizione dell’amministratore di diritto in presenza di un altro soggetto che, di fatto, gestisca l’azienda occorre distinguere la tipologia di reato per cui si procede. Infatti, l’amministratore di diritto risponde sempre del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta “testa di legno”), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (Cass. pen, sez. V, 13 gennaio 2026, n. 1342).

Di contro, nell’ipotesi di distrazione di cespiti aziendali, non può, nei confronti del soggetto investito solo formalmente di una carica gestoria della società, trovare automatica applicazione la massima secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto (Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2025, n. 17807; Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2024, n. 11968) e non si può automaticamente ritenere che ogni accettazione della carica di amministratore formale celi un disegno criminoso dell’amministratore di fatto, occorrendo, comunque, che, anche quando tale dissimulazione si verifichi, le conseguenze della condotta dell’amministratore di fatto, che l’amministratore di diritto, in virtù della carica, aveva l’obbligo giuridico di impedire, possano a lui ricollegarsi dal punto di vista psicologico, per averne egli avuto, quantomeno, generica consapevolezza, non potendosi questa presumere in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica predetta. Lo spazio, quindi, per riconoscere al cd. prestanome forme di esonero dalla responsabilità penale è piuttosto ridotto: occorre che costui non abbia accettato neanche il rischio che il soggetto che effettivamente deteneva i poteri imprenditoriali o amministrativi ledesse la garanzia patrimoniale dei creditori attraverso le condotte indicate dalla fattispecie, anche se tale prova non deve riguardare i singoli episodi potendo concernere l’atteggiamento complessivo del soggetto che riveste la qualifica legale.

Frequentemente la figura dell’amministratore di fatto si rinviene all’interno dei gruppi di imprese, con tale ruolo attribuito ovviamente all’amministratore della controllante o della capogruppo rispetto alle altre società controllate. Tale conclusione è ammessa ma la giurisprudenza ha precisato che non può ritenersi che la titolarità da parte dell’agente della carica di amministratore della società capogruppo (ovvero la sua identificazione con la holding) implichi di per sé l’assunzione della qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, a meno che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento del gruppo non si traduca specificamente in atti gestione di fasi o settori delle controllate, limitandone dell’autonomia e riducendo gli amministratori di diritto a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Cass. pen., sez. V, 21 aprile /2022, n. 15638).

La soluzione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato infondato.

Secondo la Cassazione, i profili di fatto accertati in sede di merito e sopra menzionati rappresentano condotte sintomatiche e oltremodo significative di una gestione di fatto da parte dell’imputato. In proposito, i giudici di legittimità ricordano come i classici indici sintomatici dell’amministrazione di fatto non siano da ritenersi indispensabili per la relativa prova, vertendosi in indicazioni esemplificative offerta dalla giurisprudenza, che agli stessi correla la significatività e continuità richieste dall’art. 2639 c.c. Si tratta di poteri che – pur non dovendo coincidere con tutti quelli propri dell'organo di gestione – dimostrino un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, cosicché la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Cass. Pen., sez. V, 27 giugno 2019, n. 45134).

Nel caso di specie, in effetti le società di fatto gestite dall’imputato non erano operative ma ciò non rappresentava un ostacolo insuperabile per il riconoscimento di un ruolo dirigenziale al di fuori dell’attribuzione di un ruolo formale all’interno dell’impresa. In questi casi, infatti, occorre solo commisurare la prova e il concetto di significatività e continuità dei poteri esercitati rispetto al caso concreto, caratterizzato dalla assenza di una attività effettiva della società presa in considerazione.

Infatti, l’inserimento dell’estraneo nella gestione dell’impresa richiede continuità solo quando i singoli atti compiuti non sono da soli sufficientemente significativi, per cui tale requisito non è necessario nel caso di compimento, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, i quali, pertanto, possono giustificarsi soltanto in virtù dell’effettivo inserimento nella gestione – non a caso, si è sostenuto che la prova della qualifica di amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività̀ gestoria in modo non episodico o occasionale (Cass. Pen., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 2793): in sostanza, la significatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fatto continuativo.

Nel caso in esame, pertanto, appare corretto e non manifestamente illogico ritenere che pur non essendovi – e non rilevando - una prova dell’agire dell’imputato nella fase produttiva della società fallita, comunque costui abbia agito quale amministratore di fatto in quanto dominus del gruppo e delle diverse società appartenenti allo stesso, finanziando la fallita – sotto le spoglie di un contratto preliminare di acquisto di un immobile -, oltre ad essersi fatto carico di pagamenti preferenziali per evitare dichiarazione di fallimento. Si tratta di condotte che risultano sintomatiche della amministrazione di fatto, da correlarsi alla circostanza che le fallite non svolgevano alcuna attività di produzione nell’arco temporale in esame, il che esclude che la gestione di fatto dovesse essere correlata a profili di attività tipici di produzione, di gestione del personale, di contatti con i fornitori o i clienti, e così via.

Nemmeno la circostanza che nel caso di specie si fosse in presenza di un gruppo di imprese ostacolava il riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto in capo all’imputato. Sul punto, la giurisprudenza civile (Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2015, n. 2952) riconosce che la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso non sono situazioni incompatibili poiché, mentre la prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l'attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita.

Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione in quanto amministratore di una holding (o in quanto socio di una società di fatto che ne svolge le funzioni), può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, al contempo, disattendendo l'autonomia della società controllata e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se ne fosse l'amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri della direzione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relative all'amministrazione delle società controllate.

In proposito, nel caso di specie, a fianco alle operazioni distrattive indicate e a quelle di finanziamento in favore delle fallite, il ruolo di dominus della società capofila costituisce elemento sintomatico ulteriore della posizione di amministrazione di fatto dell’imputato, che si affianca a quelli descritti, e palesa come l’azione direttiva abbia visto l’imputato sostituirsi di fatto all’amministratore di diritto, impegnato per la gestione solo nominalmente.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione esamina il tema dell’amministratore di fatto, sia pure in relazione ad alcuni profili particolari che tale argomento presenta.

In primo luogo, viene verificato se può rinvenirsi la figura in parola nell’ambito di un gruppo d’imprese. La risposta al quesito, come si è visto, è positiva e d’altronde non vi è ragione per concludere in senso negativo; viene tuttavia opportunamente ricordato – ribadendo quanto affermato in altre occasioni - che la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Cass., civ., sez. V, 27 ottobre 2020, n. 36865).

Maggiori profili di novità, invece, sono rinvenibili con riferimento all’ambito di operatività e di applicazione della figura in parola, la quale – si sostiene – può rinvenirsi anche all’interno di imprese non operative nel cui ambito, per questo motivo, non può rinvenirsi una continua e protratta attività di direzione e decisionale. In questi casi, infatti, secondo la Cassazione potrebbe comunque riconoscersi la qualifica di amministratore di fatto in capo a chi assume decisioni, sia pur isolate, ma comunque di alta valenza strategia: come si legge nella pronuncia in commento, in tali casi “la significatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fatto continuativo”.

Non si tratta propriamente di una novità posto che in alcune pronunce di legittimità si è evidenziato come la posizione di amministratore di fatto non è sempre ricollegabile ad attività tipicamente gestionali. Ad esempio, si è sostenuto che la prova della posizione di amministratore di fatto di una società operante al di fuori dell'oggetto sociale, utilizzata, dall'insorgere del dissesto e fino alla dichiarazione di fallimento, come "schermo" per compiere condotte truffaldine finalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore dell'indicato sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno di un ente solo formalmente operante (Cass. Pen., sez. V, 30 novembre 2022, n. 7824). Nello stesso ordine di idee, si è affermato che nel caso di una società deprivata di una reale autonomia da operazioni di trasformazione societaria e di cessione del principale ramo di azienda senza corresponsione del prezzo, per avviare la stessa al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno dell'ente solo formalmente operante, ma può evincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quando questa sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione della fallita (Cass., civ., sez. V, 1 giugno 2021, n. 30197).

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