Ricusazione del giudice: la sospensione non può essere «tacita», serve un provvedimento espresso

La Redazione
08 Aprile 2026

Il provvedimento di sospensione a seguito di ricusazione non può essere implicito, ma deve essere disposto dal giudice - che è tenuto a farlo - o contestualmente al provvedimento sull'istanza o ad integrazione dello stesso.

La vicenda processuale riguardava un giudizio in cui l’avvocato del convenuto presentava istanza volta a sollecitare, in prima battuta, l'astensione e, in subordine, ad invocare la ricusazione del giudice officiato della causa. Quest'ultimo rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, il quale non autorizzava l'astensione e disponeva la restituzione degli atti al giudice. Al contempo il Tribunale, in composizione collegiale, rigettava la ricusazione. Tutto ciò senza un formale provvedimento di sospensione.

In sede di appello, la Corte, pur rilevando che la ricusazione non poteva determinare ipso iure la sospensione del processo, tuttavia aveva ritenuto di rinvenirne i presupposti nella rimessione degli atti al Presidente del Tribunale «per gli opportuni provvedimenti» da parte del giudice ricusato. Inoltre, aveva dichiarato il giudizio estinto per inattività delle parti, sul rilievo che nessuna di esse aveva provveduto alla riassunzione del processo.

In sede di legittimità la Corte ha evidenziato che la sospensione (a seguito di istanze del genere di quelle considerate) non è automatica (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2022, n. 1624). Ne consegue che, in mancanza di una pronunzia espressa, il giudizio non può considerarsi mai sospeso.

Infatti, l'istituto della sospensione applicato all'istanza di ricusazione consente al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare.

Nel caso di specie secondo i giudici l'errore della Corte territoriale era stato quello di aver dato per presupposta la sospensione «per effetto dell'istanza di ricusazione», senza che ci fosse un provvedimento ad hoc e senza indagare se il rigetto dell'istanza fosse motivato da ragioni formali.

Sotto altro profilo rilevano i giudici che ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., in tema di ricusazione, non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, una volta negata la sospensione del processo, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2019, n. 11225).

Nel caso di specie la scansione procedimentale dei fatti ha mostrato come il giudice di prime cure si sia attivato, una volta conosciuto l'esito negativo dell’istanza di astensione, disponendo la comparizione delle parti all'udienza per la trattazione la quale si è svolta senza eccezioni processuali, mentre l’istanza di ricusazione procedeva per suo conto.

Applicando dunque un principio di buona fede processuale, il complesso degli elementi che hanno connotato la vicenda ha reso evidentemente ultronea la necessità di una riassunzione ad opera della parte più diligente e dunque non ha dato luogo alla consumazione del termine ed alla conseguente estinzione del giudizio.

Di qui la conclusiva affermazione secondo cui non potendosi ipotizzare una sospensione tacita, col corrispondente obbligo di riassunzione del giudizio ad opera della parte più diligente, non può neppure prospettarsi la perenzione del termine e l'estinzione del giudizio.

Anche sotto tale ulteriore profilo la sentenza della Corte territoriale era risultata eccessivamente formalistica. 

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