L’illecito trasferimento dei figli incide sull’affidamento: la CEDU condanna la Repubblica Ceca

La Redazione
09 Aprile 2026

Con la sentenza Novák c. Repubblica Ceca (ric. n. 6656/24), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato all’unanimità la violazione dell’art. 8 CEDU, censurando la gestione interna di una controversia in materia di affidamento minorile caratterizzata da un trasferimento illecito dei figli e dalla successiva cristallizzazione del fatto compiuto.

La vicenda trae origine dalla separazione di una coppia nel 2021, all’esito della quale i genitori avevano inizialmente concordato un affidamento condiviso delle due figlie minori. Nel luglio 2022, il giudice di primo grado confermava tale assetto, ritenendo entrambi i genitori idonei all’esercizio della responsabilità genitoriale. Tuttavia, prima della decisione in appello, la madre trasferiva unilateralmente le minori a Praga, a circa 200 km di distanza, senza il consenso paterno.

Le iniziative giudiziarie del padre, volte a ottenere il rientro delle figlie e misure provvisorie di affidamento, non hanno avuto esito favorevole. Nel 2023, la Corte regionale ribaltava la decisione di primo grado, attribuendo alla madre l’affidamento esclusivo, sul presupposto del mutamento delle circostanze e dell’avvenuto radicamento delle minori nel nuovo contesto scolastico e abitativo.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le autorità nazionali non abbiano operato un corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco, né abbiano adeguatamente considerato il superiore interesse delle minori. In particolare, è stata stigmatizzata l’assenza di una risposta tempestiva alle richieste del padre e la mancata considerazione del carattere illecito del trasferimento, che ha finito per incidere in modo determinante sull’esito del giudizio.

Secondo la Corte, i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale richiedono una trattazione urgente, non potendo essere influenzati dal mero decorso del tempo, che rischia di consolidare situazioni illegittime. Nel caso di specie, il ritardo decisionale ha di fatto legittimato la condotta della madre, la quale è stata successivamente anche sanzionata per ostacolo al diritto di visita del padre, sebbene in modo tardivo e inefficace.

La pronuncia ribadisce, quindi, un principio particolarmente rilevante: il fatto compiuto non può costituire il criterio determinante nelle decisioni sull’affidamento dei minori, specie quando deriva da una condotta unilaterale e contra ius.

La Repubblica Ceca è stata pertanto condannata al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente.