Ammissibilità dell'appello e vincolatività dei criteri delle delibere ARERA sulle tariffe TARI
10 Aprile 2026
È principio consolidato che la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione non ne preclude l’impugnazione, poiché l’eventuale accoglimento dell’appello travolge con effetto retroattivo gli atti adottati in sua esecuzione (art. 336 c.p.c.), soprattutto quando tali atti non esprimono autonome valutazioni discrezionali, ma una mera attuazione della decisione. Pertanto, è respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello fondata sulla mancata impugnazione dell’atto di proroga del servizio, trattandosi di un provvedimento meramente esecutivo della sentenza di primo grado. Le delibere ARERA e il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR o MTR-2; art. 1, c. 527, l. 205/2017) si rivolgono alla stazione appaltante con la mera finalità di regolazione tariffaria, introducendo un vincolo ai ricavi e un limite alla tariffe del servizio a carico degli utenti; non disciplinano e né riguardano la fase di verifica dell’anomalia delle offerte nelle gare di appalto indette dall’amministrazione per il servizio, non avendo la finalità di determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio che, invece, sono determinati dall’esito della gara e dall’offerta dell’operatore e che valuta la propria convenienza economica e quindi la remuneratività del prezzo offerto. Pertanto, l’amministrazione non è tenuta ad applicare il MTR (o MTR-2) nella valutazione di congruità dell’offerta che resta espressione della propria discrezionalità tecnica esercitata sulla base delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria. |