Il contraddittorio nelle controversie relative a progetti finanziati dal PNRR

Redazione Scientifica
10 Aprile 2026

In materia di controversie relative a progetti finanziati dal PNRR, sono parti necessarie anche le amministrazioni centrali titolari degli interventi, ma senza che esse assumano la veste di soggetti resistenti, la quale resta radicata in capo alle amministrazioni che hanno emanato il provvedimento impugnato; pertanto, in mancanza della loro evocazione in giudizio ne va ordinata l’integrazione nel contraddittorio.

In materia di controversie relative a progetti finanziati dal PNRR, art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito con legge n. 108/2022, al comma 4 stabilisce che «Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art.1, comma 4, lett. l), del d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato» e all’ultimo periodo dispone altresì che «Si applica l'art. 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 104/2010», in tal modo chiaramente evocando la necessità di far luogo all’incombente dell’integrazione del contraddittorio, ove non siano intimate in giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, senza che si possa affermare con certezza che la locuzione «parti necessarie» individui nelle amministrazioni centrali la posizione di controinteressati o amministrazioni resistenti. Il Collegio ritiene che il citato comma 4 dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, per i soli giudizi riconducibili al rito PNRR, abbia voluto garantire la partecipazione delle amministrazioni centrali al fine di valorizzare l’interesse delle stesse, in qualità di «titolari degli interventi previsti nel PNRR», alla sana e corretta gestione dei fondi PNRR, rimanendo la veste di

amministrazione resistente in capo all’Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato (T.A.R. Milano, sez. I, 2 febbraio 2026 n. 473), che nel caso di specie è l’ALER.

Secondo la giurisprudenza, le amministrazioni centrali titolari degli interventi finanziati con i fondi del PNRR sono «parti necessarie» atipiche — ovvero ulteriori e diverse dalla «pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato» e dai controinteressati di cui all’art. 49 c.p.a.; il legislatore, all'ultimo inciso dell'art. 12-bis, comma 4, in oggetto, ha, dunque, esteso l'operatività della disposizione di cui all'art. 49 c.p.a., ordinariamente riguardante i cd. «controinteressati», anche alle suddette atipiche «parti necessarie» così da consentirne la partecipazione al giudizio (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 27 settembre 2023, n. 725), ma senza attribuire alle amministrazioni centrali la veste di controinteressati, atteso che non sussistono i presupposti formali e sostanziali elaborati dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 17 settembre 2018, n. 5420).

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