Dichiarazione giudiziale di paternità: natura, procedimento e ruolo della madre nel giudizio

10 Aprile 2026

 La dichiarazione giudiziale di paternità da parte di maggiorenne si propone con citazione o ricorso? C'è litisconsorzio necessario con la madre o la madre può essere citata come teste?

La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (art. 269 c.c.).

L'azione giudiziale di paternità (o maternità) è il procedimento che consente di accertare il rapporto di filiazione biologica quando manca il riconoscimento spontaneo. Essa è diretta a costituire il rapporto giuridico di filiazione in forza di pronuncia del Giudice.

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, crea in capo al genitore tutti i doveri propri della filiazione, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 13 giugno 2022, n. 1900).

I soggetti legittimati a promuovere azione giudiziale per il riconoscimento di paternità e/o maternità sono:

- il figlio stesso, per il quale l’azione è imprescrittibile;

- in caso di morte del figlio, i suoi discendenti che possono esercitarla entro due anni dalla morte;

- nel caso il figlio sia minorenne, l’azione può essere esercitata dal genitore o dal tutore che agisce nel suo interesse.

Quanto alla forma della domanda ex art. 269 c.c., ritengo che la stessa debba essere avanzata dinnanzi al Tribunale ordinario tramite ricorso (e non con atto di citazione) stante la pacifica applicabilità del procedimento unitario di cui al nuovo titolo IV bisnorme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” (art. 473-bis c.p.c.) – che prevedono espressamente che la domanda si debba proporre con ricorso (art. 473-bis.12 c.p.c.) - alle azioni di stato.

Trattasi di quelle azioni giudiziali volte ad attribuire ad un soggetto lo status filiationis nei confronti di uno, ovvero di entrambi i genitori e quindi a cristallizzare il rapporto giuridico che lega un figlio ai suoi genitori e, in forza del vincolo di parentela, ai componenti del nucleo familiare di costoro.

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. la madre non è litisconsorte necessario.

La disciplina normativa sulla legittimazione passiva in tale tipo di azione (art. 276 c.c.) individua soltanto il presunto genitore (o i suoi eredi, o il curatore) come parti necessarie del giudizio.

Ciò induce, quindi, ad escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario con la madre del figlio. Quest’ultima potrà nel caso:

a) intervenire volontariamente per tutelare un proprio interesse patrimoniale o personale posto che il legislatore ha previsto che alla domanda “può contraddire chiunque vi abbia interesse “ (art. 276, comma 2, c.p.c.).

b) essere citata come testimone posto che le dichiarazioni potranno certamente essere utilizzate ai fini della decisione, in concorso con le altre risultanze, anche indiziarie, emerse nel corso del giudizio.

È il legislatore stesso ad escludere che vi sia litisconsorzio necessario tra i genitori. Di talché il figlio che non sia stato riconosciuto da nessun genitore, potrà, se maggiorenne o se minorenne tramite il tutore, proporre l’azione nei confronti di uno solo dei genitori, senza necessità di citare in giudizio l’altro.

Sul punto la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I , 17 luglio 2012, n. 12198) ha chiarito, infatti, che nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, promosso da soggetto maggiorenne, vada esclusa ogni valutazione sulla capacità a testimoniare della madre naturale ai sensi dell’art 246 c.p.c., in quanto la madre non è parte del giudizio precisando altresì che la madre “non può essere litisconsorte necessaria, in quanto legittimato passivo è il solo genitore, (ed in mancanza i suoi eredi) nei confronti del quale si intende accertare la filiazione (Cass. 3143/1994, Cass., sez. un., 21287/2005), né legittimata attiva, quando il figlio naturale abbia raggiunto la maggiore età. La corretta configurazione della sua posizione processuale può essere desunta dall’interpretazione coordinata dell’art. 276 c.c. u.c. e art. 269 c.c. L’art. 276 c.c., u.c., stabilisce che alla domanda può contraddire “chiunque ne abbia interesse”. Secondo l’orientamento di questa sezione (Cass. 8355/2007) tale norma prefigura un intervento principale, regolato dall’art. 105, comma 1, c.p.c. e non meramente adesivo (così Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2012, n. 12198)”

È comunque opportuno ricordare che il valore probatorio della eventuale dichiarazione testimoniale della madre naturale, in assenza di altri elementi di riscontro, resterebbe di fatto nullo.

Il legislatore (art 269, 2° comma, c.c.) pur prevedendo che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo (e quindi facendo ricorso anche ad elementi presuntivi) ha sancito anche che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della filiazione.

Anche la giurisprudenza è intervenuta sul punto chiarendo che la dichiarazione della madre non può costituire prova della paternità, ma, al pari della dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento, quest’ultimi possono essere determinanti, se suffragati da altre circostanze, ancorché aventi valore meramente presuntivo (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22490; Cass. 22 agosto 2006 n. 18224).

Ad esempio, tra i vari elementi indiziari, il pretestuoso ed immotivato rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 29 novembre 2016 n. 24292; Cass. 20 marzo 1998 n. 2944).

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