Diversità del fatto e modifica della contestazione

La Redazione
10 Aprile 2026

La diversità del fatto che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contradditorio e del conseguente diritto di difesa. 

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazioneda cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione»  (Cass. pen., sez. un., 19 giugno 1996, n. 16, Di Francesco, Rv. 205619).

La diversità del fatto che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa. L'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Cass. pen., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Rv. 231799; Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2018,  n. 21994, Pigzi, ozRv. 273220).

In particolare, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p., né rileva ai fini della ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p.  (Fattispecie in tema di colpa medica, in cui la Corte ha ritenuto il profilo della non corretta gestione farmacologica della trombosi portale, insorta in un paziente sottoposto ad epatetocmia, non estraneo al contestato ritardo nell'intervento di trattamento chirurgico dell'ischemia intestinale in atto) (Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2022, n. 6564, dep. 2023, Rv. 284101).

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