Maltrattamenti in famiglia: criteri distintivi tra «convivenza» rilevante e «mera relazione sentimentale»
10 Aprile 2026
Massima Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., non è consentito equiparare la mera relazione sentimentale alla vera e propria convivenza basata su un rapporto di tipo familiare; infatti i concetti di «famiglia» e di «convivenza» di cui all'art. 572 c.p. devono essere intesi nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione. Il caso La Corte di Appello di Roma, con Sentenza emessa in data 21 marzo 2025 confermava la condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento, riconoscendo le attenuanti generiche e, per l’effetto, rideterminava la pena in anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, subordinatamente alla sottoposizione ad un programma di recupero ex art. 165, comma quinto, c.p. Avverso tale Sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione adducendo quattro motivi. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione relativamente all'accertamento delle condotte maltrattanti, rilevando che sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano dato rilevanza alla versione offerta dalla persona offesa e dai testi presentati da questa senza, però, riscontrarla in alcun modo con le prove offerte; sul punto, specificava che la persona offesa aveva descritto gravi episodio di violenza fisica, che, però, non risultavano proporzionati con le lesioni fisiche accertate e attestate nelle certificazioni mediche rilasciate dal pronto soccorso. Con il secondo motivo, deduceva mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della convivenza in quanto, nella sentenza di primo grado, non era stato esaminato tale profilo, poiché si era ritenuta sufficiente la dimostrazione che tra l’imputato e la persona offesa fosse esistita una relazione sentimentale. Nonostante l’erroneità di tale circostanza fosse già stata rilevata con l’atto di appello, la Corte non l’aveva in alcun modo presa in esame. La difesa, quindi, ribadiva che nel corso dell’istruttoria dibattimentale erano emersi notevoli elementi dai quali era facilmente e pacificamente desumibile che, quella tra le parti, fosse una semplice relazione sentimentale di breve durata e, anzi, caratterizzata da numerosi periodi di interruzione del rapporto amoroso. Con il terzo motivo, deduceva vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte di lesioni personali, in quanto i referti del pronto soccorso che erano stati acquisiti, non accertavano condizioni patologiche ma esclusivamente condizioni riferite dalla persona offesa e prive di una certa riconducibilità alle riferite aggressioni. In merito all’episodio di danneggiamento dell’auto della persona offesa, si evidenziava che per il reato ex art. 635 c.p. non poteva ritenersi configurata l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede in quanto la donna era al suo interno nel momento in cui l’imputato ne danneggiava il cofano e gli specchietti retrovisori. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 165, comma quinto, c.p., in quanto la norma era stata introdotta solo a luglio 2019 e i fatti si erano svolti da maggio 2018 a marzo 2019, pertanto, essa non poteva essere applicata retroattivamente; così facendo la Corte aveva violato l’art. 2 c.p. disciplinante la successione delle leggi penali nel tempo. La Suprema Corte con la Sentenza di cui si tratta, ha accolto in parte il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al delitto di maltrattamenti in famiglia e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto, ha rigettato il ricorso e ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità in relazione agli altri delitti. La questione La questione presa in esame è la seguente: se per la configurazione del reato ex art. 570-bis c.p. sia necessario che la relazione affettiva tra i due soggetti si sviluppi all’interno di una effettiva e stabile convivenza oppure sia sufficiente una semplice relazione sentimentale. Le soluzioni giuridiche La sentenza in commento ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente a quanto eccepito in merito al delitto di maltrattamenti in famiglia; infatti, ha esaminato preliminarmente il secondo motivo ritenendo assorbente la sua rilevanza rispetto all’accertamento delle specifiche condotte integranti il reato. Secondo la Suprema Corte, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di «convivenza», in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Cass. pen., sez. VI, n. 38336/2022). Tale orientamento nasce dal fatto che i concetti di «famiglia» e di «convivenza» di cui all'art. 572 c.p., devono essere interpretati nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa (Cass. pen., sez. VI, n. 15883/2022; Cass. pen., sez. VI, n. 31390/2023; Cass. pen., sez. VI, n. 29928/2025). Basandosi su tali principi, il Tribunale avrebbe dovuto approfondire la natura del rapporto intercorrente tra le parti così da poter valutare, in base agli elementi acquisiti, se tra i due esistesse un vero e proprio rapporto di convivenza o una mera relazione sentimentale; così facendo, non sarebbe incorsa nell’errore di equiparare erroneamente due situazioni distinte. Inoltre, poiché sul punto era stato proposto uno specifico motivo di appello, la Corte avrebbe dovuto esaminarlo e pronunciarsi su esso e non avrebbe dovuto ignorarlo sotto ogni profilo. In conseguenza di tali argomentazioni, la Corte di cassazione ha concluso ritenendo che le prove acquisite debbano essere rivalutate al fine di verificare se, nel caso in esame, si tratti di una vera e propria convivenza o di una mera relazione sentimentale, ritenendo dirimente accertare tale circostanza. Per tale ragione, la Corte non si è espressa sul secondo e sul quarto motivo, in quanto ha ritenuto che la decisione fosse subordinata alla risoluzione della questione inerente alla natura del rapporto affettivo della coppia. In ogni caso, sul quarto motivo, e specificamente in merito all’applicazione della previsione dell’art. 165, comma quinto, c.p., la Corte ha ribadito che già precedentemente si è ritenuto che in tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, c.p., che subordina il beneficio alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di recupero del condannato, configura una disposizione di diritto sostanziale, come tale, non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. pen., sez. V, n. 329/2022). Inoltre, la Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendolo infondato, non solo per il fatto che l’imputato era stato visto agire da testimoni, ma anche per il fatto che la differenza tra la descrizione della gravità delle modalità delle aggressioni fisiche subite dalla persona offesa e le lesioni riportate, non escludeva in alcun modo la configurazione del reato né che l’autore delle condotte criminose fosse l’imputato. La Corte, poi, ha ritenuto corrette le argomentazioni sviluppate dalla difesa in merito alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, ma ha rilevato che tale aggravante non era stata né contestata né riconosciuta, pertanto, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Osservazioni Con detta sentenza, la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi già affermati precedentemente in tema di applicabilità della fattispecie prevista dall’art. 572 c.p. nell’ambito delle relazioni interpersonali non qualificate. In merito ai requisiti che devono possedere tali rapporti per essere qualificati come «vera e propria convivenza» e, come tali, essere assimilati al concetto di «famiglia», si segnala che la giurisprudenza, sul punto, non è concorde. Esiste, infatti, un orientamento maggioritario secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di «convivenza», in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Cass. pen., sez. VI, n. 38336/2022), che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata su una stabile condivisione dell'abitazione, anche se la stessa giurisprudenza precisa che la condivisione dell’abitazione non deve essere necessariamente continua (Cass. pen., sez. VI, n. 9663/2022; Cass. pen., sez. VI, n. 31390/2023). La sentenza in commento, nel rilevare l’importanza di stabilire se, nel caso in esame si sia di fronte ad una stabile convivenza o meno, richiama quella giurisprudenza che in più occasioni ha ritenuto che «nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, ritiene assimilabile, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., ai concetti di «famiglia» e di «convivenza» i rapporti connotati da un radicato e stabile legame affettivo interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che implichino reciproche aspettative di affidamento ed assistenza reciproca e siano al contempo fondati su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua, intesa come centro della vita familiare ed affettiva, che tuttavia non si estende alla continuativa compresenza sotto lo stesso tetto» (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 29928/2025; Cass. pen., sez. VI, n. 9663/2022 e n. 39532/2021). Si segnala, però, che sul punto vi è anche un orientamento minoritario, secondo il quale è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un'attesa di reciproca solidarietà (Cass. pen., sez. VI, n. 17888/2021). La Corte, nella sentenza in commento, alla luce delle evoluzioni legislative, in particolare di quanto modificato dalla legge n. 172/2012, che ha esteso i soggetti passivi del delitto di maltrattamenti alla persona «comunque convivente», ha correttamente ritenuto che stabilire se il rapporto tra due persone sia da qualificarsi come «vera e propria convivenza» o come una «mera relazione sentimentale» sia fondamentale e dirimente ai fini di individuare quale reato si configura in capo a colui che ha posto in essere determinate azioni criminose nei confronti della persona offesa e ha aderito ad una interpretazione restrittiva del concetto di convivenza. Una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, n. 9802/2025), peraltro, fornisce una soluzione che sembra lasciare spazio ad una più approfondita valutazione della particolarità dei diversi casi concreti, stabilendo che «non è certo la burrascosità del rapporto sentimentale ad escludere la continuità della convivenza quando il progetto primigenio perseguito da persone legate fra loro da un legame affettivo sia comunque quello di una condivisione di vita, improntata ad una reciproca assistenza e solidarietà» come quando ai periodi di interruzione abbia sempre fatto seguito la ripresa della relazione affettiva e, con essa, della coabitazione, emblematica di una mantenuta consuetudine di vita comune e per l'effetto del patto di mutua cooperazione. Occorre, poi, tenere presente che in caso di genitorialità condivisa, la giurisprudenza si è espressa in modo difforme, da un lato, è stato affermato che è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell'art. 572 c.p., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione (Cass. pen., sez. II, n. 43846/2023; Cass. pen., sez. II, n. 39331/2016), pur con la precisazione, in alcune decisioni, che è configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione (Cass. pen., sez. VI, n. 37628/2019); dall’altro lato, invece, è stato ritenuto che, in tema di maltrattamenti in famiglia, la genitorialità condivisa, in assenza di un rapporto di coniugio o di convivenza ovvero di contatti significativi fra il soggetto agente e la persona offesa, non è, ex se, idonea a integrare un rapporto «familiare» rilevante ai fini della configurabilità del reato, in quanto gli obblighi di formazione e di mantenimento dei figli previsti, a carico dei genitori, dall'art. 337-ter c.c. non determinano l'insorgere di un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il figlio in comune l'unico soggetto interessato (Cass. pen., sez. VI, n. 294/2025; Cass. pen., sez. VI, n. 33508/2025). Riferimenti Codice penale commentato, Giuffrè 2025, a cura di Sergio Beltrani Cass. pen., sez. VI, n. 29928/2025 Cass. pen., sez. VI, n. 38336/2022 Cass. pen., sez. VI, n. 9663/2022 Cass. pen., sez. VI, n. 15883/2022 Cass. pen., sez. VI, n. 31390/2023 Cass. pen., sez. VI, n. 17888/2021 Cass. pen., sez. III, n. 9802/2025 Cass. pen., sez. II, n. 43846/2023 Cass. pen., sez. II, n. 39331/2016 Cass. pen., sez. VI, n. 37628/2019 Cass. pen., sez. VI, n. 294/2025 Cass. pen., sez. VI, n. 33508/2025 |