Danno reputazionale del socio illegittimamente escluso dalla società
09 Aprile 2026
Il socio di una cooperativa chiedeva al Tribunale di Milano l’annullamento della delibera con cui era stato escluso dalla compagine sociale, la conseguente pronuncia di reintegra e il risarcimento del danno che egli sosteneva aver subito. Il Tribunale, accolta la domanda di annullamento, rigettava la domanda di risarcimento del danno, ritenendolo non allegato né provato. Con il secondo motivo d’appello avverso la pronuncia del giudice di prime cure, il socio appellante reiterava la richiesta di risarcimento, dettagliandola sotto diversi profili: a) danno patrimoniale; b) danno reputazionale; c) danno non patrimoniale-biologico da lesione dell’integrità psicofisica. Quanto al danno reputazionale, la Corte non ha condiviso la tesi dell’appellante, secondo il quale l’illegittimità della delibera di esclusione dalla compagine societaria produrrebbe automaticamente un danno alla propria reputazione. La giurisprudenza di legittimità – si legge – ha escluso la sussistenza di un danno in re ipsa vantabile da socio illegittimamente escluso, viceversa affermando che è onere del socio escluso fornire la prova dei danni conseguenza subiti (sia patrimoniali che non patrimoniali), nonché del nesso causale sussistente tra questi ultimi e la delibera di esclusione (Cass. n. 20143/2009). Confermato il rigetto anche in relazione alle altre voci di danno, il secondo motivo di appello viene interamente rigettato, con piena conferma della statuizione di primo grado relativa al rigetto della domanda risarcitoria. |