Compensazione crediti relativi a gratuito patrocinio: indicazioni operative 2026
09 Aprile 2026
Riferimenti normativi. La possibilità di compensare i crediti con i contributi previdenziali è stata introdotta dall’art. 1, comma 860, della legge n. 197/2022 che ha modificato l’art. 778 della legge n. 208/2015. La riforma è stata fortemente voluta da Cassa Forense. Crediti compensabili. Rientrano nella compensazione i crediti per: spese, diritti, onorari, maturati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato e non ancora liquidati, neppure in parte. Tali crediti possono essere utilizzati per compensare: imposte e tributi (inclusa IVA); contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense. I beneficiari. La misura include anche gli avvocati in regime forfettario e si applica agli studi associati. Indicazioni operative. Dal punto di vista operativo, la compensazione può essere avviata quando la fattura relativa all’attività di patrocinio risulta nello stato di «lordo esecutivo» nel sistema SIAMM. Per portarla in compensazione, la fattura deve essere inserita nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC) gestita dal MEF. Per accedere la prima volta, è necessario ottenere le credenziali tramite il funzionario delegato alle spese di giustizia, mediante richiesta via PEC all’Ufficio territoriale della Ragioneria dello Stato. Una volta scaduto il termine per l’inserimento, il sistema PCC comunica: - all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma l’ammissione alla procedura di compensazione. L’importo del quale l’avvocato può disporre per la compensazione è pari all’intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto; - all’Agenzia delle Entrate. l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione; - al Tribunale, l’elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione al fine di evitare che venga disposto. Note. Si ricorda che: - per le fatture ammesse in compensazione non potrà più essere chiesto il pagamento in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione; - va evitato l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza della finestra temporale, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore. |