IL CNF chiarisce l’ambito applicativo delle violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

La Redazione
10 Aprile 2026

Il Consiglio Nazionale Forense, con circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026, ha chiarito che la modifica dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense concernente la violazione delle disposizioni in materia di equo compenso, non si applica a tutti i rapporti professionali, ma solo a quelli con i soggetti individuati dalla legge n. 49/2023.

Il Consiglio Nazionale Forense ha tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) in merito alla formulazione dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professionale.

Con deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026 ha quindi provveduto a modificato il testo della disposizione deontologica rubricata «Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso», esplicitando (rispetto alla previgente formulazione dell’art. 25-bis del CDF che al comma 1 e al comma 2, faceva riferimento, mediante un c.d. rinvio mobile, alla normativa in materia di equo compenso) che la norma si applica solo ed esclusivamente in caso di condotte violative poste in essere dagli avvocati nei confronti di «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» nonché «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. n. 175/2016», ossia dei soggetti indicati nell’ambito di applicazione soggettiva della l. n.  49/2023, pedissequamente riportati sia al comma 1 che al comma 3, nonché richiamati al comma 2 dell’art. 25-bis.

La normativa, come specificato dal comma 3 dell’art. 25 del CDF, non si applica ai rapporti con soggetti diversi da quelli individuati dal predetto art. 2 della l. n. 49/2023.

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