Responsabilità sanitaria, onere di allegazione attenuato e danno micropermanente

La Redazione
16 Aprile 2026

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 1809/2026, riforma la decisione di primo grado in tema di responsabilità sanitaria, chiarendo che, nel giudizio per malpractice, il paziente deve allegare solo il “nucleo materiale essenziale” della vicenda clinica, potendo i profili tecnici di colpa emergere dalla CTU. Accertata un’omessa diagnosi protratta, liquida un danno micropermanente applicando art. 139 cod. ass. e criterio della premorienza. 

Nel giudizio di responsabilità sanitaria di natura contrattuale, l’onere di allegazione gravante sul paziente ha carattere attenuato e relativo: è sufficiente la descrizione del nucleo materiale essenziale del fatto costitutivo (vicenda clinica, sintomi, ricoveri, terapie praticate e omesse, evento dannoso), non potendosi esigere l’individuazione ex ante dei profili tecnico‑scientifici specifici dell’errore medico, acquisibili solo tramite CTU.

Ne consegue che la deduzione, in corso di causa o all’esito della CTU, di un diverso o più preciso profilo di colpa (nella specie, omessa diagnosi di corpo estraneo rispetto alla iniziale prospettazione di impropria ingestione della protesi) non integra mutamento di causa petendi né domanda nuova, quando si collochi all’interno del medesimo perimetro storico originariamente allegato.

Accertata l’omessa diagnosi e un postumo del 4%, il danno non patrimoniale va liquidato secondo l’art. 139 d.lgs. 209/2005, come richiamato dall’art. 7 l. 24/2017, applicando il criterio della premorienza e richiedendo prova specifica per ogni ulteriore componente morale.

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