Locazione abitativa, uso distorto dell’immobile e grave inadempimento del conduttore

La Redazione
15 Aprile 2026

Il Tribunale di Brescia, con pronuncia del 13 marzo 2025, dichiara la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice che, in violazione del divieto di sublocazione e della destinazione pattuita, ha consentito l’occupazione dell’immobile da parte di soggetti terzi, determinando degrado dell’appartamento e delle parti comuni, nonché morosità protratta nei canoni. 

In tema di locazione abitativa, integra grave inadempimento del conduttore, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., la condotta di chi consente l’occupazione dell’immobile a una pluralità di soggetti non identificati, in violazione del divieto di sublocazione e della specifica clausola che limita l’uso ai propri dipendenti, alterando così in modo significativo l’equilibrio sinallagmatico del rapporto. 

Costituiscono ulteriori indici di gravità l’utilizzo dell’appartamento in condizioni di rilevante degrado (sporcizia, ammaloramento dei muri, cavi elettrici scoperti, letti in locali non destinati a tale uso), le ripetute lamentele condominiali per situazioni di insicurezza e degrado nelle parti comuni e la morosità protratta nel pagamento dei canoni

Tali condotte, valutate unitariamente, legittimano la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna del conduttore e del garante al pagamento dei canoni insoluti fino alla data del rilascio.

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