Locazione abitativa, uso distorto dell’immobile e grave inadempimento del conduttore
15 Aprile 2026
In tema di locazione abitativa, integra grave inadempimento del conduttore, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., la condotta di chi consente l’occupazione dell’immobile a una pluralità di soggetti non identificati, in violazione del divieto di sublocazione e della specifica clausola che limita l’uso ai propri dipendenti, alterando così in modo significativo l’equilibrio sinallagmatico del rapporto. Costituiscono ulteriori indici di gravità l’utilizzo dell’appartamento in condizioni di rilevante degrado (sporcizia, ammaloramento dei muri, cavi elettrici scoperti, letti in locali non destinati a tale uso), le ripetute lamentele condominiali per situazioni di insicurezza e degrado nelle parti comuni e la morosità protratta nel pagamento dei canoni. Tali condotte, valutate unitariamente, legittimano la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna del conduttore e del garante al pagamento dei canoni insoluti fino alla data del rilascio. |