Revoca disposta dal RUP privato della qualifica: incompetenza e annullamento

Redazione Scientifica
13 Aprile 2026

Deve essere annullato in quanto viziato da incompetenza il provvedimento di revoca adottato dal RUP che nelle more del procedimento sia stato privato della suddetta qualifica.

Il provvedimento di cui si chiede in sede odierna l’annullamento è stato adottato, per conto dell’ente, da un funzionario che non aveva più, al momento di tale adozione, la qualifica di RUP nella specifica di procedura.

Invero, il decreto sindacale n. 20 del 2025 – provvedimento mai annullato e dunque formalmente ancora in vigore -, ha inequivocabilmente nominato quale RUP un funzionario dell’amministrazione comunale diverso dall’architetto XX.

Ne consegue che sussiste la rilevata incompetenza (o difetto di attribuzioni) del firmatario dell’atto.

Né ha rilievo sulla questione il fatto che il nuovo RUP nominato non fosse più, al momento del provvedimento di revoca impugnato, altresì segretario generale dell’ente, perché tale circostanza vale al più a privare di tale competenza anche l’altro soggetto, ma non può certo restituire automaticamente, sulla base di norme «pensate» per il caso di mancato originaria assegnazione della responsabilità de qua (art. 5, comma 2, della l. n. 241/1990), l’esercizio del potere al precedente RUP, in costanza di efficacia di un decreto sindacale di revoca esplicita mai invalidato.

Coglie dunque nel segno la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario, in questo caso, «un apposito provvedimento di nomina di nuovo RUP», posto che il funzionario che ha adottato l’atto in questa sede impugnato era perfettamente

consapevole di non avere il potere di adottarlo, come reso evidente dalla circostanza di avere espressamente considerato, nell’atto stesso, il decreto del sindaco «inefficace» in quanto contrario a norme di legge.

Inutile dire, al riguardo, che tale motivazione non ha nessun rilievo a radicare la competenza del soggetto esercitante in concreto il potere, in assenza di una formale impugnazione e caducazione dell’atto interno e sovraordinato regolante in modo esplicito l’attribuzione del potere stesso.

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