Con la pronuncia 3 aprile 2026, n. 47, la Consulta ha ritenuto legittime le intercettazioni disposte, in un procedimento contro un consigliere regionale, convivente e compagno di partito di un parlamentare, ma in locali diversi della stessa segreteria politica.
La disciplina legislativa
Com’è noto, l’art. 68, comma terzo, Cost. richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza per sottoporre a intercettazione il parlamentare.
In attuazione della disposizione costituzionale, gli artt. 4, 5 e 6 l. n. 140/2003 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 Cost. nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), esigono l’autorizzazione (preventiva) della Camera di appartenenza per eseguire nei confronti di un membro del Parlamento, tra gli altri atti, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni (art. 4).
Si tratta di «intercettazioni mirate» (direttamente o indirettamente) nei confronti del parlamentare, nel senso spiegato dalla Corte cost. n. 390/2007, per cui occorre l’autorizzazione preventiva «tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell’attività di captazione» e dunque non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni mirate «dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi frequentati dal parlamentare» (intercettazioni mirate «indirette»), secondo un criterio che «non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto di indagine», per cui «se quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi» (Corte cost. n. 390/2007).
Invece l’art. 6 richiede l’autorizzazione (successiva) per le intercettazioni «casuali» o «fortuite» o «occasionali» rispetto alle quali – sempre secondo Corte cost. n. 390/2007 - «proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare […] l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza».
Recependo l’insegnamento della Consulta, anche la Corte di cassazione distingue tra intercettazioni «dirette» del parlamentare e intercettazioni «indirette mirate» (cioè suoi interlocutori abituali come un familiare o membri del suo staff) – per entrambe le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza – e invece intercettazioni indirette «casuali» , «fortuite» o «occasionali» (nei confronti di un soggetto terzo che occasionalmente conversa con il parlamentare, per cui è necessaria l’autorizzazione successiva della Camera di appartenenza).
Non è certamente un'intercettazione «diretta»
La Consulta afferma che nella fattispecie concreta il parlamentare utilizza una parte soltanto di un’unità immobiliare, che ospita anche altre persone per lo svolgimento di attività che nulla hanno a che fare con l’esercizio della funzione parlamentare (come sarebbe nel caso di uno studio professionale associato, o – come nella vicenda ora all’esame – di un’ampia unità immobiliare, diversa dall’abitazione e caratterizzata dalla presenza di spazi utilizzati separatamente dal parlamentare e da terze persone). Nemmeno la titolarità di diritti di godimento sull’intera unità da parte del parlamentare esclude, in simili ipotesi, che in concreto il parlamentare utilizzi soltanto una parte dei locali per le attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni, e che altre persone utilizzino in via esclusiva – sulla base anch’esse di autonomi titoli di godimento o semplicemente in via di mero fatto – altri locali dello stesso immobile.
In simili ipotesi, ammonisce la Corte costituzionale, l’intercettazione tra presenti dovrà ritenersi bensì vietata, in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, nei locali utilizzati in via esclusiva, o quanto meno «anche» dal parlamentare; ma non incontrerà ostacoli costituzionali rispetto ai locali utilizzati «in via esclusiva» da altri soggetti, sì da evitare improprie estensioni della guarentigia, non più coperte dalla ratio della stessa e contrastanti con il principio di eguaglianza di tutti i consociati di fronte alle norme del processo penale.
Spetterà naturalmente all’autorità giudiziaria procedente adottare ogni necessaria cautela per individuare con precisione i locali utilizzati esclusivamente dalla persona indagata non coperta dalla guarentigia parlamentare, evitando così il rischio di installare microspie in locali nei quali anche il parlamentare svolga attività comunque riconducibili all’esercizio delle sue funzioni; restando fermo che, nell’ipotesi in cui l’individuazione effettuata ex ante si riveli ex post non corretta – in particolare, allorché le intercettazioni eseguite dimostrino che i locali in cui si trovano le microspie erano di fatto utilizzati «anche» dal parlamentare –, il pubblico ministero dovrà immediatamente sospendere le operazioni.
Nella fattispecie concreta, l’intercettazione è stata disposta in tre locali siti in una unità immobiliare oggetto, nella sua interezza, di contratto di comodato intestato alla sen. Sudano, e utilizzata in parte dalla stessa senatrice. Tuttavia, l’intercettazione è stata richiesta e ottenuta dalla Procura, originariamente, nel solo locale utilizzato dall’on. Sammartino quale segreteria politica, sulla base – peraltro – di un autonomo titolo di godimento, assicurato da un precedente contratto di comodato che non risulta essere mai stato risolto. L’autorizzazione è stata poi estesa, su richiesta della Procura, alla luce dell’esito dell’accesso operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un primo provvedimento del GIP, durante il quale gli operanti hanno accertato l’uso esclusivo, da parte dello stesso on. Sammartino, di tre soli locali (rispetto ai dodici di cui si compone l’unità immobiliare in questione, per una superficie di oltre 350 metri quadri), sulla base degli indici esteriori puntualmente descritti nella nota di servizio della polizia giudiziaria, consistenti in sostanza nella presenza di oggetti univocamente riferibili all’indagato. Tale accertamento ha trovato conferma ex post nelle risultanze delle intercettazioni ivi attivate, che hanno registrato solo in otto occasioni, nell’arco di un anno e mezzo, la voce della sen. Sudano, a volte proveniente da locali attigui, a fronte di un elevatissimo numero di conversazioni che avevano impegnato l’indagato. Ciò che attesta l’adeguatezza delle cautele adottate dalla polizia giudiziaria, in fase di esecuzione della misura, per evitare che le intercettazioni fossero eseguite in locali abitualmente utilizzati anche dalla sen. Sudano, o addirittura in via esclusiva da quest’ultima. Pertanto, la Corte costituzionale esclude che, nel caso esaminato, l’intercettazione tra presenti richiesta ed eseguita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania sia qualificabile come «diretta».
Davvero non è un’intercettazione «indiretta», ma solo «occasionale»?
La sentenza n. 390/2007 della Corte costituzionale aveva affermato che «la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell’operatività del regime dell’autorizzazione preventiva stabilito dall’art. 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto d’indagine»
Pertanto, allorché le conversazioni del parlamentare vengano captate nell’ambito di intercettazioni disposte a carico di terzi e non siano riconducibili a una strategia investigativa volta ad acquisire elementi di reità a carico dello stesso parlamentare, tali conversazioni debbono ritenersi non già «indirette», ma «occasionali» o «casuali»; e ciò anche se la possibilità di captare comunicazioni del parlamentare fosse ex ante prevedibile dalle autorità inquirenti, in ragione della frequenza dei rapporti tra la persona indagata e il parlamentare. La contraria soluzione finirebbe, in effetti, per sacrificare irragionevolmente l’interesse dell’ordinamento (riconducibile quanto meno all’art. 112 Cost.) all’accertamento di reati commessi da una persona indagata che non goda delle guarentigie parlamentari, ogniqualvolta essa abbia contatti frequenti, abituali o in ipotesi addirittura di convivenza con un parlamentare, in violazione altresì dello stesso principio di eguaglianza tra tutti i consociati di fronte alla legge penale e alla sua applicazione.
La guarentigia del parlamentare le cui conversazioni vengano in tal modo captate rimane, d’altra parte, tutelata sotto un duplice e concorrente profilo. In prima battuta, dall’obbligo di distruzione dei relativi verbali e trascrizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, laddove essi risultino irrilevanti ai fini del procedimento; e in seconda battuta dal meccanismo dell’autorizzazione successiva di cui comma secondo dello stesso art. 6, che affida alla Camera di appartenenza la valutazione se autorizzare l’utilizzazione delle intercettazioni del parlamentare nei procedimenti in cui le sue conversazioni, pur se «occasionalmente» captate (ossia al di fuori di una preventiva strategia investigativa a suo carico), abbiano rivelato ex post indizi di reità a suo carico, inducendo il pubblico ministero a formulare accuse penali nei suoi confronti.
Resta ferma, infine, la possibilità che un’attività di intercettazione, legittimamente avviata nei confronti di terzi e nel cui ambito siano state «occasionalmente» captate comunicazioni del parlamentare, possa – a partire da una certa data in poi – evidenziare un «mutamento di obiettivi» dell’indagine, con conseguente finalizzazione di quest’ultima – in seguito alle informazioni casualmente apprese dalle conversazioni del parlamentare – a verificare una sua possibile responsabilità penale. A partire da questo momento, le intercettazioni successive che riguardino il parlamentare dovrebbero essere qualificate come «indirette» (anziché come meramente occasionali), con conseguente loro nullità e radicale inutilizzabilità laddove il pubblico ministero non abbia chiesto alla Camera di appartenenza l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140/2003 per la prosecuzione delle medesime intercettazioni.
Alla luce di tali principi, deve escludersi che le (numericamente esigue) intercettazioni che hanno interessato la sen. Sudano siano qualificabili come «indirette», e fossero pertanto bisognose di autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza.
Il rapporto di convivenza tra la stessa e l’indagato onorevole (omissis), e ancor più la circostanza che entrambi utilizzassero stabilmente diversi locali della stessa unità immobiliare per ospitare le rispettive segreterie politiche rendevano, invero, agevolmente prevedibile per la Procura che in qualche occasione potessero essere captate e registrate anche conversazioni dell’onorevole (omissis) con la senatrice (omissis). Ma ciò non basta a qualificare queste (rare) intercettazioni come «indirette»: ai fini di tale qualificazione sarebbe necessario, altresì, dimostrare la sussistenza di una «strategia investigativa oggettivamente volta ad acquisire elementi di reità a carico della stessa parlamentare». Una simile strategia non si evince in alcun modo dalle circostanze di fatto, mai avendo la Procura ipotizzato la commissione di reati, o comunque un qualsiasi coinvolgimento negli stessi, da parte della senatrice (omissis).
La Corte di cassazione afferma che perché possa essere definita fortuita, la casualità dell’intercettazione deve essere accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il terzo sottoposto a controllo; b)dall’attività criminosa oggetto di indagine; c) dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; d) dall’arco di tempo della captazione; e) dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare [Cass. pen., sez. III 29 novembre 2019, Maietta, n. 8795]. Si ribadisce che la «casualità» delle operazioni di intercettazione telefonica che abbiano visto indirettamente coinvolto un parlamentare, per poter essere affermata, deve emergere dalla motivazione del provvedimento che faccia uso dei risultati di quelle operazioni, nell’esame puntuale di una molteplicità di profili, attinenti al tipo dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto al controllo telefonico, all’attività criminosa oggetto di indagine, al numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, al periodo di tempo entro il quale l’attività di captazione è avvenuta [Cass. pen., sez. fer., 22 settembre 2010, Lombardi e Carboni]. Si è affermato, in tema di abuso d'ufficio, che integrano il requisito della violazione di legge sia l'acquisizione, sia la successiva elaborazione di tabulati relativi a comunicazioni telefoniche intercorse su utenze che, alla luce degli atti di indagine esistenti al momento del provvedimento, risultano riferibili a deputati o senatori, in assenza della preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza di questi ultimi (in motivazione, la S.C. ha precisato che la garanzia prevista dall'art. 4 l. n. 140/2003 trova il suo fondamento nell'art. 68, comma terzo, Cost., ed è funzionale alla tutela dell'autonoma esplicazione dell'attività istituzionale del parlamentare da indebite invadenze del potere giudiziario e, pertanto, ai fini della sua operatività, ciò che rileva non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza monitorata, quanto piuttosto la circostanza che l'atto di indagine sia volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposto a controllo appartengano a terzi) [Cass. pen., sez. VI 22 settembre 2016, n. 49538, Genchi, Rv. 268422 – 01].
Alla luce dei principi espressi in passato dalla giurisprudenza della stessa Consulta e dalla Corte di cassazione può sorgere qualche dubbio che la fattispecie concreta, in cui le intercettazioni erano state disposte in un procedimento contro un consigliere regionale, che però era convivente e compagno di partito di un parlamentare, con il quale condivideva la stessa segreteria politica, anche se operavano in ambienti diversi, possa rientrare tra le intercettazioni «indirette». Infatti la prevedibilità di captare conversazioni del parlamentare (come in effetti è avvenuto) era reale e la direzione dell’atto o la «strategia investigativa oggettivamente volta ad acquisire elementi di reità a carico della stessa parlamentare» poteva essere presente ma occulta, come nel caso di specie, in cui si procedeva per il reato di corruzione legato all’attività politica del consigliere regionale, reato nel quale il parlamentare, compagno di partito e convivente, non poteva essere a priori considerato estraneo. E, nel dubbio, prevalgono le garanzie individuali, soprattutto del parlamentare, e non le esigenze di repressione.
L’accesso della polizia giudiziaria nel domicilio per collocarvi le microspie non è una perquisizione , ma il legislatore deve disciplinarlo
Chiarito che la segreteria politica rientra nella nozione di «domicilio» ai fini della garanzia di cui all’art. 68, secondo comma, Cost., la sentenza esclude che l’accesso al domicilio e l’attività di accertamento dell’effettiva disponibilità dei locali in capo all’on. Sammartino abbiano integrato una perquisizione domiciliare a danno della sen. Sudano, non previamente autorizzata del Senato.
Comunque si voglia ricostruire il concetto di «perquisizione» ai sensi dell’art. 68, secondo comma, Cost., non vi è dubbio che l’espressione in parola evochi, già sotto il profilo etimologico, non già qualsiasi accesso in un determinato luogo non autorizzato dall’eventuale titolare dello ius excludendi, ma un’attività di «ricerca» compiuta nel luogo medesimo; un’attività di ricerca, più precisamente, che non può che avere a oggetto persone o cose comunque correlate alla commissione di un reato.
L’accesso in questione – che necessariamente doveva essere realizzato all’insaputa di chi frequentava i locali, affinché non risultasse frustrato ogni effetto utile dell’intercettazione – deve piuttosto qualificarsi come attività prodromica strettamente funzionale all’attivazione di un mezzo di ricerca della prova (l’intercettazione tra presenti in un luogo indicato dall’art. 614 c.p.) previsto in via astratta dal codice di rito (artt. 266 e 267 c.p.p.) e debitamente autorizzato dal GIP.
Anche la Corte di cassazione ritiene tale accesso legittimo – pur nel silenzio, sul punto, del codice di rito –come passaggio intermedio necessario rispetto all’esecuzione del provvedimento autorizzativo dell’intercettazione tra presenti (così Cass. pen., sex. IV, 28 settembre 2005, n. 47331; analogamente anche Cass. pen., sez. V, sent., 5 novembre 2003, n. 46963). Sicché l’attività in questione – una volta che ne sia esclusa la qualifica di «perquisizione» – in tanto potrà essere considerata legittima, in quanto possa essere considerata legittima l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti, sulla base della pertinente disciplina codicistica nonché degli artt. 14 e 15 Cost.
Anche sotto il profilo da ultimo esaminato, in conclusione, si deve ritenere la non fondatezza del ricorso.
Non può non segnalarsi, sotto questo profilo, che il legislatore deve disciplinare i presupposti e le modalità di accesso nel domicilio o nel veicolo, della ricerca di sito idoneo per l’installazione di microspie e del posizionamento delle stesse, trattandosi di una limitazione della libertà domiciliare, presidiata dalla riserva di legge e di giurisdizione, ex art. 15 Cost.
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Sommario
Non è certamente un'intercettazione «diretta»
Davvero non è un’intercettazione «indiretta», ma solo «occasionale»?
L’accesso della polizia giudiziaria nel domicilio per collocarvi le microspie non è una perquisizione , ma il legislatore deve disciplinarlo