La responsabilità del sindaco per condotte dell’organo amministrativo precedenti all’assunzione dell’incarico
13 Aprile 2026
Non può ovviamente concepirsi responsabilità del sindaco per omessa vigilanza su condotte poste in essere dall’organo amministrativo in data anteriore all’assunzione da parte sua dell’incarico; permane tuttavia l’obbligo a suo carico di valutare l’esistenza, al momento della nomina, di anomalie idonee a imporre interventi immediati, anche se conseguenti a condotte precedentemente poste in essere dall’organo amministrativo e non precedentemente rilevate dall’organo di controllo, purché i relativi effetti pregiudizievoli si siano protratti nel tempo permanendo in tutto o in parte in essere all’atto della nomina del nuovo sindaco e purché quest’ultimo ne abbia in concreto potuto aver conoscenza così potendo contribuire alla relativa eliminazione o quanto meno alla riduzione del danno. Nel caso esaminato dalla Corte d’appello di Brescia, il sindaco unico si era limitato a recepire le informazioni e le valutazioni dell’organo amministrativo senza procedere ad una verifica critica della legittimità e congruità delle poste iscritte a bilancio. In particolare, a fronte del carattere fittizio della posta “avviamento”, desumibile da una serie di elementi già ricavabili dai bilanci disponibili al momento dell’ingresso del sindaco, costui ometteva una qualsivoglia presa di posizione sull’indicazione di tale posta nel bilancio quale voce attiva, determinando così il protrarsi dell’attività sociale e l’ulteriore aggravamento del dissesto. |