Guida in stato di ebbrezza: particolare tenuità, sanzione accessoria e «appartenenza» nella confisca

La Redazione
13 Aprile 2026

In materia di sanzioni amministrative accessorie, nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice (Cass. pen., sez. IV, sent., 17 febbraio 2026, n. 10809).

Nella vicenda esaminata l’imputato, assolto in primo grado per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 per particolare tenuità del fatto, veniva condannato in appello alla pena di mesi sei di arresto con l’applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida per un anno e della confisca del veicolo.

L’imputato ricorreva per cassazione lamentando la nullità della sentenza per omessa rinnovazione della prova dichiarativa e omessa motivazione «rafforzata». Più specificamente, il ricorrente denunciava violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. laddove la Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, non sussistendo «l’esigenza di valutare diversamente le prove fondanti la responsabilità dell’imputato, in quanto sulle stesse, il giudice di primo grado si è espresso, ritenendo la sussistenza del fatto, salvo poi valutarlo “particolarmente tenue”». 

Il ricorrente lamentava inoltre che la Corte territoriale, nell’applicare la sanzione della sospensione della patente in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale, si era limitata a richiamare, in maniera generica, la pericolosità della condotta dell’agente. 

Con ulteriore motivo denunciava che il veicolo era di proprietà di terzi (in particolare di una società di cui era legale rappresentate persona diversa dall’imputato), sicche' la confisca non poteva essere disposta ex art. 213, comma 9, cod. strada.

La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato la censura inerente all’omessa rinnovazione dell’istruttoria e la mancanza di una motivazione rafforzata. In merito ha ritenuto opportuno ricordare che, secondo l’interpretazione letterale dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 (entrato in vigore il 3 agosto 2017), tutt’ora valida anche a seguito delle ulteriori modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (riguardanti principalmente il giudizio abbreviato, non rilevanti nel caso di specie), l'appello del pubblico ministero basato su censure che attengono alla valutazione della prova dichiarativa, impone al giudice del gravame di disporre la rinnovazione della relativa istruttoria dibattimentale.

La ratio legis dell’intervento riformatore è stato quello di assicurare, recependo le istanze provenienti dalle pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali dell’ultimo decennio, il principio di immediatezza, onde consentire al decidente di secondo grado - come già il primo giudice - di apprezzare personalmente l'atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande, formulate dalle parti, nonché di interrogarlo, se del caso, diretta-mente, pervenendo in tal modo a quella «valutazione logica, razionale e completa», imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Una simile interpretazione del novellato art. 603, comma 3-bis, c.p.p. consente di soddisfare appieno le istanze difensive dell'imputato assolto in primo grado, che potrà contrastare, eventualmente, la fondatezza dei motivi di gravame sulla portata probatoria delle fonti dichiarative attraverso la viva voce dei soggetti, le cui dichiarazioni, secondo l'assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dal primo giudice.

Tanto premesso, ha rilevato tuttavia la S.C. che, nel caso di specie, l’appello del P.M. non era fondato sulla valutazione delle prove dichiarative acquisite, limitandosi ad invocare, nel quadro di fatto accertato, una diversa perimetrazione giuridicadell’art. 131-bis c.p. Inoltre, la fattispecie risultava del tutto assimilabile a quella in cui la Corte di appello si sia limitata ad operare una diversa qualificazione giuridica del fatto; ciò, anche in considerazione della peculiare natura della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. che presuppone l’accertamento di un fatto reato tipico.

In tali ipotesi, l’orientamento ormai consolidato escludel’applicabilità dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., proprio in ragione del fatto che la condotta contestata «in fatto», come nel caso in esame, resta invariata nel corso di tutta la progressione processuale, sicché anche se si produce un aggravamento della posizione dell'imputato, la situazione non è riconducibile al ribalta-mento della sentenza assolutoria che è alla base della invocata giurisprudenza della Corte Edu, oltre che di quella espressa delle sezioni unite della Cassazione, poiché non si effettua alcuna rivalutazione del fatto, che rimane lo stesso, mutando solo la qualifica giuridica (vedasi, tra le più recenti, Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2023, n. 36824, C., Rv. 284913 – 01).

Per le ragioni richiamate, dunque, la Corte ha ritenuto, in parte qua, manifestamente infondato il motivo di ricorso, considerando, poi, del tutto generica la censura relativa all’assenza di una motivazione rafforzata.

La Suprema Corte, con riferimento al motivo inerente alla durata delle sospensione della patente, ha ricordato che in materia di sanzioni amministrative accessorie, nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa − fra il minimo ed il medio edittale appunto − all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro. Diversamente, quando ci si discosta da quella media (e tanto più ci si discosta), è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la «media» ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altri-menti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità (Cass. pen., sez. fer., 20 agosto 2020, n. 24023, Rojas, Rv. 279635 – 02).

Nel caso di specie, dunque, in cui la durata della sanzione era stata determinata in misura superiore al minimo, ma inferiore alla media edittale, poteva ritenersi senz’altro sufficiente il richiamo della Corte territoriale alla pericolosità dell’agire del ricorrente, congruamente argomentato nella parte relativa all’affermazione di responsabilità.

Quanto al motivo di ricorso afferente alla confisca del veicolo, la Corte ha richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, la nozione di «appartenenza» del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2020, n. 14844, Babanicas, Rv. 279052 – 01; Cass. pen., sez. IV, 29 marzo 2013, n. 36425, Bernacca, Rv. 256762 – 01;Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 2010, n. 20610, Messina, Rv. 247326 – 01).

Nella specie, pertanto, il generico richiamo alla dedotta appartenenza del veicolo a terzi non ne escludeva, di per sé, la concreta disponibilità da parte dell’imputato.

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