Corte costituzionale: l’assoluzione penale fa stato nel processo tributario, salvo deroghe
13 Aprile 2026
La norma oggetto delle questioni di legittimità sollevate dalle Corti di giustizia tributaria del Piemonte e di Roma (art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000) attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione – pronunciata “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” – efficacia di giudicato nel processo tributario quando riguardi gli stessi fatti materiali. I giudici rimettenti lamentavano la violazione degli artt. 3, 24, 53, 97, 102e 111 Cost., sostenendo che l’automatica estensione del giudicato penale pregiudicherebbe l’amministrazione finanziaria, priva di strumenti per tutelare in sede penale l’interesse erariale e costretta a subire gli effetti di un processo al quale spesso non partecipa. La Corte ha però ritenuto infondate tali doglianze, precisando che l’interesse fiscale è comunque tutelato nel procedimento penale tramite l’azione del pubblico ministero e attraverso il recente rafforzamento dei canali informativi con l’Agenzia delle entrate. La Corte ha sottolineato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 21-bis d.lgs. n. 74/2000, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, a prescindere dalla formula assolutoria, dato il collegamento sistematico con il «comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove».
La pronuncia conferma quindi la costituzionalità dell’art. 21-bis, interpretato in chiave conforme ai principi di ragionevolezza ed equilibrio tra garanzie del contribuente e tutela dell’interesse erariale. |