Corte costituzionale: l’assoluzione penale fa stato nel processo tributario, salvo deroghe

La Redazione
13 Aprile 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 depositata il 13 aprile 2026, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate sull’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dalla riforma fiscale del 2024 [art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo numero 87 del 2024].

La norma oggetto delle questioni di legittimità sollevate dalle Corti di giustizia tributaria del Piemonte e di Roma (art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000) attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione – pronunciata “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” – efficacia di giudicato nel processo tributario quando riguardi gli stessi fatti materiali.

I giudici rimettenti lamentavano la violazione degli artt. 3, 24, 53, 97, 102e 111 Cost., sostenendo che l’automatica estensione del giudicato penale pregiudicherebbe l’amministrazione finanziaria, priva di strumenti per tutelare in sede penale l’interesse erariale e costretta a subire gli effetti di un processo al quale spesso non partecipa.

La Corte ha però ritenuto infondate tali doglianze, precisando che l’interesse fiscale è comunque tutelato nel procedimento penale tramite l’azione del pubblico ministero e attraverso il recente rafforzamento dei canali informativi con l’Agenzia delle entrate.

La Corte ha sottolineato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 21-bis d.lgs. n. 74/2000, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, a prescindere dalla formula assolutoria, dato il collegamento sistematico con il «comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove».

  • quando la materia imponibile si fonda su presunzioni legali tipiche che il giudice penale non può applicare, salvo prova contraria emersa nel dibattimento;
  • quando l’assoluzione dipende esclusivamente dall’inutilizzabilità delle prove in sede penale, poiché tali elementi potrebbero essere invece valutabili nel processo tributario.

La pronuncia conferma quindi la costituzionalità dell’art. 21-bis, interpretato in chiave conforme ai principi di ragionevolezza ed equilibrio tra garanzie del contribuente e tutela dell’interesse erariale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.