Utilizzabilità delle conversazioni WhatsApp nel processo penale
13 Aprile 2026
Ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via «whatsapp» effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2021, n. 2658, Rv. 28277101: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi). D’altra parte, è stata ritenuta legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2019, n. 8332, Rv. 278635-01: fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante «screenshot» e consegnati alla polizia giudiziaria). Da ultimo, si è affermato che, in tema di mezzi di prova, l'acquisizione di «screenshots» di messaggi «whatsapp» forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più «in itinere», ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2025, n. 11743, Rv. 287746-01: nella specie, l'imputato aveva inviato a un amico, che, a sua volta, l'aveva inoltrata alla vittima, l'immagine delle parti intime di quest'ultima che, poi, l'aveva fornita agli inquirenti). In tutti i casi esaminati le mail, i messaggi, gli «screenshots» sono stati forniti agli inquirenti dalle stesse persone offese, sicché non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell'art. 15 Cost., in quanto siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla comunicazione, ma è stata consegnata dallo stesso soggetto che aveva partecipato alle conversazioni. Non si confà, pertanto, alle fattispecie in esame il principio, espresso nella recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi «WhatsApp» acquisiti, in violazione dell'art. 254 c.p.p., mediante «screenshots» eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Cass. pen., sez. VI, 11 settembre 2024, n. 39548, Rv. 2E37039). |