Differenza tra offerta plurima o alternativa (non ammessa) e offerta cumulativa (ammessa)
14 Aprile 2026
Il caso e le censure. Nell’ambito di una procedura aperta multi-lotto volta alla stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici per elettrochirurgia, un operatore economico ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lombardia l’aggiudicazione disposta in favore di una società concorrente. Nella prospettazione della ricorrente seconda classificata, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto avrebbe formulato una proposta plurima o alternativa, in violazione della lex specialis e del principio di unicità dell’offerta di cui all’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. In particolare, la società concorrente avrebbe simultaneamente offerto per il sub-lotto in questione due diverse tipologie di «strumenti monouso per chirurgia US open», totalmente differenti quanto a caratteristiche tecniche ed elementi strutturali. La differenza tra offerta plurima o alternativa (non ammessa) e offerta cumulativa (ammessa). Il Collegio ha rigettato il ricorso in quanto ha riconosciuto che l’aggiudicataria non ha formulato una offerta plurima o alternativa ma una offerta cumulativa, conforme alle disposizioni della lex specialis e non contrastante con il principio di unicità dell’offerta. Invero, la diversa impugnatura – a pistola o a forbice – degli strumenti offerti dall’aggiudicataria non si pone in contrasto con la lex specialis, perché i due dispositivi afferiscono alla medesima piattaforma tecnologica, assolvono alle stesse funzionalità e possiedono le stesse caratteristiche tecniche, differendo unicamente nella loro forma ed ergonomia. Anzi, la pluralità di impugnature («a pistola» e «a forbice») rappresenta un valore aggiunto in quanto rende più flessibile l’operatività della piattaforma che può adattarsi volta per volta alla situazione clinica da affrontare. La decisione. Nella valutazione del TAR Lombardia, l’offerta non può essere considerata affatto plurima o alternativa, in quanto evidentemente cumulativa: l’Ente beneficiario della fornitura non deve scegliere uno soltanto dei due strumenti offerti poiché entrambi sono forniti contestualmente e destinati a essere utilizzati in differenti contesti operativi e in maniera complementare. A ulteriore conferma dell’unicità e inscindibilità dell’offerta, il T.A.R. ha anche valorizzato il dato dell’unicità del prezzo offerto per l’intero paniere di prodotti, senza differenziazioni con riguardo all’impugnatura degli specifici strumenti. |