La Cassazione attribuisce forza pervasiva alla T.U.N.
Patrizia Ziviz
14 Aprile 2026
La Terza Sezione della Cassazione civile - cui è stato conferito il compito di risolvere la questione, sollevata dal Tribunale di Milano con rinvio pregiudiziale, relativa al raggio di azione della nuova Tabella Unica Nazionale emanata con d.P.R. 12/2025 – attribuisce, con motivazioni poco convincenti, forza pervasiva alla tabella normativa: ritenuta parametro di riferimento generalizzato al quale il giudice è tenuto a uniformarsi nella valutazione equitativa dei pregiudizi non patrimoniali derivanti da lesioni alla salute derivanti da invalidità comprese tra il 10 e il 100%.
Il raggio di azione della TUN
Plurimi sono apparsi - nel corso degli anni - gli interventi della Cassazione con riguardo alle tabelle impiegate per la valutazione dei danni non patrimoniali, alcuni dei quali hanno rivestito portata dirompente. Basterà rammentare, al riguardo, le indicazioni riguardanti la necessità di adottare una tabellazione a punti in materia di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (Cass. civ. 21 aprile 2021, n. 10579) e ancor prima, in materia di ristoro dei pregiudizi non patrimoniali da lesione alla salute, la celeberrima sentenza Amatucci, con la quale è stato riconosciuto il valore paranormativo alle tabelle del Tribunale di Milano (Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408).
Questa volta la Terza Sezione torna a pronunciarsi in questa delicata materia tramite un intervento sollecitato dal Tribunale di Milano: il quale, con rinvio pregiudiziale exart. 363-bis c.p.c. (Trib. Milano 18 luglio 2025, n. 4915), ha sottoposto ai giudici di legittimità la questione riguardante la concreta portata della Tabella Unica Nazionale, emanata con d.P.R. n. 12/2025. La soluzione cui è pervenuta la S.C. (Cass. civ. 7 aprile 2026, n. 8630) ricalca le indicazioni già espresse – in termini di obiter - nel periodo immediatamente successivo all’emanazione della TUN, propense a riconoscere a tale metodo di valutazione, sia pure in via indiretta, una portata generale (Cass. civ. 29 aprile 2025, n. 11319). Il principio di diritto oggi enunciato dalla Cassazione afferma che «la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata con d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria».
L’elusione del dettato normativo
La questione relativa alla valenza temporale della TUN è stata, com’è noto, risolta in maniera chiara a livello normativo. L’art. 1, comma 18, della legge 124/2017, prevede che la suddetta tabella sia «applicata ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore» del decreto di adozione della stessa: indicazione ribadita dall’art. 5 dello stesso d.P.R. 12/2025.
Le conclusioni raggiunte dei giudici di legittimità - propense a riconoscere l’applicabilità della TUN anche alle ipotesi pregresse (nonché oltre il perimetro della materia indicata) – disattendono tali indicazioni, determinando di fatto un’elusione del dettato normativo. La strategia argomentativa utilizzata dalla S.C, per pervenire a un simile risultato, si basa sull’idea che l’utilizzo della TUN abbia luogo non già quale regola di diritto, ma quale base da impiegare ai fini della valutazione equitativa; in questa prospettiva, rimane aperta per il giudice la possibilità di «discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.». In verità, la tabella normativa finisce per incarnare il modello obbligatorio da adottare, considerato che il margine di scostamento ammesso rimane assai esiguo (precisando la S.C. che lo scostamento dai parametri della TUN è consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale «che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità nel caso concreto»: motivazione che «dovrà esser molto più accurata e specifica, si da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento» nei settori oggettivamente interessati dalla TUN) .
La necessità di fondare la valutazione equitativa sull’impiego della TUN viene sostenuta dai giudici di legittimità – sul piano formale - in virtù della semplice constatazione quanto al fondamento normativo della stessa; né alcun dubbio sfiora la S.C. - quanto all’accoglimento generalizzato di quel sistema – a fronte delle censure di illegittimità costituzionale ad esso rivolte da qualche voce della dottrina. La Cassazione ritiene di poter sorvolare sulle stesse in base a un rilievo puramente formale: vale a dire osservando che nel caso sul quale è chiamata a pronunciarsi quel metodo risulta applicato non già come regola di diritto, ma in via mediata, attraverso la valutazione equitativa. Le ombre di quei rilievi critici rimangono pertanto presenti, proiettandosi inevitabilmente anche sulle indicazioni perorate dai giudici di legittimità in ordine al raggio di azione in cui è destinato a operare quel modello
La (supposta) sovrapposizione tra TUN e tabella milanese
La S.C. risulta propensa a rilevare una sostanziale omogeneità tra la TUN e la tabella giurisprudenziale adottata dal Tribunale di Milano (quale riferimento paranormativo applicabile per la valutazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute in virtù delle indicazioni della sentenza Amatucci). Si tratta, a ben vedere, di un’omogeneità soltanto apparente, in quanto affermata sulla base di una prospettiva di carattere, per così dire, compensativo tra le differenze che si registrano in applicazione dei due metodi tabellari: si riconosce, infatti, che le liquidazioni in base alla TUN conducono a risarcimenti superiori a quelli della tabella milanese per le fasce di invalidità tra il 10 e il 36%, nonché per quelle tra l’82 e il 100%; mentre nella fascia intermedia sono superiori i risarcimenti garantiti dal metodo milanese. Più corretto sarebbe allora riconoscere come non possa affermarsi in termini assoluti che un sistema risulti più favorevole dell’altro, senza che ciò si traduca in un’omogeneità dei due modelli. Resta da rilevare come la Cassazione si spinga ad affermare che il nuovo sistema normativo sarebbe complessivamente più favorevole ai soggetti lesi, considerato che le fasce avvantaggiate comprenderebbero la maggioranza dei danneggiati (senza peraltro chiarire se la comparazione effettuata riguardi i valori base previsti dalle tabelle oppure i valori massimi raggiungibili attraverso il processo di personalizzazione).
Una volta constatato che i due metodi non sono affatto sovrapponibili, si tratta allora di riconoscere che per il singolo caso conta la soluzione concreta allo stesso applicabile: per cui non è affatto indifferente l’applicazione dell’una o dell’altra tabella. Non solo: trattandosi di due differenti metodi di valutazione, non potrà sostenersi – come sembra disposta a fare la Cassazione – che l’adozione della TUN come base della valutazione equitativa rappresenta null’altro che un’applicazione del principio secondo cui il risarcimento deve essere effettuato sulla base della tabella più aggiornata. La TUN incarna, infatti, un metodo valutativo autonomo, e non già un semplice aggiornamento della tabella milanese.
I criteri di valutazione ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità
Tra le motivazioni addotte dalla Cassazione per giustificare l’applicazione generalizzata della TUN, quella più criticabile riguarda la lettura applicata al riferimento normativo previsto dall’art. 138 cod. ass.: secondo cui «la tabella di legge dovrà essere redatta tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità». È noto come tale indicazione sia stata a suo tempo introdotta, in sede di modifica della disposizione, al fine di garantire che i valori della tabella normativa non si discostassero da quelli della tabella milanese, in virtù della valenza di riferimento paranormativo a quest’ultima attribuita, con la già ricordata sentenza Amatucci, dalla Cassazione.
Secondo l’interpretazione attualmente perorata dai giudici di legittimità, a contare non sarebbe lo scarto dell’importo riconoscibile al danneggiato sulla base dell’una o l’altra tabella. Il riferimento normativo di cui sopra sarebbe rivolto non già ai valori monetari, bensì ai criteri metodologici adottati dalla tabella milanese. L’indicazione normativa sarebbe pertanto rispettata in quanto la costruzione della TUN seguirebbe gli stessi criteri previsti dalla tabella di Milano (conclusione, questa, smentita dal metodo accolto dalla TUN per il calcolo del danno morale, con un sistema per fasce di gravità che non trova riscontro nella tabella meneghina). In questa chiave, la S.C. sostiene che non è possibile ridurre «il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare».
Si tratta di conclusioni che non possono per alcun verso essere condivise. A essere considerato congruo deve risultare il valore monetario attribuito per compensare il depauperamento non patrimoniale patito dalla vittima, destinato come tale a restare definitivamente a suo carico: infatti, la Cassazione ha avuto modo di sottolineare che la liquidazione del danno non patrimoniale è diretta a determinare “la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio” vale a dire quella che l’ambiente sociale accetta come compensazione equa (Cass. civ. 20 maggio 2025, n. 13518). Il fatto che l’equità debba fondarsi sull’individuazione di una precisa base monetaria è stato, del resto, ribadito dalla S.C. in alcune recenti sentenze riguardanti l’area non tabellata del danno non patrimoniale: anche in questi casi la relativa liquidazione deve aver luogo tramite la prioritaria individuazione di “un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura del interessi incisi dal fatto dannoso” (Cass. civ. 11 ottobre 2023, n. 28429; v. anche Cass. civ. 26 luglio 2024, n. 20871 e Cass. civ. 26 novembre 2024, n. 30487).
In conclusione
Il problema più rilevante connesso all’adozione generalizzata della TUN – oltre alle discrasie di carattere monetario che si registrano rispetto alla tabella milanese - riguarda la radicale compressione della discrezionalità giudiziale cui si perviene tramite quel sistema. I margini di personalizzazione del pregiudizio – vincolati entro il tetto del 30% - riguardano esclusivamente i profili dinamico-relazionali relativi ad attività eccezionali e straordinarie, secondo la lettura perorata sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alla componente morale del pregiudizio, il ruolo riconosciuto alla stessa sul piano quantitativo, nel nuovo sistema, finisce per risultare sostanzialmente irrilevante (sul punto v. Ziviz, Macropermanenti: poco spazio per il danno morale nella nuova Tabella Unica Nazionale, www.ius.lefebregiuffre.it).
In definitiva, quand’anche l’ammissibilità di un modello del genere venga perorata in settori – quali i sinistri stradali e la responsabilità medica – dove il ruolo rivestito dalle assicurazioni sarebbe tale da giustificare simili restrizioni in nome della prevedibilità del risarcimento, assai arduo risulta sostenere – come fa la Cassazione - che un sistema del genere debba assumere valenza generale, diventando in ogni caso rifermento necessario della valutazione equitativa da parte del giudice. Se quest’ultima - secondo quanto afferma la stessa pronuncia n. 8630/2026 - «impone al giudice uno sforzo di concreta individuazione di un controvalore monetario che consenta di rendere giustizia al danneggiato rispetto a pregiudizi che, proprio per la loro natura, non presentano un valore economico astrattamente predeterminabile», non appare ammissibile che tale valutazione finisca per essere confinata nella camicia di Nesso della TUN.
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Sommario
L’elusione del dettato normativo
La (supposta) sovrapposizione tra TUN e tabella milanese
I criteri di valutazione ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità