Pubblicato il decreto di adeguamento del TUF alla normativa europea
06 Marzo 2026
Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2026 è stato pubblicato il d.lgs. n. 28/2026 [«Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101]. Il decreto si inserisce nel percorso di attuazione della c.d. Capital Markets Union (CMU), la strategia UE volta a rafforzare l’integrazione dei mercati dei capitali e a favorire un sistema finanziario più efficiente e competitivo. Gli artt. 1-4 del decreto portano una serie di modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF, d.lgs. n. 58/1998), per adeguarlo ai regolamenti MiFIR/MiFID II riformati, rafforzando trasparenza dei dati, qualità dei flussi informativi, disciplina degli internalizzatori sistematici e dei sistemi di pubblicazione (APA e ARM). Sono poi ridefinite competenze e poteri di Consob e Banca d’Italia su depositari centrali, controparti centrali e sedi di negoziazione, con nuovi obblighi informativi anche per i revisori legali. Inoltre, entra nel TUF una disciplina organica sulle obbligazioni verdi europee, con attribuzione alla Consob dei poteri di vigilanza e introduzione di un apparato sanzionatorio dedicato. Infine, vengono rafforzati i controlli sulle posizioni in derivati su merci e quote di emissione, con obblighi informativi più stringenti e maggiore coordinamento europeo. In particolare, gli articoli del TUF modificati o introdotti sono: art. 1 d.lgs. n. 58/1998 (commi 1, lett. w-octies, 5-bis, 5-ter), art. 4-terdecies d.lgs. n. 58/1998, art. 62-undecies d.lgs. n. 58/1998 («Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti» di nuova introduzione), art. 65, art. 65-bis, art. 65-sexies, art. 65-septies, art. 68-bis, art. 68-quater, art. 71, art. 71-bis (di nuova introduzione), art. 74, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 79-undecies, art. 79-duodecies, art. 79-novesdecies, art. 79-quinquies, art. 79-sexies, art. 79-octies, art. 83-quinquies, 90-ter (interamente sostituito), art. 93.1 («Utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" ai sensi del regolamento UE n. 2023/2631», di nuova introduzione), art. 169, art. 189, art. 190.2, art. 191-quater («Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 2023/2631», di nuova introduzione). È stato abrogato l’art. 63. L’art. 5 contiene disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di istituzione di un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. L’art. 6 contiene disposizioni correttive sul country-by-country reporting, con modifiche al d.lgs. 4 settembre 2024, n. 128. La norma porta interventi di coordinamento sulla disciplina della comunicazione delle informazioni fiscali (direttiva UE 2021/2101), con impatti su revisori e imprese. |