Il sindacato della Cassazione sulla questione di fatto

La Redazione
14 Aprile 2026

L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

Nella vicenda esaminata un privato agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà dal crollo di un palo dell’ENEL. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova della legittimazione attiva, mentre la Corte d’appello rigettava il gravame per difetto di prova del danno.

L’originario attore ricorreva in cassazione prospettando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe esaminato tre fatti decisivi:

- la circostanza che il danneggiato aveva spedito al danneggiante due preventivi per la ricostruzione del muro di cinta;

- la circostanza che il danneggiato risultava aver effettuato un pagamento in favore della società che aveva eseguito i lavori;

- la circostanza che l'amministratore della società cui erano stati affidati i lavori confermò di avere ricevuto il pagamento.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo in quanto il vizio di «omesso esame di fatti decisivi», previsto come motivo di ricorso per cassazione dall'art. 360, n. 5, c.p.c., non consiste nella omessa valutazione di fonti di prova.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Corte con la nota sentenza n. 8053/2014, nella cui motivazione si legge che «l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti».

Nel caso di specie, il «fatto storico» dell'esistenza del danno è stato preso in esame dalla Corte territoriale, la quale l'ha ritenuto indimostrato. Lo stabilire poi se abbia esaminato a tal fine tutte le prove; se ve n'erano di concludenti; se la conclusione del giudice di merito, in definitiva, sia stata coerente con gli atti raccolti nel corso dell'istruttoria, sono altrettante questioni di fatto, esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità.

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