Contributo unificato insufficiente od omesso: modalità operative per il recupero
14 Aprile 2026
Il Ministero della Giustizia chiarisce la modalità operativa da seguire per il recupero del contributo unificato insufficiente od omesso (sia esso relativo all’atto introduttivo del giudizio ovvero alla costituzione in giudizio del convenuto che comporti il pagamento di un autonomo contributo unificato secondo la previsione dell’art. 14, comma 3, seconda parte, del d.p.r. n. 115/2002), e per la riscossione dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, tenuto conto delle modifiche intervenute in tale materia con l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 248 del medesimo testo unico. In particolare, qualora, decorsi i trenta giorni indicati dall’art. 248, comma 3-bis del d.p.r. n. 115/2002, non vi sia stato il pagamento dell’importo dovuto, l’ufficio giudiziario dovrà trasmettere ad Equitalia giustizia s.p.a., tramite SIAMM (a breve con SPEDIGIUS), utilizzando la nota A1, la richiesta di recupero dell’importo, degli interessi e della sanzione. Nell’ipotesi in cui, invece, l’avvocato provveda al pagamento del contributo unificato decorsi i trenta giorni di cui all’art. 248, comma 3-bis del d.p.r. n. 115/2002, accedendo direttamente al fascicolo telematico e depositando la relativa ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPa, l’ufficio giudiziario dovrà accettare il pagamento e procedere alla bruciatura della relativa ricevuta, solo nel caso in cui, dalla consultazione del registro SIAMM, non risulti ancora aperta la partita di credito da parte della società Equitalia giustizia s.p.a., secondo le indicazioni già fornite da questa Direzione con circolare DAG n. prot. 60783.U del 19.03.2024 diramata a tutti gli uffici. Tuttavia, considerato che si tratta di un pagamento tardivo, restano dovuti sia gli interessi che la sanzione, ai sensi dell’art. 16 d.p.r. n. 115/2002 in combinato disposto con il comma 3-bis dell’art. 248 del medesimo testo unico; ne consegue che, una volta accettato il pagamento tardivo del contributo unificato, l’ufficio giudiziario dovrà inviare ad Equitalia giustizia la richiesta di recupero relativa soltanto agli interessi e alla sanzione, notiziando la società dell’avvenuta accettazione del pagamento del contributo. Diversamente, quando dalle verifiche del registro SIAMM risulterà che Equitalia giustizia S.p.A. abbia già aperto la partita di credito, la cancelleria non dovrà accettare il pagamento telematico e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con la predetta società. I principi sopra individuati si applicano anche all’ipotesi del recupero dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, con l’unica differenza che emerge dal dato testuale della norma in esame è che l’obbligo del pagamento dell’importo dovuto sorge con il deposito del provvedimento. Di conseguenza, l’ufficio giudiziario dovrà trasmettere ad Equitalia giustizia la richiesta di recupero al momento della pubblicazione della sentenza, ma il soggetto tenuto al pagamento potrà adempiere tempestivamente effettuando il pagamento entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, senza incorrere nell’applicazione della sanzione e degli interessi. In questo caso, l’ufficio giudiziario, previa bruciatura della ricevuta telematica di pagamento e dopo averla associata al relativo procedimento, dovrà informare la società Equitalia di avere accettato tale pagamento, in modo che la società non proceda all’apertura della partita di credito. Qualora, invece, il pagamento dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002 sia avvenuto tardivamente oltre i 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, ma prima dell’apertura della partita di credito, l’ufficio giudiziario dovrà accettare il pagamento e procedere alla bruciatura della relativa ricevuta; tuttavia, trattandosi di un pagamento tardivo, restano dovuti sia gli interessi che la sanzione, per cui l’ufficio 2 giudiziario dovrà notiziare Equitalia dell’avvenuto pagamento tardivo in modo che la società possa poi procedere al recupero della sanzione e degli interessi. Diversamente, quando dalle verifiche del registro SIAMM risulterà che Equitalia giustizia S.p.A. abbia già aperto la partita di credito, la cancelleria non dovrà accettare il pagamento telematico e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con la predetta società. Per quanto concerne le attività di riscossione relative ai procedimenti instaurati dinanzi alla Corte di cassazione, considerato che l’attività di recupero è svolta dall’Ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento passato in giudicato o che è divenuto definitivo (ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 115/2002), e considerato che la Suprema Corte non dispone del registro SIAMM, si ritiene che, nel caso di pagamenti effettuati tardivamente decorsi i trenta giorni di cui al citato art. 248, comma 3-bis, gli adempimenti connessi al recupero del contributo unificato sopra descritti, ivi inclusa l’accettazione del pagamento effettuato tardivamente, ma prima dell’apertura della partita di credito, siano a carico dell’ufficio giudiziario competente ad effettuare il recupero, anche nel caso del pagamento dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002. |