Sospensione condizionale della pena: illegittimo il diniego del beneficio in caso di riabilitazione
14 Aprile 2026
Massima L’art. 164, secondo comma, n. 1), c.p. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riporto precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, c.p. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 178, ultimo inciso, c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione in quanto tale norma si limita a disciplinare le conseguenze della riabilitazione e, dunque, non ha l’effetto di precludere, in presenza di una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, donde la non fondatezza della censura. Il caso Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania era stato chiamato a pronunciarsi su una richiesta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., presentata da un imputato del delitto di cui all’art. 589-bis c.p. (Omicidio stradale), che prevedeva l’applicazione della pena di anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione, subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione alla quale il Pubblico Ministero del medesimo Tribunale etneo aveva espresso il suo assenso. L’imputato, però, in passato, tra il 1967 e il 1977, aveva riportato una condanna per il delitto di furto aggravato, sanzionato con pena della reclusione di anni due e mesi cinque, congiunta a quella della multa di euro 30,99 (convertita) ed un’altra per contravvenzione, relativa alla violazione delle norme sull’assicurazione obbligatoria di autoveicoli e natanti, in relazione alle quali nel 1988 era intervenuta riabilitazione. Poiché la richiesta di applicazione della pena era subordinata alla sospensione condizionale, rilevava il GUP, che la stessa non poteva essere accolta stante la previsione dell’art. 164, secondo comma, c.p. la quale, - al numero 1), preclude la concessione del suddetto beneficio a «… chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se intervenuta la riabilitazione…», proprio come quella per furto aggravato precedentemente riportata dall’imputato oggetto di riabilitazione. A fronte di ciò il difensore dell’imputato eccepiva l’illegittimità costituzionale della suddetta norma ed il GUP del Tribunale di Catania, con ordinanza del 21 febbraio 2025, sollevava questione di legittimità degli artt. 164, secondo comma, n. 1) e 178, ultimo inciso, c.p. La questione La questione in esame è la seguente: l’automatico divieto della concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, per la quale sia intervenuta la riabilitazione, previsto dall’art. 164, secondo comma, n. 1) c.p., impedendo al Giudice di merito di valutare in concreto la possibilità del beneficio, contrasta con gli artt. 3, 25 e 27, comma terzo, della Costituzione, ossia con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena e con la funzione rieducativa della stessa? Le soluzioni giuridiche La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal GUP catanese in riferimento agli art. 3e 27 Cost. (con assorbimento, invece, della censura di violazione dell’art. 25 Cost.) con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, n. 1), c.p., non anche quella relativa all’art. 178 dello stesso codice, in quanto tale norma si limita a disciplinare le conseguenze della riabilitazione e, dunque, non ha l’effetto di precludere, in presenza di una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, donde la non fondatezza della censura. La Corte, ai punti 1.2, 1.3, 1.4 (Considerato in fatto) della sentenza, ha ripercorso le argomentazioni sostenute dal giudice nell’ordinanza di rimessione riguardanti la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale e le ragioni della non manifesta infondatezza della stessa. Rileva la Corte che il predetto giudice ha stimato la questione rilevante in quanto l’accoglimento della stessa «in base alle indicazioni ricavabili dalla stessa giurisprudenza costituzionale», avrebbe avuto «l’effetto di rimuovere la preclusione oggi opposta» dalla norma censurata, «consentendogli così di valutare nel merito» la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale. Per il suddetto giudice la questione risultava non manifestamente infondata «sulla base delle rationes e dei presupposti degli istituti tanto della sospensione condizionale della pena, quanto della stessa riabilitazione, così come disciplinati dagli artt. 164 e 178 c.p., in particolare nell’interpretazione datane dalla Corte adita». In ordine alla riabilitazione ha sostenuto che poiché la stessa è disciplinata dal codice penale tra le cause di estinzione della pena, si pone come uno degli strumenti di attuazione dell’art. 27 Cost. e della funzione rieducatrice della pena. Pertanto, tale istituto, può definirsi costituzionalmente necessario perché non si configura più come beneficio a favore del condannato bensì come oggetto di una vera e propria aspettativa, giuridicamente tutelata, a fronte delle «prove effettive e costanti di buona condotta» da parte del reo. Quanto ai presupposti della sospensione condizionale della pena il giudice ha evidenziato l’evoluzione che tale istituto ha conosciuto per effetto degli interventi, dapprima della giurisprudenza costituzionale e poi del legislatore. Concepita inizialmente dal legislatore come beneficio che poteva essere concesso una sola volta (e rispetto al quale aveva effetto ostativo l’esistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche oggetto di riabilitazione), la Corte costituzionale, con i suoi interventi, ne ha progressivamente ampliato la portata. Difatti, dapprima riconobbe «la possibilità della concessione quando il secondo reato si legasse con vincolo della continuazione a quello già precedentemente punito con pena sospesa» (così superandosi il divieto della doppia concessione) (sentenza n. 86 del 1970) per poi ammetterla «anche nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla precedente», sempre a condizione che «la pena da infliggere, cumulata con quella già sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti per l’applicabilità del beneficio» (sentenza n. 73 del 1971) per poi infine riconoscerla – dopo che il legislatore, proprio sulla scorta di tali arresti, era intervenuto a modificare il testo dell’art. 164 c.p. mediante l’art. 12 del d.l. n. 99/1974, come convertito – pure in presenza di una precedente condanna a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976). Esito, quest’ultimo, motivato dalla Corte sul rilievo che la «personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», sicché «non appare ragionevole condizionare l’apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice» (così citata sentenza n. 95 del 1976). Il giudice rimettente, ha reputato che sia proprio questa stessa «restrittiva impostazione del codice del 1930», già censurata dalla giurisprudenza costituzionale con la richiamata sentenza n. 95/1976, ad ispirare il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione previsto dall’art. 164, secondo comma, n. 1), c.p. Tale divieto, pertanto, configura un automatismo non compatibile con la necessità di attualizzare la valutazione sulla proclività (o meno) a delinquere dell’imputato. Ciò in particolare, sul presupposto che tale preclusione sia irragionevole, oltre che in contrasto con la funzione rieducativa della pena, se è vero che la sospensione condizionale della stessa costituisce uno di quegli «istituti chiave nell’ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 208 del 2024) (punto 3.2 Considerato in diritto). Riassuntivamente, per il giudice rimettente, il sistema degli artt. 178 e 164 c.p. risulta sbilanciato ed irrazionale, «perché esclude quel potere discrezionale del giudice che, invece, gli artt. 132e 133 del cod. pen. gli attribuiscono», e, perché non gli «permette di considerare le vicende successive alla consumazione del «primo» reato, il tempo trascorso tra l’uno e l’altro reato, il nesso tra gli stessi, l’intervenuta rieducazione del reo a seguito del «primo» reato». Dunque, il combinato disposto degli artt. 164, comma secondo, n. 1) e 178, ultimo inciso, c.p., nella parte in cui impedisce di concedere la sospensione condizionale a chi è stato condannato a pena detentiva per delitto oltre i limiti indicati dall’art. 163, malgrado sia intervenuta riabilitazione, sarebbe in «contrasto con i principi di proporzionalità della pena e rieducazione del condannato sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost. e con il principio di ragionevolezza e di offensività del reato, ex art. 25 Cost.». La Corte costituzionale, a fronte dei profili di incostituzionalità rilevati dal GUP etneo, come sopra detto, ha reputato fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e 27 Cost. con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, n. 1), c.p., non fondata invece quella relativa all’art. 178 dello stesso codice. I Giudici della Corte, per censurare l’art. 164, secondo comma, n. 1), hanno ritenuto utile rammentare le condizioni (art. 179 cod. pen.) e gli effetti dell’istituto della riabilitazione (contesto normativo in cui andrebbe a collocarsi l’intervento caducatorio richiesto alla Corte) (6.1 Considerato in diritto). Dopodiché hanno evidenziato che, effettivamente, la sospensione condizionale della pena, nel tempo, ha conosciuto una profonda evoluzione. Essa, «sin dalla sua origine pensata come funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l’esperienza del carcere» (e ciò sul presupposto che «le pene detentive brevi – troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma già idonee a esporre il condannato all’influenza di subculture criminali e, dunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunità – producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti), ha conservato oggi, tale sua «ratio essenziale» e tanto è avvenuto «in piena armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. (sentenza n. 208 del 2024, in particolare punto 3.1. del Considerato in diritto)». I Giudici della Corte osservano che «se le finalità della sospensione sono rimaste, nel tempo, immutate, diversi ne sono divenuti i presupposti rispetto alla scelte iniziali del codice penale del 1930». In origine «la sospensione era concepita come un beneficio del quale fruire una sola volta, sul presupposto che la «ricaduta» nel reato – allorché avesse interessato un delitto punito con pena detentiva – fosse preclusiva della sua rinnovata applicazione, denotando una proclività a delinquere del reo; ed è proprio questa la «logica a cui si ispira(va) la previsione – art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen.». Il solo fatto della «recidiva» – pure da parte di un soggetto «riabilitato» – precludeva, in questa prospettiva, la fruizione del beneficio; ciò in forza, sostanzialmente, di una «presunzione» (assoluta) di non meritevolezza». Sennonché tale concezione della funzione della sospensione condizionale, nel tempo, a seguito degli interventi della stessa Corte costituzionale, è progressivamente mutata, in quanto ne è stata acconsentita l’applicazione anche in caso di recidiva primaria (sentenze 133 del 1980 e 361 del 1991) e in presenza di una precedente condanna a pena non sospesa (sentenza n. 95 del 1976). Da ultimo, con la richiamata sentenza n. 208 del 2024, la Corte ha altresì chiarito che «deve lasciarsi all’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato, la libertà di compiere quella «prognosi di ravvedimento» – che è alla base dell’istituto della sospensione – secondo le regole di giudizio di cui all’art. 133 del c.p. e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli istituti chiave nell’ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost.». Ad avviso della Corte, è, pertanto, «irragionevole che – pel sol fatto dell’esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull’assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa e, dunque, pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace». Inoltre, La Corte, replicando ad una delle due eccezioni sollevate dall’Avvocatura Generale dello Stato, parte costituita in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenute entrambe non meritevoli di accoglimento (punti 2, 2.1 e 2.2 Considerato in fatto e punti da 4 a 5.2 Considerato in diritto), ha precisato che il superamento dei limiti di pena di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, c.p., è una conseguenza connaturata alle caratteristiche proprie dell’istituto della riabilitazione. L’intervenuta riabilitazione, comporta, ai sensi dell’art. 178 c.p., l’estinzione di ogni effetto penale della condanna, tra tali effetti deve pertanto ritenersi ricompreso anche quello di escludere che la pena detentiva per delitto, già comminata in forza della sentenza oggetto di riabilitazione, possa assumere rilievo pure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164, quarto comma, c.p.». La Corte ha però chiarito che, qualora ricorrano le condizioni di legge per revocare la riabilitazione (art. 180 c.p.), il giudice chiamato a decidere sul nuovo reato potrà disporla. Si legge, infatti, nella sentenza che resta ferma «per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione, giusta il disposto dell’art. 683, comma 1, secondo periodo del codice di procedura penale». «Risulta, dunque evidente, che in presenza di tale situazione tornerebbe ad operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal cumulo delle pene di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, c.p.». Osservazioni La pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, n. 1) del c.p., restituisce al giudice il potere di valutare caso per caso, la concedibilità del beneficio anche in presenza di condanne pregresse, se riabilitate, ossia di compiere quella «prognosi di ravvedimento» che è alla base dell’istituto della sospensione condizionale della pena. |