Inventario nella liquidazione giudiziale: la presenza del debitore e del comitato dei creditori

14 Aprile 2026

Nella liquidazione giudiziale, è necessaria la presenza del debitore e del comitato dei creditori (se nominato) alle operazioni di inventario?

Le operazioni di inventario sono disciplinate dall’art. 195 d.lgs. n. 14/2019 che, rispetto alla normativa previgente, non prevede più la nomina del cancelliere per rendere più celere la procedura, valorizzando la posizione di pubblico ufficiale del curatore. La norma, infatti, impone al curatore ora come nella previsione precedente, di rimuovere i sigilli, se in precedenza apposti, e redigere l’inventario nel più breve termine possibile. Dal punto di vista procedurale vanno seguite le norme del codice di procedura civile in tema di inventario, ovvero gli artt. 771 e seguenti c.p.c., ovviamente in quanto compatibili trattandosi di una normativa afferente ai procedimenti di apertura delle successioni ereditarie.

Il curatore, prima di procedere alle operazioni di inventario, deve dare avviso, almeno tre giorni prima, al debitore e al comitato dei creditori, se nominato, del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni. Basta dare avviso; non è richiesto che tali soggetti siano presenti e nel redigere il verbale di inventario il curatore avrà cura di indicare che debitore e comitato dei creditori sono stati avvisati, indicando le modalità con cui l’avviso è stato notificato e l’esito della notifica.

Quindi, venendo al quesito, non è necessaria la presenza del debitore e del comitato dei creditori se nominato, ma è necessario che tali soggetti siano stati avvisati e che sia redatto un verbale completo delle operazioni, meglio se completo di fotografie, per evitare contestazioni da parte di chi non ha potuto partecipare pur avendone diritto.

Il verbale deve essere redatto in duplice esemplare e riportare le firme dei presenti.

Quanto al “canale” di comunicazione, si ritiene che debba avvenire con modalità telematica secondo le indicazioni previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 14/2019.

Si è poi del parere che, nel caso in cui l’inventario richieda più riunioni, basti riportare nel verbale la data, ora e luogo della riunione successiva e non sia necessario dare ulteriore avviso a chi non ha partecipato. Infine, l’inventario è atto del curatore, per cui, in caso di irregolarità, gli aventi diritto potranno proporre reclamo entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto al giudice delegato (art. 133 del d.lgs. n. 14/2019), che, sentite le parti, deciderà sul reclamo.

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