Proscioglimento irrevocabile, appello della sola parte civile e accertamento della responsabilità civile
14 Aprile 2026
E’ principio ormai consolidato che in tema di giudizio di appello instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del «più probabile che non» o della «probabilità prevalente» e non di quello processual-penalistico dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», posto che l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica (Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2024, n. 45810, Rv. 287215 – 02). Le stesse Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 4 giugno 2021, n. 22065, Cremonini, Rv. 281228) hanno in proposito affermato (in motivazione) che «verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all’illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale ... [omissis] ... La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette. In altre parole, non troverà applicazione lo standard dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», bensì quello della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”». E’ noto che la regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva di effettivo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi in un ordine di causalità possibile (cfr., di recente, Cass. pen., sez. V, 10 marzo 2025, n. 22334, Rv. 288272 – 01) Secondo lo standard della «probabilità prevalente» e «del più probabile che non» il giudice di merito è tenuto, invece, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicibilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (in tal senso Sezioni Unite, Cremonini, cit.). È evidente, quindi, che ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., i criteri di accertamento della responsabilità civile non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale (in tal senso, Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25917 - Rv. 655376 - 02), con la conseguenza che il giudizio effettuato alla stregua del criterio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» risulta più garantista per il ricorrente. Nella fattispecie in esame la condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile si basa – come sottolineato in precedenza – sulla responsabilità di (omissis) secondo le strette maglie della valutazione penalistica, essendo stato accertato, senza possibilità di plausibili ricostruzioni alternative, che la sua condotta illecita determinò il danno lamentato dalla vittima, nella consapevolezza dell’agente di avervi dato causa, laddove secondo lo standard della probabilità prevalente sarebbe stato sufficiente ai fini della prova del nesso causale che la derivazione dell’evento dalla condotta del danneggiante si presentasse più verosimile della sua negazione, alla luce delle prove acquisite. In definitiva, il criterio applicato risulta più favorevole per l’accertamento di responsabilità del ricorrente ai fini civili ed esclude violazioni della regola processuale sul criterio di valutazione probatoria della domanda risarcitoria. |