Marzo 2026: risoluzione contrattuale e rapporti col fallimento, revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, risoluzione del concordato fallimentare

La Redazione
14 Aprile 2026

Con le pronunce depositate nel marzo 2026, la Cassazione si è occupata, tra l’altro, di domanda di risoluzione contrattuale e rapporti col fallimento, liquidazione giudiziale della società in liquidazione, fallimento della parte processuale, azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, accordi di ristrutturazione, risoluzione del concordato fallimentare, formulazione dell’art. 112, comma 2, lett. d) c.c.i.i.

Fallimento della parte processuale, interruzione e riassunzione del processo

Cass. civ. sez. I, 3 marzo 2026, n. 4809

In caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., a prescindere dalla legittimazione sostanziale della parte fallita rispetto al rapporto dedotto in giudizio. Il termine semestrale per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre non dalla mera conoscenza di fatto dell'evento interruttivo, bensì dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza legale di ciascuna parte mediante notifica o comunicazione ufficiale. La questione dell'interruzione, attenendo al diritto di difesa e al principio del contraddittorio, è logicamente e giuridicamente preliminare rispetto a quella della legittimazione attiva; ove espressamente decisa dal giudice di merito e non specificamente impugnata, su di essa si forma giudicato interno, precludendo ogni riesame nei gradi successivi.

Azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie

Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria.

ADR: legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso l’omologazione

Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5948

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. c.c.i.i., la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, c.c.i.i., sia comunque stato reso destinatario – a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto – del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 c.c.i.i. (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla l. 10 agosto 2023, n. 103), a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione.

Esclusione dell’ammissione con riserva e coordinamento con i giudizi ordinari

Cass. civ., sez. un., 18 marzo 2026, n. 6498

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dal contraente in bonis prima del fallimento della controparte e costituente premessa di pretese restitutorie o risarcitorie da far valere nel concorso, diviene improcedibile in sede di cognizione ordinaria e deve essere trasferita, unitamente alle relative domande di restituzione o risarcimento, nel procedimento di accertamento del passivo ex artt. 93 ss. l. fall., nel quale il giudice fallimentare conosce della risoluzione con pienezza di poteri, mediante pronuncia costitutiva o dichiarativa non meramente incidentale, ancorché ad efficacia endoconcorsuale. Ne consegue che, in presenza di giudizio ordinario pendente, gli organi della procedura non possono limitarsi ad un’ammissione con riserva del credito subordinandone il riconoscimento all’esito di quel giudizio, fuori dai casi tipici di cui all’art. 96 l. fall., ma devono procedere essi stessi all’accertamento del credito e dei relativi presupposti risolutori nell’ambito del rito speciale fallimentare.

Domanda di risoluzione e fallimento: la “trasmigrazione integrale” delle domande di risoluzione nel procedimento concorsuale

 Cass. civ., sez. un., sent, 18 marzo 2026, n. 6481

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dal contraente in bonis prima della dichiarazione di fallimento della controparte e strumentale a domande di restituzione o risarcimento nei confronti della massa, diviene improcedibile in sede di cognizione ordinaria a seguito dell’apertura della procedura concorsuale e deve essere proposta, unitamente alle correlate pretese restitutorie o risarcitorie, nel procedimento di accertamento del passivo ex artt. 93 ss. l. fall., nel cui ambito il giudice fallimentare conosce della risoluzione con pronuncia avente il tipico contenuto costitutivo o dichiarativo, ancorché ad efficacia solo endoconcorsuale.

Opponibilità alla massa concorsuale della domanda di risoluzione del contratto

Cass. civ., sez. un., sent, 18 marzo 2026, n. 6495

In tema di rapporti pendenti nel fallimento, l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente poi fallito è opponibile alla massa solo se proposta prima della dichiarazione di fallimento e, quando ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, se la relativa domanda è stata altresì trascritta, sicché gli effetti restitutori e risarcitori – per la loro retroattività – si considerano, sul piano giuridico, anteriori all’apertura della procedura e partecipano al concorso.

Ove la risoluzione sia fatta valere al fine di ottenere soddisfazione concorsuale (restituzione o risarcimento contro la massa), la domanda – anche se non trascritta – diviene improcedibile nel giudizio ordinario e deve essere integralmente proposta e decisa nella sede fallimentare, secondo il rito speciale di accertamento del passivo, rimanendo escluso che la mancanza di trascrizione possa incidere sul rito applicabile.

Apertura della liquidazione giudiziale della società in liquidazione e valutazione del giudice

Cass. civ., sez. I, 20 marzo, 2026, n. 6666

Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza dev'essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.

Risoluzione del concordato fallimentare e riapertura del fallimento: rimane fermo il vincolo di destinazione immobiliare

Cass. civ., sez. I, 24 marzo 20265, n. 7059

In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato fallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura, integra una garanzia atipica cui si applica l’art. 140, comma 3, l.fall., in quanto ha la funzione di assicurare la serietà dell’impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico del proponente il rischio della mancata attuazione della proposta.

La corretta formulazione dell’art. 112, comma 2, lett. d) c.c.i.i. ante Correttivo-ter

Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663

L’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, c.c.i.i. – anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter) – postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l’espressione “in mancanza”, di cui alla lett. d) del menzionato comma 2, va interpretata come riferibile all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria, trattandosi di norma di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE n. 1023 del 2019.

Omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione ante Correttivo-ter

Cass. civ. sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti con omologazione forzosa prevista nel regime di cui agli artt. 57 e 63 c.c.i.i. o anche 1-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103), vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 16 d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, l'intervento del tribunale, ai fini dell'omologazione, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico (nella specie, l'amministrazione finanziaria), presuppone pur sempre che, sulla proposta del debitore, vi sia stato un accordo con gli altri creditori; in difetto, nemmeno è possibile stabilire la decisività della mancanza di adesione del creditore pubblico, posto che il meccanismo del cram down è strettamente correlato ad una valutazione del carattere determinante dell'adesione mancata in relazione al preciso raggiungimento, con siffatta modalità, delle percentuali di adesione volute dalla legge.

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